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Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 12.02.2008
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Operazione di aggregazione aziendale tra due società inglesi e secondo le disposizioni del Regno Unito. Riflessi fiscali sulle rispettive stabili organizzazioni presenti nel territorio dello stato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 12.02.2008Con istanza presentata, in data ..., la società in oggetto indicata ha chiesto che alla fattispecie prospettata - qualificabile quale fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 178, comma 1, lett. d) del Tuir - siano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 178 e 179 del Tuir.
Fatto
ALFA (di seguito Compagnia) è una società di diritto inglese facente parte del gruppo BETA. Tale società svolge, nel Regno Unito, attività assicurativa previa autorizzazione del competente Organo di Vigilanza e Controllo (Financial Service Autority). Inoltre, la medesima società è stata autorizzata (con il consenso dell' ISVAP) ad esercitare nel territorio dello stato attività assicurativa nei rami danni, mediante una sede secondaria con rappresentanza stabile (di seguito Stabile Organizzazione della Compagnia) la quale, ai fini fiscali, integra i presupposti di cui all'art. 162 del Tuir.
Il gruppo BETA comprende, tra l'altro, la società GAMMA, società di diritto inglese autorizzata- dal competente Organo di Vigilanza e Controllo (Financial Service Autority) all'esercizio dell'attività assicurativa nel Regno Unito. Anche tale società è stata autorizzata (con il consenso dell' ISVAP) ad esercitare attività assicurativa nei rami danni, mediante una sede secondaria con rappresentanza stabile (di seguito Stabile Organizzazione di GAMMA) la quale, ai fini fiscali, integra i presupposti di cui all'art. 162 del Tuir.
Il gruppo BETA ha intenzione di porre in essere un'operazione di riorganizzazione societaria allo scopo di:
- semplificare la struttura del gruppo stesso e determinare l'aggregazione dei complessi aziendali di alcune società del gruppo in un ridotto numero di società;
- rendere disponibili maggiori risorse finanziarie ai fini della normativa regolamentare inglese.
Il progetto di riorganizzazione societaria prevede le seguenti operazioni:
1. GAMMA acquisirà il 100% delle azioni della ALFA;
2. successivamente GAMMA rileverà le attività, le passività, i diritti e gli obblighi ed il complesso aziendale della sua controllata ALFA (incluso il complesso aziendale rappresentato dalla Stabile Organizzazione della Compagnia).
Le operazioni ivi delineate verranno realizzate in conformità alla legislazione del Regno Unito. Considerato che le società interessate al progetto di riorganizzazione svolgono attività assicurativa, l'operazione di cui al punto 2) potrà essere attuata mediante una specifica procedura di diritto inglese, disciplinata dal Financial Service and Market act 2000 (FSMA) e denominata "Part VII Transfer". Più in particolare, tale procedura prevede che il trasferimento dell'attività assicurativa avvenga per effetto di un ordine emesso dall'autorità giudiziaria inglese (la Suprema Corte di Giustizia di Londra) sulla base delle norme sancite negli articoli 105 e seguenti del Financial Service and Market act 2000 (FSMA).
L'art. 105 del FSMA, in sostanza:
- disciplina il regime applicabile, nel Regno Unito, al trasferimento di attività assicurative da una società ad un'altra;
- prevede poteri ulteriori di cui l'autorità giudiziaria inglese può disporre quando ordina con sentenza il trasferimento delle suddette attività. Uno di questi poteri ancillari riguarda la possibilità di ordinare lo scioglimento senza liquidazione della società il cui patrimonio è oggetto di trasferimento.
L'iter procedurale previsto per l'espletamento di tale operazione è così schematizzabile:
- approvazione dal parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione di un progetto che fornisca informativa in merito alla operazione, composizione del patrimonio oggetto di trasferimento, nonché data di esecuzione dell'operazione;
- deposito del progetto presso la Suprema Corte di Giustizia di Londra e presso l'Organo di Vigilanza (FSA);
- adempimenti di natura informativa e regolamentare (notifica del progetto ai soggetti interessati, pubblicità dell'informativa, comunicazioni alle competenti Autorità Regolamentari degli Stati coinvolti);
- predisposizione di una relazione sul progetto da parte di un esperto indipendente atta a confermare che i diritti dei sottoscrittori delle polizze delle società partecipanti all'operazione non saranno pregiudicati dall'operazione stessa.
