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Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 02.04.2008
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Interpello: articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento ai fini IVA di un contributo erogato dalla società ALFA S.p.A. - Articoli 2 e 4 del DPR n. 633 del 1972 - Provincia di ...
Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 02.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
QUESITO
La Provincia di... riferisce che la società ALFA S.p.A, concessionaria della BETA "per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada ... ", all'atto del rinnovo della concessione autostradale, ha assunto "l'obbligo di partecipare alla realizzazione di opere di adduzione o collegamento che interessano l'infrastruttura autostradale".
L'interpellante fa presente che detta partecipazione si sostanzia nell'erogazione di "contributi a fondo perduto alle Amministrazioni provinciali che realizzano nella loro veste istituzionale tali opere" e che a tal fine vengono stipulate apposite convenzioni con le province interessate.
La Provincia di... fa presente, in particolare, che detti contributi sono disposti dal piano finanziario relativo al periodo 2003-2045, che costituisce parte integrante della convenzione aggiuntiva del 2004, per un importo complessivo pari a euro 110.000.000,00.
In favore della Provincia di... è prevista l'erogazione di un contributo pari a euro 25.000.000,00.
Ciò premesso, la provincia interpellante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA, del contributo ad essa destinato dalla società ALFA S.p.A.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
La Provincia di... ritiene che l'erogazione del contributo versato dalla società ALFA abbia natura di "movimentazione finanziaria e non si ponga in un rapporto sinallagmatico, con la conseguenza che il medesimo esula dal campo di applicazione dell'IVA per difetto del presupposto oggettivo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR n. 633 del 1972".
A parere dell'interpellante, inoltre, l'operazione sopra descritta difetta, ai fini IVA, anche del requisito soggettivo, in quanto "la somma (...) altro non rappresenta che un contributo per lo svolgimento di un'attività non commerciale riconducibile agli scopi istituzionali della Provincia stessa (costruzione strade)".
La Provincia di... ritiene, quindi, che il contributo in argomento "non rileva ai fini IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 633 del 1972".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si fa presente preliminarmente che ai fini della soluzione del quesito occorre distinguere due diversi rapporti giuridici: il primo, intercorrente fra BETA S.p.A. e la società ALFA S.p.A. e il secondo, oggetto dell'interpello, intercorrente fra la stessa società ALFA e la Provincia di ....
Il rapporto fra BETA S.p.A. e la società ALFA S.p.A è disciplinato dalla concessione datata 1999, in base alla quale è affidata a quest'ultima società "la costruzione e l'esercizio dell'autostrada ... " dietro pagamento di un canone annuo (articolo ... della concessione).
La convenzione aggiuntiva stipulata fra BETA S.p.A. e la società ALFA in data 2004, nell'integrare la concessione datata 1999, ha previsto la proroga di quest'ultima fino al 2014.
Il piano finanziario 2003-2045, allegato alla convenzione aggiuntiva del 2004, prevede, fra l'altro, a carico della società ALFA, un contributo per il finanziamento delle province attraversate dall'autostrada ..., pari ad un importo complessivo di euro 110.000.000,00, "per la realizzazione di opere stradali di rilevante interesse pubblico".
Pertanto, in base alla convenzione aggiuntiva del 2004 e al piano finanziario 2003-2045 ad essa allegato, è posto a carico della società ALFA S.p.A, oltre all'obbligo di pagare alla BETA S.p.A il canone di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada ..., l'obbligo di versare, alle province attraversate dalla stessa autostrada, la somma di euro 110.000.000,00. Per la Provincia di... il contributo è fissato in un importo pari a euro 25.000.000,00.
Il rapporto fra la Provincia di... e la società ALFA trae origine, quindi, dall'obbligo assunto dall'anzidetta società nei confronti della BETA S.p.A di versare un contributo alla stessa Provincia.
La Provincia di... ha individuato nella "Variante S.S. ... Circonvallazione di ... e collegamento fra la S.S. ... e l'autostrada ... " l'opera da realizzare destinataria del contributo di euro 25.000.000,00. Il costo complessivo dell'anzidetta opera "di rilevante interesse pubblico" ammonta a euro 52.162.146,81.
Con convenzione stipulata fra la società ALFA e la Provincia di... vengono regolate le condizioni per la realizzazione dell'opera stradale individuata dalla Provincia di... al fine dell'ottimizzazione della viabilità e della mobilità provinciale nonché le modalità e i tempi di erogazione del contributo a carico della società ALFA in base all'obbligo da quest'ultima assunto nei confronti della BETA.
L'opera stradale da realizzare rientra fra le opere di viabilità di interesse provinciale di competenza della stessa Provincia di..., che provvederà, a proprie spese, ai "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al collegamento stradale ed alle opere connesse" (cfr. articolo ... della convenzione).
Da quanto sopra consegue che l'erogazione della somma di euro 25.000.000,00, destinata, peraltro, a coprire solo una parte del costo complessivo dell'opera, si configura come una contribuzione straordinaria a fondo perduto a carico della società ALFA a titolo di partecipazione alle spese per la realizzazione delle opere di adduzione o collegamento di rilevante interesse pubblico rientranti fra le opere di viabilità di competenza istituzionale della Provincia.
Pertanto, in conformità al parere espresso dalla Direzione..., il contributo di cui trattasi deve ritenersi escluso dal campo di applicazione dell'IVA.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.