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Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 04.03.2008
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Istanza d’Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell’art. 15, primo comma, lett. d) del D.P.R. n. 917 del 1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 04.03.2008QUESITO
Il Sig. ALFA chiede di conoscere se può detrarre in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute per conto della figlia fiscalmente a carico in relazione alla frequenza presso la sezione di Milano della SILSIS, la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, istituita in Consorzio tra le Università della Regione Lombardia.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che le suddette spese siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione dall'Irpef delle "spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituiti statali".
In base a tale norma pertanto si deve ritenere che le spese di iscrizione alla SIS possano essere detratte se la stessa può essere inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria.
Al riguardo si fa presente che i documenti di prassi emanati dall'Amministrazione Finanziaria hanno riconosciuto la detrazione delle:
- spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali "a condizione che gli stessi siano riconosciuti in base all'ordinamento universitario" (Circolare Ministeriale n. 7 del 10.06.1993, paragrafo 12.8);
- spese sostenute in relazione a corsi di perfezionamento tenuti presso l'università (Circolare Ministeriale n. 122/E del 1.06.1999, paragrafo 1.2.5);
- spese per la frequentazione di master universitari qualora " per durata e struttura dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici e privati" (Circolare n. 101/E del 19.05.2000, paragrafo 8.2).
Per poter dare una soluzione al quesito proposto occorre premettere che nell'attuale ordinamento italiano tutti i docenti di scuole statali o paritarie devono possedere un titolo di abilitazione.
L'abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori si consegue con la frequenza di corsi biennali di formazione post-laurea, a numero chiuso, istituiti presso le Università. I corsi, individuati dalla sigla SSIS, acronimo di Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, prevedono esami teorici ed un periodo di tirocinio nelle scuole statali, sotto la guida di un tutor.
L'accesso ai corsi, a numero programmato, avviene sulla base di esame di selezione. Dall'ordinamento didattico allegato all'istanza si evince che la sezione di Milano della SILSIS (Scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l'insegnamento secondario) ha come obiettivo quello di "promuovere e sviluppare, ai sensi delle normative in vigore, le attitudini e le competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria in vista delle complesse esigenze richieste dallo svolgimento delle sue funzioni istituzionali".
Il predetto ordinamento didattico prevede:
- un numero di ore di frequenza "non inferiore a 1000 e non superiore a 1200" distribuite su due anni;
- al termine del corso, il sostenimento di una prova finale consistente nella presentazione e discussione di un elaborato scritto relativo, in particolare, ad attività di laboratorio e di tirocinio, al superamento del quale viene rilasciato "un diploma di specializzazione che ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per la classe corrispondente";
- che il suddetto diploma costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnante nella scuola secondaria.
Tanto premesso la scrivente ritiene che il corso seguito dai laureati presso la suddetta Scuola, considerate le descritte caratteristiche, possa essere considerato un "corso di istruzione universitaria" .
Conseguentemente, le relative spese possono beneficiare della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) del Tuir.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.