Una volta espletati tali adempimenti ed ottenute le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Regolamentari competenti, la Suprema Corte potrà approvare il progetto presentato dalle società ad esso interessate mediante apposita sentenza.
Nel caso in cui alcuni beni e debiti di ALFA non siano trasferibili mediante tale procedura, saranno comunque previste adeguate misure per consentirne il relativo trasferimento in capo a GAMMA.
La citata sentenza disporrà, inoltre, lo scioglimento della ALFA che non verrà posta in liquidazione, ma cesserà di esistere in un momento immediatamente successivo a quello di efficacia del trasferimento, senza soluzione di continuità con esso, e sarà cancellata dal Registro delle Imprese del Regno Unito.
La delibera di approvazione dell'operazione adottata dagli organi amministrativi delle due società inglesi, unitamente alla sentenza che dispone il trasferimento del patrimonio e l'estinzione della ALFA saranno depositati presso un notaio italiano, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 2508 del c.c.. La Stabile Organizzazione della Compagnia sarà quindi cancellata dal registro delle Imprese in Italia.
L'ordinamento giuridico inglese non prevede espressamente l'istituto della fusione societaria per incorporazione come disciplinata dalla legislazione italiana. Tuttavia, sostiene l'istante, l'operazione descritta al precedente punto 2) produrrà i medesimi effetti di una fusione per incorporazione, così come definita dalla Direttiva n. 78/855/CEE del 9 ottobre 1978 dal momento che GAMMA succederà a titolo universale nella titolarità dei diritti e degli obblighi gia facenti capo alla ALFA che cesserà di esistere e sarà cancellata dal Registro delle Imprese del Regno Unito.
In relazione alla descritta fattispecie, quindi, la società istante ha formulato l'istanza di interpello de qua al fine di conoscere se, ai fini fiscali, e con riferimento alle stabili organizzazioni italiane di GAMMA e di ALFA l'operazione descritta sia qualificabile quale operazione di fusione societaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 178, comma 1, lettera d) del Tuir, con conseguente applicazione degli articoli 178 e 179 del Tuir.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ai fini fiscali l'operazione descritta è qualificabile quale fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 178, comma 1, lett. d) del Tuir con conseguente applicazione della disciplina prevista dagli articoli 178 e 179 del Tuir. Di conseguenza:
- l'operazione non comporterà in capo alla Stabile Organizzazione della Compagnia il realizzo a valore normale del proprio complesso aziendale confluito nella Stabile Organizzazione di GAMMA;
- i beni facenti parte del complesso aziendale ricevuto dalla Stabile Organizzazione di GAMMA (in qualità di stabile organizzazione "incorporante") saranno valutati ai fini fiscali in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dalla Stabile Organizzazione della Compagnia (in qualità di stabile organizzazione "incorporata").
Più in generale la Stabile Organizzazione di GAMMA subentrerà negli obblighi e diritti della Stabile Organizzazione della Compagnia, ai fini delle imposte sui redditi e troverà applicazione la disciplina fiscale in materia di fusioni tra società non residenti con stabile organizzazione in Italia di cui agli articoli 178 e 179 del Tuir.
Le predette conclusioni trovano fondamento nelle considerazioni di seguito riportate:
1. l'operazione prospettata risulta qualificabile quale fusione, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto terzo della Direttiva n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990 tenuto conto che:
a. alla data indicata nella sentenza, il patrimonio di ALFA sarà trasferito a GAMMA e quest'ultima, secondo le disposizioni di diritto inglese, subentrerà nei relativi rapporti contrattuali ed assumerà i diritti e gli obblighi della ALFA (cd. successione a titolo universale);
b. la sentenza disporrà lo scioglimento della ALFA che non verrà posta in liquidazione, ma cesserà di esistere e sarà cancellata dal Registro delle Imprese del Regno Unito (c.d. effetto estintivo);
2. nell'operazione prospettata, ai fini fiscali, le attività, le passività, i diritti e gli obblighi della Stabile Organizzazione della Compagnia confluiranno nella Stabile Organizzazione della GAMMA;
3. il regime di neutralità disciplinato dagli articoli 178 e 179 del Tuir si applica alle operazioni di fusione poste in essere tra soggetti non residenti con stabili organizzazioni in Italia.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La Direttiva n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990 - relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi - ha inteso predisporre una normativa che, a livello comunitario, assicurasse condizioni analoghe a quelle di un mercato interno anche al fine di garantire l'instaurazione ed il buon funzionamento del mercato comune.
