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Risoluzione Agenzia Entrate n. 133 del 07.04.2008
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Trattamento fiscale dei piani di stock option - Art. 51, comma 2 - bis, lett. c) del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 133 del 07.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 51, comma 2-bis, lettera c) del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA Corporation ha in essere diversi piani di stock option ai quali possono accedere anche i dipendenti delle società estere controllate. La gestione finanziaria dei piani è affidata ad una banca di affari internazionale che opera in qualità di broker al momento dell'esercizio delle opzioni da parte dei beneficiari.
L'esercizio dei diritti avviene con due modalità alternative ed in particolare attraverso la:
1) opzione "cashless";
2) opzione "sell to cover".
La prima tipologia consiste nell'esercizio delle opzioni e nella contestuale vendita integrale delle azioni ricevute consentendo al beneficiario l'immediato realizzo del differenziale tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita.
Attraverso la seconda modalità di esercizio delle opzioni, invece, la contestuale vendita delle azioni ricevute avviene fino a copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle medesime opzioni.
La società istante precisa che in nessuno dei due casi il beneficiario del piano può autonomamente scegliere il numero di azioni da detenere in portafoglio.
Con riferimento alla modalità "sell to cover" viene precisato che attraverso l'intervento del broker preposto alla gestione finanziaria del piano, il dipendente che esercita le opzioni vende - contestualmente all'esercizio delle stesse - un numero di azioni sufficiente a garantirgli la copertura di tutti i costi connessi, comprese le commissioni bancarie di intermediazione. Il dipendente, in sostanza, mantiene un quantitativo minimo di azioni senza aver effettuato alcun esborso di denaro.
Il numero delle azioni vendute dal broker viene calcolato sulla base di un prezzo di vendita che coincide con il valore puntuale di mercato delle azioni al momento in cui il dipendente effettua la richiesta di esercizio delle opzioni, procedura che viene posta in essere per mezzo di un apposito indirizzo internet.
Tale modalità garantisce al dipendente la copertura integrale dei costi connessi all'esercizio delle azioni, ma la determinazione delle azioni vendibili finisce per creare, a parere dell'istante, rilevanti problematiche di natura applicativa per quanto riguarda il soddisfacimento delle condizioni per fruire del regime fiscale di favore previsto in materia di stock option, con particolare riguardo al numero minimo di azioni da mantenere.
L'esercizio delle opzioni attraverso la modalità "sell to cover" non consente, infatti, ai dipendenti, di mantenere un numero sufficiente di azioni tale da garantire il soddisfacimento della condizione posta all'articolo 51, comma 2-bis, lettera c), del Tuir, laddove viene espressamente previsto che il beneficiario deve mantenere per almeno cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Tale sistema, in realtà, non consente di estrapolare dal conteggio del numero delle azioni da detenere le commissioni spettanti all'intermediario ed inoltre considera rilevante solo il valore puntuale di mercato delle azioni al momento dell'esercizio delle opzioni in luogo del valore normale, ossia della media aritmetica rilevata nell'ultimo mese.
Pertanto, il dipendente si troverebbe involontariamente a detenere un quantitativo di azioni inferiore a quello richiesto con la conseguenza di non poter beneficiare - in taluni casi per una differenza minima - del regime di favore applicabile alle stock option.
Sulla base di tali premesse la società istante chiede di conoscere:
1) che ruolo possono assumere le commissioni di intermediazione applicate dai broker nel conteggio necessario a definire il numero delle azioni detenibili da parte del dipendente;
2) se dopo aver individuato il controvalore che deve rimanere investito in un numero minimo di azioni, è necessario dividere il plusvalore guadagnato dal beneficiario per il valore puntuale di mercato delle azioni al momento della sottoscrizione delle stesse ovvero per il valore normale delle azioni;
3) se in presenza di talune differenze sul numero delle azioni detenute dal dipendente causate dagli effetti dell'arrotondamento ossia dalla monetizzazione della frazione di azioni che non possono materialmente essere assegnate al dipendente, si verifichi il mancato soddisfacimento della condizione prevista dall'articolo 51, comma 2-bis), lettera c), del Tuir;
4) se sia corretto, infine, dare la possibilità al dipendente di pagare direttamente al proprio sostituto d'imposta un ammontare in danaro che, andando ad aumentare il prezzo complessivo pagato per l'esercizio delle opzioni, consenta di rispettare il quantitativo minimo di azioni da detenere.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento ai quesiti sub 1), 2) e 3), l'istante rileva, in primo luogo, che il meccanismo di determinazione del numero di azioni non cedibili, così come espressamente indicato nelle circolari esplicative emanate dall'Agenzia delle Entrate, contenga un limite effettivo alla propria corretta applicazione.
Nella prassi applicativa, infatti, può avvenire che in caso di cessione di azioni contestuale all'esercizio delle opzioni - e quindi al momento in cui deve essere determinato con esattezza il numero delle azioni non cedibili - il dipendente non conosca la quotazione giornaliera dell'azione e quindi il prezzo da assumere come valore ai fini fiscali per l'individuazione del valore normale previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.
Tale situazione determina l'impossibilità oggettiva di poter calcolare il numero esatto di azioni che non possono essere cedute nel quinquennio.
