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Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 29.02.2008
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Istanza di interpello - ALFA S.p.a. - Cessione di crediti pro soluto - Deducibilità delle perdite - Articolo 101 del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 70 del 29.02.2008La società ALFA S.p.a. ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa all'applicazione dell'articolo 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Quesito
La società ALFA S.p.a. (di seguito, in breve, Società") - tornata in bonis ad esito della procedura di amministrazione straordinaria (di cui al D.Lgs. 17 dicembre 2004, n. 347) alla quale era stata ammessa unitamente ad altre società del gruppo BETA (di cui la stessa fa parte) in situazione di dissesto economico e finanziario - nell'esercizio 2003 ha svalutato civilisticamente una partecipazione (pari al 95%) detenuta nella società di diritto portoghese GAMMA S.A..
In data ..... 2007 la Società ha stipulato con la società portoghese DELTA S.A. (di seguito, in breve, "DELTA") un contratto ("sale and purchase agreement"), redatto ai sensi della legge italiana, relativo alla cessione del pacchetto azionario che la Società deteneva nella sopra citata GAMMA. La cessione del pacchetto azionario, come dichiarato per le vie brevi dalla Società, ha dato luogo ad una plusvalenza contabile.
La Società vantava, inoltre, all'atto della predetta vendita, un credito di finanziamento nei confronti della partecipata GAMMA per complessivi € 20,1 milioni (di cui € 18,461 milioni a titolo di capitale mutuato de € 1,643 a titolo di interessi).
Ciò posto, contestualmente alla vendita della menzionata partecipazione, le parti hanno stipulato un "assignment agreeent" (negozio parimenti regolato dalla legge italiana), con cui la Società ha posto in essere la cessione pro soluto alla DELTA (cessionaria della partecipazione in GAMMA) del predetto credito di finanziamento: a decorrere da tale data, pertanto, la DELTA è divenuta cessionaria del credito che la Società "vantava nei confronti di GAMMA, per complessivi € 20,1 milioni, come quantificati al 31/12/2005, dietro versamento di un corrispettivo pari a € 1". La Società al riguardo precisa che, atteso che "nel 2005 è emersa una grave situazione di crisi che ha rischiato di innescare il default" della società GAMMA, il credito in questione, "per sorte capitale, era stato civilisticamente svalutato per intero nel 2005", tramite imputazione in bilancio di un accantonamento, non essendoci "prospettive di recupero dello stesso". Inoltre, poiché "nel 2006, GAMMA ha continuato a perdere facendo emergere un patrimonio netto negativo al 31/12/2006 di euro 713.604,44", la Società ha ritenuto opportuno "svalutare interamente anche la quota interessi maturato sul credito da finanziamento".
Tanto premesso, la Società chiede se la perdita derivante dal realizzo del credito sia interamente deducibile all'atto della determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta 2007, a prescindere dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR.Soluzione prospettata dal contribuente
La Società, in particolare, ritiene che "la perdita rinveniente dalla ... cessione del credito in quanto certa e definitiva" possa esser interamente dedotta nella determinazione del reddito relativo al periodo d'imposta 2007.
La Società precisa ulteriormente che "nel caso delle perdite da realizzo ... la certezza e la precisione della perdita si possono considerare in re ipsa, in conseguenza dell'uscita dei crediti dalla sfera patrimoniale del cedente. In quest'ultima ipotesi, non sarebbe giustificato condizionarne la deducibilità fiscale all'esistenza di elementi certi e precisi" secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 5, del TUIR.
A parere della Società, infatti, la cessione del credito piuttosto che una vera e propria perdita su crediti "rappresenta un accadimento economico che comporta l'insorgenza di un componente negativo di reddito costituito dalla differenza tra valore del credito e prezzo di cessione a fronte del quale non è applicabile l'art. 101 del TUIR, ma la generica disposizione dell'art. 109 del TUIR, stante il fatto che non sarebbe disciplinata dalle precedenti disposizioni".Parere dell'Agenzia delle Entrate
La deducibilità fiscale delle perdite su di crediti è disciplinata, in via generale, dalle disposizioni contenute nell'articolo 101 (già 66) del TUIR; in particolare, al comma 5 del richiamato articolo 101 è stabilito che "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso ...se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali".
