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Risoluzione Agenzia Entrate n. 146 del 10.04.2008
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Istanza di interpello/2007 - ALFA S.A. Articolo 1, decreto legge 24 settembre 2002, n. 209. Recupero eccedenze di imposta riserve matematiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 146 del 10.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA S.A., impresa di assicurazioni con sede in..... (estero) ed ivi fiscalmente residente, appartiene al gruppo ALFA FINANCIAL GROUP, operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 7 settembre 2002, n 209. La richiamata società ha concluso in Italia contratti di assicurazione sulla vita di tipo "Unit Linked a vita intera con soggetti ivi residenti non operanti nell'esercizio dell'impresa. Tali contratti, dietro versamento di un premio unico e, eventualmente, di premi aggiuntivi, prevedono il pagamento ai beneficiari per il caso di morte dell'assicurato di una prestazione in forma di capitale commisurata al valore delle quote di un fondo interno, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data della morte. Tuttavia l'assicurato può riscattare tale prestazione prima della morte.
La società istante fa inoltre presente che, operando in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, si è avvalsa della facoltà di applicare direttamente l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 26-ter del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi corrisposti sulla base dei contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti in Italia, esercitando la relativa opzione nella dichiarazione di sostituto d'imposta. A fronte del richiamato regime fiscale la ALFA ha versato, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, l'imposta d'acconto dello 0,30 per cento sulle riserve matematiche relative ai soli contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti in Italia. Diversamente la stessa non ha assoggettato a tale imposta le riserve matematiche poste a copertura del rischio di morte dell'assicurato, non risultando dovuta anche per tali riserve.
Ciò posto la società istante ha chiesto di conoscere se:
1) potrà ritenersi legittimata a chiedere il rimborso dell'eccedenza dell'imposta d'acconto dello 0,30 per cento rispetto all'imposta sostitutiva versata, anche se continuerà ad avvalersi della facoltà di applicare direttamente l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi corrisposti sulla base di contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti in Italia;
2) nel caso in cui rinunciasse ad avvalersi della facoltà di applicare direttamente l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi corrisposti sulla base dei contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti in Italia, potrà comunque ritenersi legittimata ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 a chiedere il rimborso dell'eccedenza dell'imposta d'acconto dello 0,30 per cento maturata e maturanda, anche se continuerà ad essere obbligata ad assoggettare alla predetta imposta sostitutiva i redditi corrisposti sulla base dei contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti fino alla data della rinuncia;
3) potrà ritenersi legittimata a compensare, ai sensi del combinato disposto del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, le eccedenze dell'imposta d'acconto dello 0,30 per cento con i versamenti dell'imposta d'acconto dello 0,30 che si rendano dovuti a partire dal periodo d'imposta in cui le eccedenze medesime siano maturate.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione ai quesiti sopra esposti, la società istante ritiene che:
1) sia legittima la richiesta di rimborso delle eccedenze dell'imposta d'acconto dello 0,30 per cento, anche nel caso in cui la stessa continui ad avvalersi della facoltà di applicare direttamente l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi corrisposti sulla base dei contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti in Italia, poiché, le predette eccedenze danno luogo a crediti d'imposta liquidi ed esigibili. I richiamati crediti, non essendo previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002 alcun divieto di rimborso, devono ritenersi riconducibili fra i crediti d'imposta di cui può essere richiesto il rimborso ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602. In alternativa l'istante è dell'avviso che i medesimi crediti possano essere ricondotti tra quelli rimborsabili ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
2) sia legittima la richiesta di rimborso dell'eccedenza dell'imposta d'acconto dello 0,30 per cento maturata e maturanda ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602, anche se la stessa continuerà ad assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi corrisposti sulla base dei contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti fino alla data della rinuncia. Diversamente il diniego della compensazione sarebbe censurabile sotto il profilo costituzionale per violazione del principio della ragionevolezza, attesa l'impossibilità oggettiva di poter procedere al recupero delle eccedenze in argomento;
3) sia possibile la compensazione delle eccedenze dell'imposta d'acconto dello 0,30 per cento con i versamenti dell'imposta d'acconto dello 0,30 che si rendano dovuti a partire dal periodo d'imposta in cui le eccedenze medesime siano maturate. Tale compensazione si rende necessaria visto il continuo formarsi di eccedenze di imposta, non recuperabili in altro modo.RISPOSTA DELLA DIREZIONE CENTRALE
Con riferimento al primo quesito si rileva preliminarmente che allo stesso è già stata data risposta con interpello n. ......del.. 2007, presentato dalla società istante.
