-
Decreto ministeriale 28 ottobre 2002
-
Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto ministeriale 28 ottobre 2002
GU 17 del 22/01/ 2003IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Visto...)
Decreta:Art. 1.
I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) mediante bollettini di c/c postale entro l'11 novembre 2002.Art. 2.
L'ammontare del contributo di cui all'art. 1, pari a Euro 700, è ripartito dall'I.N.P.S. nelle seguenti misure:
a) Euro 669 destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70 per cento calcolata sul minimale contributivo introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche;
b) Euro 31 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 del citato decreto- legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Art. 3.
I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, possono versare, previa domanda, al competente Istituto previdenziale, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.