A tal riguardo, con riferimento alle perdite relative dalla cessione di crediti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13181 del 6 aprile 2000, ha chiarito che "la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto", secondo la previsione del citato articolo 101 del TUIR. L'orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento la citata sentenza - confermato con le successive pronunce n. 7555 del 23 maggio 2002 e n. 14568 del 20 novembre 2001 - evidenzia come la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla cessione di crediti (anche pro soluto) non possa prescindere dalla sussistenza dei requisiti di "certezza" e "precisione" previsti dalla richiamata disciplina fiscale.
Con specifico riferimento al caso oggetto della presente istanza interpello, si evidenzia la necessità di analizzare (partitamente) gli effetti della cessione alla società DELTA del credito da finanziamento che la Società vantava nei confronti della partecipata GAMMA (debitore-ceduto) unitamente alla contestuale operazione con cui la Società stessa - "in un'ottica di focalizzazione del portafoglio partecipazioni e nel contesto delle dismissioni previste" nel generale programma di ristrutturazione del gruppo - ha ceduto alla DELTA il pacchetto azionario della società GAMMA (debitore-ceduto).
A tal proposito, giova tener presente che, in relazione ai contratti di "sale and purchase agreement" e di "assignment agreeent" - relativi, rispettivamente, al trasferimento del pacchetto azionario di GAMMA detenuto dalla Società e del credito da finanziamento da quest'ultima vantato nei confronti della stessa GAMMA - è emerso, secondo quanto esposto dai rappresentanti della Società, come all'atto delle menzionate cessioni (come detto avvenute contestualmente) sia stato pattuito con la controparte (DELTA) il pagamento di un corrispettivo unico. La determinazione dei corrispettivi relativi, da un lato all'alienazione del pacchetto partecipativo e, dall'altro, alla cessione del credito da finanziamento, è, in altre, parole stata il frutto di un procedimento unitario nell'ambito del quale la dismissione del credito per un valore pressoché simbolico (€ 1) si giustifica con la necessità di alleggerire per quanto più possibile la situazione finanziaria della società ceduta.
In proposito va ulteriormente rilevato come la Società, con la cessione alla DELTA del credito (interamente svalutato nel proprio bilancio) dalla stessa vantato nei confronti della GAMMA, pur trasferendo (da un punto di vista formale) la propria posizione di creditore, abbia di fatto azzerato la corrispondente posizione debitoria nel passivo della società ceduta: è di tutta evidenza che di tale circostanza la società acquirente abbia opportunamente tenuto conto nel valutare la convenienza economica ad acquisire il controllo di una società (GAMMA) in crisi economico-finanziaria.
In sintesi, la Società ha ceduto il pacchetto azionario annullando contestualmente il valore del proprio credito: ne deriva che - aldilà dell'aspetto formale relativo al trasferimento della titolarità del credito da finanziamento (il cui valore di cessione, come si è visto, è assolutamente irrisorio) - l'operazione di cessione della partecipazione, analizzata nel complessivo contesto negoziale in cui è stata posta in essere, trova la sua (definitiva) contropartita economica oltre che nel corrispettivo pagato dalla DELTA, anche nella contestuale rinuncia al credito da parte della società cedente nei confronti della società dalla stessa controllata.
Tale ultima fattispecie forma oggetto di esplicita previsione normativa da parte dell'articolo 94, comma 6, del TUIR, a mente del quale "l'ammontare...della rinuncia ai crediti nei confronti della società" da parte dei soci della medesima "si aggiunge al costo...(delle azioni o delle quote societarie, ndr) ...in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria".
Per effetto di tale disposizione, pertanto, la somma costituente la rinuncia al credito da finanziamento da parte del socio non è immediatamente deducibile dal reddito imponibile, dovendo essere portata ad incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società nei confronti della quale era vantato il credito oggetto di rinuncia.
Pertanto, la Società, nel determinare il componente reddituale rilevante scaturente dalla cessione della partecipazione in GAMMA, dovrà confrontare il corrispettivo di cessione con il costo fiscale della partecipazione aumentato, per quanto detto, dell'importo della rinuncia al credito.
Si ricorda, da ultimo, che la cessione di crediti rientra nel novero delle operazioni per le quali l'Amministrazione finanziaria - per effetto di quanto disposto dall'articolo 37-bis del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 - può disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante "gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti".
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.