In particolare, in tale sede è stato chiarito che la compensazione tra l'imposta sulle riserve matematiche e le ritenute operate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (ritenute effettuate sui rendimenti dei capitali da corrispondere in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita) e dell'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (imposte sostitutive sui rendimenti di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lett. g) quater e g) quinques del TUIR) può essere effettuata senza limite di tempo.
Ne consegue che, nel caso in cui in un determinato periodo di imposta risulti un'eccedenza dell'imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente rispetto all'ammontare complessivo delle ritenute (o altro debito previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) da versare nel medesimo periodo di imposta, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza in compensazione nei periodi di imposta successivi. Fintantoché vi è la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione, perché l'attività svolta dal contribuente dà luogo alla maturazione di debiti, il sistema non consente di prendere in considerazione soluzioni diverse, quali la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602 ovvero quella prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 576.
Con riferimento al secondo quesito si ritiene che la rinuncia ad avvalersi della facoltà di applicare direttamente l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi corrisposti sulla base dei contratti di assicurazione sulla vita, conclusi con soggetti residenti in Italia, non esonera da imposizione i redditi corrisposti sulla base dei contratti di assicurazione sulla vita conclusi con soggetti residenti fino alla data della rinuncia. Ne consegue, quindi, che la compagnia di assicurazione istante, anche in questo caso, non può recuperare l'eccedenze di imposta attraverso la presentazione di un'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché l'attività che la stessa è chiamata a svolgere in relazione ai contratti stipulati dà, comunque, luogo alla maturazione di debiti. A tal riguardo si osserva che la procedura di rimborso di cui al richiamato articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, è riconosciuta solo quando le altre modalità di recupero dell'eccedenza previste dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 209 del 2002 sono oggettivamente precluse: ciò si verifica, ad esempio, quando un'impresa di assicurazione estera, decida di non operare più Italia in regime di stabile organizzazione, bensì in libera prestazione di servizi. In tale ipotesi, qualora detta impresa estera non intenda applicare l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 26-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle polizze stipulate con soggetti residenti in Italia, né direttamente né tramite un rappresentante fiscale, la stessa può recuperare le eccedenze d'imposta già corrisposte, facendo richiesta di rimborso dei crediti vantati ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che, anche con riferimento al caso prospettato nel secondo quesito, dovendo continuare ad assoggettare ad imposizione i redditi relativi ai contratti antecedenti la rinuncia, le uniche modalità di recupero dei crediti in argomento sono quelle ordinariamente previste dal richiamato articolo 1, comma 2, secondo cui: "a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Con riferimento al terzo quesito, sulla base di un'interpretazione logico sistematica della sopra citata norma si ritiene che trattandosi di impresa estera operante in regime di libera prestazione di servizi, il cui regime di versamento delle imposte sui rendimenti latenti nelle riserve matematiche è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2004, in concreto le modalità di recupero delle eventuali somme versate in eccedenza, in via anticipata, potranno emergere soltanto tramite il riconoscimento di un eventuale credito di imposta, a decorrere dal 2009. L'eccedenza, così determinata, costituendo un credito di imposta per la compagnia di assicurazione, potrà essere recuperata sia attraverso "compensazione orizzontale" con tributi e contributi diversi, sia mediante "compensazione verticale" con debiti della medesima imposta. In altri termini si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente istante in merito alla possibilità di compensare, a decorrere dal quinto anno successivo, le eccedenze dell'imposta d'acconto dello 0,30 per cento con i versamenti dell'imposta d'acconto dello 0,30 che si rendano dovuti.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.