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Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 31.03.2008
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Interpello 954-768/2007 – Art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Concorsi a premio: ritenuta su premi di valore non superiore a 25,82 euro
Risoluzione Agenzia Entrate n. 119 del 31.03.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.p.A. rende noto che nel corso del 2007 ha indetto un concorso a premi in base al quale:
- dal 16.11.2007 al 2.12.2007 ai clienti che hanno acquistato determinati prodotti è stata consegnata una cartolina “apri e vinci” per ogni 20 euro di spesa;
- le cartoline hanno dato la possibilità di vincere ingressi gratuiti al cinema da fruire nel periodo 1.12.2007 - 31.12.2007.
Atteso che l’importo unitario dei premi è di 6,35 euro (IVA esclusa) la società interpellante chiede se sia legittimo non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 ai clienti che, nel corso del 2007, hanno vinto ingressi gratuiti al cinema per un valore complessivo non superiore a 25,82 euro.
Il quesito si pone in quanto il citato articolo 30 primo comma, secondo periodo, del DPR n. 600 del 1973 dispone, con riferimento alle operazioni a premio, che la ritenuta alla fonte non si debba applicare se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d’imposta al medesimo soggetto non superi l’importo di 25,82 euro.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante, considerata la ratio della norma, ritiene applicabile la disposizione dettata dall’art. 30 del DPR n. 600 del 1973, con riferimento alle operazioni a premio, anche ai premi derivanti da concorsi a premio e, pertanto intende non assoggettare a ritenuta alla fonte gli ingressi gratuiti al cinema assegnati al medesimo vincitore per un importo complessivo inferiore a 25,82 euro.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il DPR 26 ottobre 2001, n. 430 emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, reca la disciplina organica delle manifestazioni a premio che comprendono, tra gli altri, le operazioni e a premio (articolo 2) e i concorsi a premio (articolo 3).
L'articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale e, in genere, i premi derivanti da concorsi a premio, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa. La vigente formulazione dell'articolo 30 del DPR n. 600 del 1973 deriva dalle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, nell'ambito della medesima riforma della disciplina delle manifestazioni a premio. In particolare l'articolo 19, comma 2, ha sostituito il primo comma dell'art. 30 del DPR n. 600 del 1973, con la conseguenza di estendere l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, già prevista per i concorsi a premio, anche alle operazioni a premio. Lo stesso articolo 19, comma 2, ha contestualmente inserito il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30, secondo cui "le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta". La lettera della richiamata norma non pone alcun dubbio circa l'ambito di esclusione della ritenuta alla fonte che deve ritenersi riferito, pertanto, ai soli premi derivanti dalle operazioni a premio. Risulterebbe ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma in esame considerato che il legislatore, integrando l'articolo 30 del DPR n. 600, ha esteso alle operazioni a premio l'applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, mentre ha contestualmente introdotto il riportato limite inferiore all'applicazione della ritenuta alla fonte esclusivamente per le operazioni a premio. Pertanto la società interpellante deve assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 30 del DPR n. 600 del 1973 il valore dei premi assegnati ai vincitori del concorso a premi anche se inferiori all'importo di euro 25,82.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.