-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 25.02.2008
-
Istanza d'interpello - Riserve in sospensione d'imposta - Articolo 13, comma 46 del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269
Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 25.02.2008Quesito
La Società ALFA S.C.p.A. (di seguito, in breve, la "Società") esercita l'attività di garanzia collettiva fidi, così come disciplinata dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
In particolare, la Società nell'esercizio 2003 e in quelli successivi ha costituito, mediante l'accantonamento degli avanzi di gestione, delle riserve in sospensione d'imposta ai sensi del comma 46 del predetto articolo 13.
Il contribuente intende modificare il proprio statuto al fine di intraprendere, come intermediario finanziario, l'esercizio di attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico, pur mantenendo la forma di società consortile per azioni.
Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale applicabile, successivamente alla modifica statutaria, alle riserve in sospensione d'imposta formatesi ai sensi nel citato comma 46 dell'articolo 13.Soluzione interpretativa prospettata
La società ritiene che le riserve di utili in sospensione d'imposta debbano concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio di distribuzione ovvero in tutte le ipotesi di utilizzo diverse dalla copertura delle perdite d'esercizio.Parere dell'Agenzia
La disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è contenuta nell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
In particolare, il comma 1 stabilisce che per attività di garanzia collettiva dei fidi si intende "l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario".
Il successivo comma 46 prevede che "gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale". Lo stesso comma 46 stabilisce un particolare criterio di determinazione del reddito d'impresa in base al quale "il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II del testo unico delle imposte sui redditi".
La predetta disciplina fiscale è applicabile solo per i confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali.
Ne deriva che il cambiamento di attività che la Società intende effettuare - ossia il passaggio dall'attività di garanzia collettiva dei fidi a quella di concessione di garanzie nei confronti del pubblico - determina il venir meno del regime agevolativo previsto nel comma 46 dell'articolo 13 a decorrere dal periodo di imposta in cui si verifica detto cambiamento.
Il passaggio alla nuova attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico non determina, tuttavia, la tassazione di quelle riserve in sospensione d'imposta formatesi nei periodi di imposta pregressi ai sensi del predetto comma 46, posto che la variazione dell'attività esercitata non rappresenta un presupposto per la tassazione di tali riserve.
Ciò evidenziato, si rende necessario individuare il presupposto che determina la tassazione delle riserve in sospensione d'imposta presenti nel patrimonio netto della Società anche in seguito alla modifica statutaria.
Lo stesso comma 46 dell'articolo 13, da un lato, individua nell'utilizzazione della riserva il presupposto per la sua tassazione e, dall'altro, prevede delle specifiche deroghe (copertura di perdite d'esercizio, aumento del fondo consortile o del capitale sociale) in presenza delle quali non si ha tassazione poiché la riserva si considera non utilizzata.
La riserva indicata nel bilancio della Società, dopo il cambio di attività, deve concorrere alla formazione del reddito imponibile nel momento in cui si manifesta il presupposto generale di tassazione, rappresentato dall'utilizzazione della riserva. Appare opportuno evidenziare, infatti, che alla riserva in sospensione d'imposta - presente nel bilancio della Società anche a seguito del cambiamento di attività - non sono applicabili le specifiche deroghe previste nel comma 46 dell'articolo 13 (copertura di perdite d'esercizio, aumento del fondo consortile o del capitale sociale), posto che l'applicazione di tale disposizione è riservata solo ai soggetti che svolgono, in via esclusiva, l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
La riserva in sospensione d'imposta, presente nel bilancio della Società anche in seguito al cambiamento di attività, concorrerà alla formazione del reddito imponibile, quindi, nell'esercizio di utilizzazione, anche se tale utilizzo si concretizzi nella copertura delle perdite d'esercizio o nell'aumento del fondo consortile o nell'incremento del capitale sociale.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.