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Risoluzione Agenzia Entrate n. 69 del 28.02.2008
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Istanza di Interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Ministero Difesa. IVA. Progetto Alfa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 69 del 28.02.2008Con istanza di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell' art. 8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il progetto Alfa consiste nella realizzazione di un futuro sistema spaziale europeo di osservazione della terra a cui partecipano attraverso un accordo di cooperazione (Technical Arrangement) Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Grecia.
Nell'ambito dell'accordo alla Francia è stata affidata la responsabilità della leadership governativa relativamente alla componente spaziale (space segment) e architetturale complessiva del sistema e all'Italia la responsabilità della leadership governativa relativamente alla componente di terra (ground segment).
Per quanto riguarda la parte affidata all'Italia, al momento, tuttavia, si è ancora nella fase preliminare relativa alla stesura del progetto e a tal fine è prevista la stipula di due distinti contratti con una società tedesca e una società italiana.
A tale proposito l'istante sottolinea la "non competitività" dei contratti in questione, in quanto entrambi confluiranno nella realizzazione del prodotto finito e sottolinea inoltre che le imprese incaricate della progettazione saranno verosimilmente le stesse che si occuperanno anche della fase di costruzione del Ground Segment.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero istante ritiene che ai contratti che saranno stipulati in vista della realizzazione del Ground Segment sia applicabile il regime di non imponibilità di cui all'art. 8bis del D.P.R. n. 633 del 1972.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In premessa si osserva che per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 comporta la necessità di verificare se la parte del progetto affidata all'Amministrazione della Difesa italiana possa considerarsi elemento integrante del satellite.
Tale presupposto sembra confermato da alcuni elementi tecnici forniti dal Ministero istante. Infatti, il predetto Ministero sottolinea che "dal punto di vista tecnico, la componente di terra di un sistema spaziale è un tutto inscindibile con la componente spaziale in orbita: in altri termini, il segmento di Terra costituisce condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema nella sua globalità possa operare". Aggiunge ancora il Ministero istante che "non è ipotizzabile l'esistenza di un sistema spaziale composto da soli satelliti in orbita senza la relativa e complementare componente di Terra".
Sulla base di quanto precede, la realizzazione del segmento di terra può ritenersi come facente parte della "costruzione del satellite" e, quindi, idonea a rientrare nel campo applicativo del regime di non imponibilità, di cui all'art. 8-bis, primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Peraltro, i contratti che saranno stipulati dal Ministero istante riguarderanno la progettazione del segmento di Terra del satellite e non ancora la materiale realizzazione dello stesso.
Tuttavia, essendo la progettazione una fase preliminare necessaria alla costruzione del predetto segmento di Terra, la scrivente ritiene che sussistano comunque i presupposti per l'applicazione del già citato art. 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la progettazione può considerarsi rientrante tra le prestazioni di servizi "relative" ai satelliti, cui l'art. 8-bis, primo comma, lett. e), estende il regime di non imponibilità.
Né la fondatezza di tale affermazione sembra confutata dalla circostanza che, stante la complessità dei progetti da realizzare nei settori aeronautico e spaziale, si sia ormai diffusa la prassi che la realizzazione dell'opera venga affidata, dal soggetto appaltante a più appaltatori.
Peraltro, ancorché con riferimento alla costruzione di navi, la scrivente ha ammesso che la possibilità che la progettazione di dettaglio, pur se condotta da soggetto diverso dal costruttore, benefici del regime di non imponibilità (risoluzione del 30 luglio 2003, n. 161).
In quest'ottica devono ritenersi superate le risoluzioni del 17 aprile 1981, n. 422355, e del 2 ottobre 1986, n. 416114, secondo cui le fasi di studio e progettazione dei satelliti possono rientrare nella agevolazione a condizione che le stesse vengano eseguite direttamente dai soggetti che provvedono alla materiale costruzione del satellite o parti di esso.