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Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 07.02.2008
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Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 07.02.2008L'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) prevede che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti nel territorio dello Stato che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, ricorrendo determinati requisiti, del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni dei commi da 120 a 141 dello stesso articolo 1 e dalle relative norme di attuazione stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2007, n. 174.
Il comma 125 del citato articolo 1 prevede che il regime speciale in parola può essere esteso, nei casi previsti, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, che svolgono anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente (SIINQ), controllate da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1 e 120 del TUIR, e i cui diritti di voto e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95% dalla stessa controllante o da altre SIIQ e che esercita l'opzione congiunta per il regime speciale.
Il comma 126 del predetto articolo prevede che l'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 20 per cento.
Il comma 137 prevede che le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 20 per cento.
Inoltre, il comma 140 estende la disciplina prevista dal citato comma 137 agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Lo stesso comma 140 prevede che le disposizioni del comma 137 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per il regime speciale.
Entrambe le imposte sono versate con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di 5 rate annuali di pari importo.
Per consentire il versamento delle suddette imposte sostitutive tramite modello F24 sono istituiti i codici tributo di seguito denominati:
"1120" - "Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126";
"1121" - "Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140".
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario", riportando, nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta nel formato "AAAA.
Per consentire di sanare le irregolarità nella determinazione e nel pagamento delle imposte sostitutive con il versamento di "sanzioni ridotte" ed interessi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono utilizzati rispettivamente i codici tributo 8913 "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi - art. 13 d.lgs. n. 472/1997" e 1992 "Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472/1997".
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.