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Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 10.04.2008
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Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpello 2008 - ALFA - Trattamento fiscale applicabile, ai fini IRPEF e IVA, all'indennità di recesso corrisposta da un'associazione professionale al socio receduto - art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR, art. 5 del DPR 633/72
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 10.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il professionista istante (avvocato) rappresenta di aver esercitato la propria attività, in qualità di partner associato, in un'associazione professionale, dalla quale è receduto in data 30 novembre 2007. Precisa che non è titolare di autonoma partita IVA in quanto esplica l'attività professionale esclusivamente in forma associata e che tra la data di costituzione dell'associazione e quella di comunicazione del recesso è trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni.
Chiede di conoscere, pertanto, quale sia il trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, ai "pagamenti" che l'associazione professionale gli corrisponderà sotto forma di "indennità di recesso", considerato altresì che la propria attività professionale verrà esercitata anche in futuro in forma associativa.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante intende adottare il seguente comportamento:
- ai fini IRPEF, secondo la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, ritiene di assoggettare a tassazione separata gli importi ricevuti a titolo di indennità di recesso ai sensi dell' art. 16 (rectius art. 17), comma 1, lett. l), del TUIR;
- ai fini IVA, ritenendo che tali importi siano da assoggettare al tributo, è intenzionato ad aprire un'autonoma partita IVA al solo scopo di fatturare la suddetta indennità.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla questione prospettata si espongono le seguenti osservazioni.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, il regime fiscale applicabile alle associazioni professionali è equiparato a quello previsto per le società semplici, alle quali sono assimilabili in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi (esercizio in comune di un'attività produttrice di reddito, volontà contrattuale di dividere gli utili e conferimento di beni e servizi).
L'articolo 53 del TUIR ricomprende nel novero dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche quelli scaturenti dall'esercizio in forma associata.
Il reddito prodotto dallo studio associato determinato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54, DPR n. 917 del 1986, viene attribuito ai singoli associati, indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di reddito di partecipazione (art. 5, DPR 917/1986). Le modalità di ripartizione degli utili conseguiti dallo studio associato vengono stabilite nel relativo statuto.
Quando nel corso del periodo d'imposta si verifichi la cessazione del rapporto associativo, per recesso, esclusione o morte, all'associato o ai suoi eredi viene corrisposta, tra l'altro, fatte salve diverse pattuizioni tra i soci, una quota corrispondente al conferimento inizialmente effettuato ed una quota aggiuntiva idonea a tener conto dell'apporto dato dal socio recedente all'acquisizione della clientela.
Nella fattispecie prospettata, con riferimento alle modalità di tassazione dell'indennità di recesso in capo all'associato uscente (recedente), la scrivente ritiene che tale somma vada assoggettata a tassazione separata, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera l), del TUIR (ex art. 16).
Secondo tale articolo, infatti, l'imposta si applica separatamente sui "redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale... se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso... è superiore a cinque anni".
Nel caso prospettato, l'indennità corrisposta all'associato e pagata in tre rate annuali di uguale importo, sarà quindi soggetta a tassazione separata.
Per quel che concerne il trattamento fiscale da riservare all'operazione, ai fini IVA, preliminarmente si sottolinea che componenti dello studio associato sono professionisti iscritti in appositi albi, i quali si associano al fine di regolare i loro rapporti relativi alle spese e ai compensi derivanti dalla loro attività professionale.
Anche se l'assistenza al cliente viene svolta dal singolo professionista, la fattura per il compenso viene emessa dallo studio associato il quale, inoltre, sostiene le spese necessarie all'esercizio dell'attività. In relazione alle fatture emesse lo studio usa il proprio numero di partita IVA, distinto da quello, eventuale, dei singoli professionisti associati.
Proprio in considerazione del fatto che durante la normale operatività è l'associazione che si pone in relazione con il mercato, risultando l'effettiva esercente dell'attività professionale (tanto che è irrilevante ai fini del tributo l'attività svolta dai singoli professionisti associati), si ritiene che resti irrilevante, ai fini dell'IVA, anche la corresponsione dell'indennità di recesso. Questa, del resto, costituisce la naturale proiezione delle componenti ordinarie collegate all'attività svolta dal singolo professionista associato nella fase in cui operava nell'ambito dell'organizzazione.
Pertanto, l'indennità di recesso in oggetto è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta e non determina, per il professionista che recede, alcun tipo di obbligo ai fini IVA (fatturazione, registrazione, etc.).
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.