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Risoluzione Agenzia Entrate n. 31 del 04.02.2008
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Istanza di Interpello - Università degli Studi di.. - Articolo 72, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 31 del 04.02.2008Con istanza di interpello, concernente l'esatta applicazione del comma 3 dell'articolo 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
L'Università degli Studi di.., nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, opera anche come soggetto "attuatore" di specifici "programmi quadro" di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dall'Unione Europea.
In particolare, per l'attuazione di tali progetti (Corsi di Alta formazione e Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica) l'Ente universitario non stipula direttamente accordi con l'Unione Europea, ma si avvale dei contributi europei per il tramite dello Stato o della Regione che si assumono l'onere di sviluppare le attività di ricerca sotto il controllo e il coordinamento degli organi europei competenti.
Tanto premesso, l'Università chiede, in qualità di soggetto attuatore dei progetti comunitari, se nei rapporti con i fornitori per gli acquisti di beni e/o servizi funzionali alla realizzazione dei progetti di ricerca possa fruire del regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 72, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
L'istante Università ritiene che il proprio coinvolgimento in veste di ente "attuatore" di progetti di ricerca che vengono realizzati con l'intervento finanziario dell'Unione europea attraverso lo Stato o la Regione rientri nello schema del "contratto di associazione" e sia giustificato dall'analogia sostanziale delle finalità istituzionali da essa perseguite con quelle dell'Unione Europea.
L'allineamento delle predette finalità con le "misure" stabilite nei Programmi comunitari determina, peraltro, anche la piena condivisione delle strategie e degli obiettivi posti a fondamento delle attività. Tenuto conto del fatto che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2006, n. 50/E ha chiarito che l'agevolazione dell'articolo 72, comma 3, punto 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 trova applicazione sia ai "contratti di ricerca" sia agli "accordi di promozione e ricerca", a parere dell'Ente istante è possibile prevedere un'estensione del beneficio della non imponibilità all'IVA anche sugli acquisti effettuati dalle strutture universitarie presso fornitori terzi di beni e/o servizi funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 estende la non imponibilità ad IVA prevista dal precedente comma 2 con riferimento agli articoli 8, 8-bis e 9 alle operazioni poste in essere nei confronti delle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Tale previsione di non imponibilità trova applicazione anche qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano effettuate a favore di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti di partecipazione ad essi della Comunità medesima.
Con la risoluzione 14 marzo 2005, n. 34/E l'Agenzia delle Entrate, attesa la natura tendenzialmente sinallagmatica dei contratti di ricerca tra l'Unione europea erogatrice dei finanziamenti ed il soggetto attuatore dei progetti medesimi e la conseguente natura di corrispettivi delle somme erogate a titolo di finanziamento, ha precisato che il beneficio di cui all'articolo 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. n. 633 del 1972 si estende agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dai soggetti che hanno stipulato con la Comunità i contratti di ricerca.
Con risoluzione 4 aprile 2006, n. 50 l'Agenzia ha rilevato che il regime di non imponibilità previsto dall'art. 72, comma 3, n. 3), risulta applicabile anche nel caso di stipula con l'Unione Europea di contratti attinenti "accordi di promozione della ricerca aventi natura tendenzialmente collaborativa" da inquadrare nella categoria dei contratti di ricerca in senso lato.
Premesso che l'esecuzione dei contratti sopra citati è spesso demandata dagli enti che si impegnano contrattualmente con l'Unione europea a terzi soggetti esecutori, sia pubblici che privati, del progetto di ricerca, è stato chiesto di conoscere se la non imponibilità all'IVA possa applicarsi anche agli acquisti effettuati dalle strutture universitarie - in qualità di attuatori - di beni e/o servizi funzionali alla realizzazione dei contratti di cui trattasi.
Al riguardo si osserva che il disposto dell'articolo 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. n. 633 del 1972 riguarda unicamente le parti direttamente coinvolte nel rapporto giuridico alla base del programma di ricerca e non può estendersi ai soggetti che in via indiretta e mediata sono chiamati ad attuare il programma medesimo senza precise responsabilità nei confronti dell'Ente che eroga i finanziamenti, anche se l'esecuzione del programma miri al perseguimento di obiettivi analoghi a quelli dei soggetti contrattuali.
Ciò stante, si esprime l'avviso che la non imponibilità IVA di cui all'art. 72, comma 3, n. 3, non possa essere applicata alle forniture di beni e servizi nei confronti dell'Università istante, che si pone come soggetto terzo (ancorché attuatore del programma) rispetto ai soggetti pubblici centrali e locali ai quali fa capo la realizzazione del progetto nei confronti degli organismi comunitari erogatori dei finanziamenti.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.