La determinazione del quantitativo minimo è inoltre influenzata dalle commissioni spettanti al broker oltre che dal controvalore in denaro corrispondente al quantitativo frazionario di azioni che non può essere detenuta dal dipendente.
Dal momento che entrambi gli elementi riducono l'ammontare della plusvalenza che viene assunta come base di riferimento per il calcolo del numero delle azioni da mantenere per cinque anni, la società istante ritiene che nel caso di specie sia corretto applicare il sistema di calcolo effettuato dal broker basato sul valore puntuale di mercato al momento dell'esercizio delle opzioni (che tiene conto sia delle commissioni bancarie che della monetizzazione delle frazioni di azioni) in luogo del criterio indicato dall'Amministrazione finanziaria basato sul concetto del valore normale.
Tale sistema non viene ritenuto in contrasto con il tenore letterale dell'articolo 51, comma 2-bis), lettera c), del Tuir e come tale non pregiudica l'applicazione del regime agevolato in materia di stock option.
In via subordinata la Società ritiene possibile che il dipendente effettui al momento dell'esercizio delle opzioni un versamento volontario integrativo tale da incrementare il costo complessivo delle azioni acquistate, in maniera da poter soddisfare il quantitativo minimo di azioni da detenere nel quinquennio successivo.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le nuove disposizioni in materia di stock option, così come risultanti dalle modifiche apportate dal decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno, come noto, introdotto nuove condizioni per poter usufruire del regime fiscale agevolato.
Tale regime è disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del Tuir che prevede una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
Secondo le nuove disposizioni, le ulteriori condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevedono che:
- l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
- al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
- il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.
Non verificandosi tali condizioni, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile.
In materia l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con le circolari n. 1/E del 19 gennaio 2007 e n. 11/E del 16 febbraio 2007.
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello occorre ricordare, in via preliminare, che la nuova disciplina prevede che il beneficiario debba mantenere per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione non tutte le azioni ricevute, bensì un "investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente".
Nelle citate circolari è stato precisato, pertanto, che l'oggetto del vincolo è costituito dalla differenza tra il valore dei titoli assegnati e l'ammontare pagato dall'assegnatario in modo tale da consentire lo smobilizzo o la costituzione in garanzia di un numero di azioni corrispondente all'esborso effettuato dal dipendente.
Anche in tal caso, così come ai fini della determinazione del compenso in natura nel caso di inapplicabilità della disciplina di favore in materia di stock option (cfr. circolare n. 30/E del 25 febbraio del 2000), il valore delle azioni è stabilito applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale contenute nell'articolo 9, comma 4, del Tuir.
Dal tenore letterale del disposto normativo emerge, inoltre, che il beneficiario può cedere sul mercato azionario una quota di azioni per un controvalore pari al prezzo di esercizio pagato alla società e mantenere un numero di azioni per un controvalore pari al beneficio effettivamente ottenuto.
In sostanza, una volta effettuato il calcolo del numero delle azioni che non possono essere cedute o date in garanzia nel quinquennio, stabilito alla data dell'assegnazione delle azioni, tale numero di azioni deve essere mantenuto indipendentemente dalla circostanza che il valore delle azioni subisca modificazioni nel corso del predetto periodo.
Sulla base di tali presupposti, si ritiene, quindi, di non poter tenere conto di tutti quei valori che finiscono per determinare una cessione di un numero aggiuntivo di azioni rispetto a quelle liberamente disponibili, come nel caso prospettato del controvalore pari alle commissioni dovute all'intermediario finanziario o in caso di monetizzazione delle frazioni di azioni che non possono materialmente essere assegnate ai dipendenti.
Per quanto riguarda quindi i quesiti posti ai punti sub 1), 2) e 3) del presente interpello, la scrivente ritiene di non poter condividere il punto di vista dell'istante.
Una diversa considerazione può essere svolta con riferimento all'ultimo quesito, ovvero circa l'ipotesi di un versamento aggiuntivo da parte del dipendente al momento dell'esercizio dell'opzione tale da incrementare il costo complessivo delle azioni acquistate.
Occorre a tale proposito rilevare che la disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del Tuir, prevede la non concorrenza alla determinazione della base imponibile per redditi di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
E' di tutta evidenza che la condizione essenziale per poter fruire dell'agevolazione in questione è che l'ammontare al quale vengono offerte le azioni - e quindi il prezzo che il dipendente dovrà pagare all'atto dell'esercizio del diritto di opzione - deve essere pari o più alto rispetto al valore normale delle stesse azioni al momento dell'offerta.
Va ricordato, tra l'altro, che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 212 del 17 dicembre 2001, si è già espressa positivamente circa l'ipotesi di un "repricing" nel caso di un piano di azionariato che in origine prevedeva per i dipendenti la corresponsione di un importo che risultava inferiore al valore normale delle azioni al momento dell'offerta.
In tale circostanza, la modifica da apportare al piano che consentiva ai dipendenti di corrispondere un prezzo pari al valore normale delle azioni al momento dell'offerta è stata infatti ritenuta idonea al fine di garantire ai dipendenti il pieno rispetto delle condizioni previste.
Si ritiene pertanto di poter concordare con la soluzione prospettata dall'istante con riferimento a tale ultimo quesito, dal momento che l'incremento del costo complessivo sostenuto dal dipendente consentirebbe allo stesso di soddisfare il limite imposto dalla norma per poter fruire dell'agevolazione.