Al riguardo, quindi, la medesima direttiva ha previsto un regime fiscale di sostanziale neutralità alle operazioni di fusione, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni al fine di consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale.
L'articolo 1 (che titola "Oggetto della direttiva") della citata Direttiva recita: "Ogni stato membro applica la presente direttiva alle operazioni di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri".
L'articolo 2, invece fornice una definizione legislativa delle operazioni indicate nel precedente articolo 1 e con particolare riferimento alla fusione chiarisce che è tale l'operazione mediante la quale:
- una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente a passivamente, ad altra società preesistente, mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell'altra società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
- una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente a passivamente, ad una società da esse costituita, mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
- una società trasferisce, a causa ed all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale. Inoltre, l'art. 3 della direttiva in esame chiarisce la definizione di "società di uno Stato membro" specificando che è tale qualsiasi società:
a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato (alla Direttiva);
b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità;
c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, all' imposta sul reddito delle società (cd. corporate tax) prevista nei singoli Stati membri.
La Direttiva n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990 è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 544 ed attualmente la disciplina inerente il regime fiscale delle operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea si colloca nel Capo IV - negli artt. da 178 a 181del Tuir.
L'art. 178 comma 1 lettera a) del tuir, in particolare, chiarisce che sono da considerarsi fusioni disciplinate dal presente capo quelle tra "società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per Convenzione in materia di doppia imposizione con stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente Testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta".
Tale disposizione, quindi, disciplina l'ambito soggettivo della disciplina relativa alle operazioni straordinarie tra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea.
In particolare, per quanto concerne i presupposti soggettivi ivi previsti:
a) i soggetti partecipanti all'operazione di fusione devono essere innanzitutto fiscalmente residenti nell'Unione Europea;
b) i soggetti partecipanti all'operazione di fusione devono essere fiscalmente residenti in Stati diversi dell'Unione Europea;
c) uno dei due soggetti deve essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato mentre l'altro soggetto deve essere residente in altro stato membro dell'Unione europea.
L'art. 178, comma 1, lett. d), inoltre, sancisce l'applicazione "del presente capo anche alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato oggetto delle operazioni stesse."
Tale disposizione, in particolare, interviene sul presupposto di cui alla suindicata lett. c) ampliando, in tal modo, l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame anche alle operazioni realizzate da soggetti non residenti nel territorio dello stato.
Con riferimento all'operazione di fusione, quindi, la stessa potrà essere effettuata secondo le disposizioni del capo IV del Tuir, anche nella circostanza in cui nessuno dei soggetti partecipanti sia residente nel territorio dello stato, purché uno di essi abbia una stabile organizzazione nel territorio stesso.
In ogni caso, comunque, le società partecipanti all'operazione di fusione devono possedere i requisiti soggettivi di cui alle citate lettere a) e b) e, quindi, devono essere non solo entrambe residenti fiscalmente nell'Unione Europea ma devono essere anche fiscalmente residenti in due diversi stati membri dell'Unione Europea. In tal senso, infatti, si esprime anche l'articolo 1 della citata direttiva che - si ribadisce - prevede che "Ogni stato membro applica la presente direttiva alle operazioni di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri".
Pertanto, nella circostanza in cui non fosse realizzato uno dei predetti requisiti soggettivi non potrà trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. da 178 a 181 del Tuir.
La necessità di porre particolare attenzione all'analisi dei requisiti soggettivi è certamente utile ai fini in esame, dal momento che all'operazione di aggregazione aziendale - oggetto della presente istanza di interpello - partecipano due società del gruppo BETA, entrambe fiscalmente residenti nel Regno Unito.
