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Decreto presidente consiglio ministri 6 giugno 2002, n. 143
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Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62
Decreto presidente consiglio ministri 6 giugno 2002, n. 143
GU 169 del 20/07/2002IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Adotta
il seguente regolamento:Art. 1. - Modalità di utilizzo del credito d'imposta
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, è riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonché, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.
2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi.
3. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento.
4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.Art. 2. - Procedure di controllo e di monitoraggio
1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, è indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.
2. Il Ministero delle attività produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento è stato effettuato.
3. Ai fini del controllo dell'attendibilità e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attività produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente;
b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001;
c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001.
4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, è comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.
5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attività produttive, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.
6. Il Ministero delle attività produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:
a) lo stato di attuazione finanziaria;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario.Art. 3. - Revoca totale e parziale dell'agevolazione
1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato.
2. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta è revocato solo per la parte non ancora maturata. E' fatta salva la possibilità di usufruire del residuo credito già maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.