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Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 28.03.2008
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Interpello 2008 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - Iva - cessione di unità abitative in regime d'esenzione - applicazione del pro rata - art. 19 comma 5 del DPR 633/72
Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 28.03.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA, nella persona del suo direttore dott. OMEGA, chiede di sapere, per conto di alcune aziende associate, se la cessione di immobili abitativi effettuata da imprese di costruzione, la cui ultimazione dei lavori risale ad oltre quattro anni prima del 4 luglio 2006, concorra a generare il pro rata di indetraibilità nell'anno della vendita, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 633/72.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso dell'istante, in virtù dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 12/E del 1 marzo 2007 e al fine di garantire la tutela del principio del legittimo affidamento, alle imprese di costruzione che cedono immobili abitativi in esenzione per decorso del quadriennio non si applicherebbe la disciplina del pro rata.
Inoltre, precisa l'interpellante, l'Iva di periodo che risultasse indetraibile per effetto del pro rata, si trasformerebbe in un onere improprio a totale carico delle imprese, le quali resterebbero incise da un gravame economico non trasferibile al cliente, che già corrisponde l'imposta di registro in relazione all'acquisto degli immobili in questione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si rileva, innanzitutto, che l'istanza presentata è da ritenersi inammissibile in quanto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del D.M. n. 209 del 2001, sono legittimati a presentare l'istanza di interpello, il contribuente ed i soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Sono esclusi, pertanto, i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze relative alle questioni afferenti la loro posizione fiscale e non quella dei loro associati, iscritti o rappresentati. Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99/E.
Ciò premesso, si osserva quanto segue. Con la normativa contenuta nel D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, sono state introdotte rilevanti modifiche al regime Iva inerente alle compravendite e alle locazioni di fabbricati.
Più esattamente, l'articolo 35, comma 8, del decreto sopra citato ha disposto la sostituzione del n. 8-bis) del comma 1, dell'art 10 del D.P.R. 26 ottobre 1973 n. 633 e ha previsto l'esenzione iva per le cessioni di fabbricati abitativi, con esclusione di quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero (di cui all'art. 31 primo comma lett. c), d) ed e) della L. 457/78) dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione.
Il successivo comma 9 dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 ha previsto un'apposita norma transitoria che limitava l'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione iva, di cui all'articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/72, per i fabbricati abitativi posseduti da imprese costruttrici per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero scadesse entro la predetta data del 4 luglio 2006.
Al riguardo, la scrivente, con circolare 1 marzo 2007, n. 12/E ha precisato che, relativamente agli immobili di cui sopra, il diritto alla detrazione determinato in base alla normativa pregressa deve ritenersi acquisito anche se successivamente al 4 luglio 2006 detti beni siano stati impiegati in operazioni esenti. Peraltro, se la normativa transitoria e i chiarimenti interpretativi della circolare n. 12/E escludono, relativamente alle cessioni in esame, che debbano essere applicate le disposizioni di cui all'art. 19-bis2, nulla è esplicitamente affermato, diversamente da quanto sostenuto dall'istante, circa un'eventuale esclusione di tali operazioni dal calcolo dell'imposta detraibile con il metodo del pro-rata generale.
Al riguardo, si ritiene che, in assenza di una norma transitoria, alle imprese di costruzione, che a seguito delle novità legislative, operano anche in regime d'esenzione Iva, si applicherà l'art. 19, comma 5, il quale prevede espressamente che "ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis".
Al fine di limitare gli effetti negativi del pro rata di indetraibilità, l'art. 36 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3, concede facoltà ai soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa, di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente alle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività. Peraltro, il testo del richiamato art. 36, come chiarito anche dalla circolare n. 27/E del 04 agosto 2006, prevede espressamente che la disposizione si applichi anche ai soggetti che effettuano sia locazioni esenti da Iva che locazioni imponibili iva, mentre non consente l'esercizio dell'opzione alle imprese che esercitano congiuntamente l'attività di cessione di fabbricati in regime di esenzione iva e in regime di imponibilità iva.
Le cessioni di immobili, a prescindere dal regime iva applicabile, restano, infatti, espressione di un'unica attività contraddistinta dallo stesso codice statistico.
Ciò premesso, la scrivente, alla luce dell'attuale quadro normativo, ritiene che la cessione di un'unità abitativa effettuata dopo il decorso del quadriennio dalla data di ultimazione della costruzione, e, quindi, in regime di esenzione Iva, concorre alla determinazione del pro-rata di detraibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 5, nell'anno della vendita.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.