Inoltre, occorre segnalare che nel caso in esame non sussiste il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 3 lettera a) della citata direttiva dal momento che - a detta del contribuente - la ALFA è costituita sotto forma di "limited company" e non di "public company" (come indicato dalla Direttiva medesima).
Pertanto, in assenza dei presupposti soggettivi sanciti sia dall'art. 178, comma 1, lett. a) del Tuir che dall'art. 1 della Direttiva CEE n. 30/434 del 1990, la scrivente non condivide la soluzione interpretativa prospetta dal contribuente e, di conseguenza, non ritiene applicabile al caso sottoposto al suo esame la disciplina di cui agli artt. da 178 a 181 del Tuir.
La suesposta conclusione resta ferma anche nell'ipotesi che l'operazione che intendono realizzare le società GAMMA e la sua controllata ALFA fosse qualificabile- ma così non sembra - quale fusione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto terzo della Direttiva n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990 ovvero ai sensi della disciplina civile italiana.
Tale operazione, in effetti, - realizzata mediante la particolare procedura di diritto inglese, disciplinata dal Financial Service and Market act 2000 (FSMA) e denominata "Part VII Transfer" - non sembra potersi qualificare come una vera e propria fusione, così come previsto dalla legislazione italiana in materia societaria.
Sul punto, infatti, occorre porre in rilievo alcune sostanziali differenze tra la procedura di aggregazione descritta nell'istanza di interpello in esame e la procedura di fusione disciplinata dalla direttiva n. 90/434/CEE.
In primo luogo, la fusione tra società ha per effetto il necessario ed obbligatorio trasferimento della totalità del patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata a favore della società incorporante.
Nella procedura contenuta nel Part VII Transfer - così come descritta dal contribuente istante - invece, il trasferimento del patrimonio della società ALFA a favore della società GAMMA rappresenta una ipotesi solo eventuale (e non obbligatoria). Nella medesima istanza di interpello, infatti, è stato precisato che " Nel caso in cui alcuni beni o debiti non possano essere trasferiti in conseguenza di un Part VII Transfer, sarà necessario porre in essere una serie di atti integrativi per assicurare il trasferimento dei beni nella misura massima consenta dalla legge e far in modo che la GAMMA sia responsabile per il soddisfacimento di eventuali debiti. Ciò sarà necessario in quanto il Tribunale non ordinerà lo scioglimento senza liquidazione della ALFA senza essersi prima assicurato che siano poste in essere le misure adeguate per il trasferimento dei suddetti debiti."
In secondo luogo, l'operazione di fusione si caratterizza per l'effetto - anch'esso obbligatorio e necessario - che la società incorporata venga ad estinguersi senza liquidazione. Diversamente, nella procedura contenuta nel Part VII Transfer - così come descritta dal contribuente istante - la circostanza che la società il cui patrimonio oggetto di trasferimento si estingua senza liquidazione (nel momento immediatamente successivo a quello di efficacia del trasferimento, ma senza soluzione di continuità con questo), non costituisce un effetto obbligatorio e necessario della citata procedura ma solo una facoltà concessa all'autorità giudiziaria che "governa" la procedura medesima.
Ciò, anche alla luce di quanto chiarito dal contribuente nel punto in cui precisa che l'art. 105 del FSMA "prevede poteri ulteriori di cui l'autorità giudiziaria inglese può disporre quando ordina con sentenza il trasferimento delle suddette attività. Uno di questi poteri ancillari riguarda la possibilità di ordinare lo scioglimento senza liquidazione della società il cui patrimonio è oggetto di trasferimento."
Per le suesposte considerazioni, quindi, la scrivente non ritiene che l'operazione di aggregazione aziendale prospettata nella presente istanza di interpello possa qualificarsi quale fusione ai sensi dell'art. 2 lettera a) punto terzo della Direttiva n. 90/434/CEE nonché dell'art. 178. comma 1. lett. d) del Tuir.
Di conseguenza, la descritta operazione di aggregazione aziendale realizzata dalle due società di diritto inglese comporterà in capo alla Stabile Organizzazione della Compagnia il realizzo a valore normale del proprio complesso aziendale confluito nella Stabile Organizzazione di GAMMA.