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Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 10.04.2008
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Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - Esenzione IVA prestazioni proprie delle biblioteche -Articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 10.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 10, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente:
QUESITO
La ALFA Cooperativa riferisce di aver recentemente ottenuto dal Comune di ..... l'affidamento di un "servizio di catalogazione di un numero consistente di volumi appartenenti a fondi librari della biblioteca" del medesimo comune.
Quanto sopra rappresentato, la società interpellante chiede di sapere se il corrispettivo relativo all'anzidetto servizio "pur non configurando nell'insieme una gestione globale della struttura bibliotecaria" possa beneficiare dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società cooperativa interpellante è dell'avviso che il servizio di catalogazione dalla stessa reso al Comune di ...... "rientri tra le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633/72."
La Società cooperativa interpellante ritiene, infatti, che ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione di cui al citato articolo 10, n. 22) al servizio di catalogazione non rileva "il fatto che trattasi non già di gestione globale della struttura bibliotecaria, bensì di prestazione "parziale" nell'ambito della stessa" in quanto "tale circostanza non altera minimamente la natura intrinseca del servizio, che è e rimane quella di attività culturale resa con finalità di studio e ricerca nell'ambito di una struttura bibliotecaria aperta al pubblico".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, n. 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili".
La citata disposizione, in conformità con quanto disposto dall'articolo 132 della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, rubricato "Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico" risponde all'esigenza di agevolare i servizi di rilevante "utilità culturale e sociale".
In particolare, con riferimento al caso di specie si osserva che la normativa recata dall'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972 esenta da IVA, fra l'altro, le prestazioni configurabili come proprie delle biblioteche.
La risoluzione n. 135/E del 6 dicembre 2006, nel ribadire la natura oggettiva della previsione di cui al citato articolo 10, n. 22), ha chiarito che detta norma agevolativa si applica "come altre analoghe disposizioni contenute nell'articolo 10" sia nell'eventualità che le prestazioni proprie delle biblioteche vengano rese direttamente sia nel caso in cui la gestione della biblioteca venga affidata a terzi.
La medesima risoluzione n. 135/E del 2006 ha individuato, altresì, l'ambito applicativo dell'esenzione in argomento con riferimento all'affidamento a terzi dell'attività di gestione del servizio di biblioteca, precisando che, fermo restando il carattere oggettivo della norma, deve verificarsi se le prestazioni rese dal soggetto affidatario del servizio configurino "prestazioni proprie delle biblioteche".
Al riguardo, richiamando le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 101 del medesimo decreto, la citata risoluzione chiarisce che per prestazioni proprie, cioè tipiche, delle biblioteche si intendono "la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libro o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca".
Con la successiva risoluzione n. 131/E del 6 giugno 2007 è stato ulteriormente chiarito che la norma recata dall'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972, si applica, nel caso di affidamento a terzi del servizio di biblioteca, quando si configuri nell'insieme una gestione globale della predetta struttura.
In sostanza, le prestazioni proprie delle biblioteche devono essere "considerate nel loro complesso", in quanto nel loro insieme "funzionali all'erogazione di servizi di natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca".
In particolare, con la citata risoluzione n. 131/E del 2007 è stato chiarito che nel caso in cui il soggetto che gestisce la biblioteca affida a terzi singoli interventi il regime agevolativo in argomento non può trovare applicazione.
I servizi che vengono affidati singolarmente a terzi si configurano, infatti, in quanto distintamente resi, come autonome prestazioni di servizio, assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria.
Quanto sopra rappresentato, con riferimento alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello, il comune di ...... che gestisce la biblioteca ha affidato alla Società Cooperativa istante il solo servizio di catalogazione dei volumi appartenenti a fondi librari della biblioteca comunale.
La Società Cooperativa provvede, quindi, dietro corrispettivo a restare uno specifico servizio per la biblioteca comunale che non si configura come affidamento di un complesso di attività funzionali alla gestione della biblioteca, ma costituisce una singola prestazione di servizio autonomamente resa e, pertanto, non riconducibile nell'ambito applicativo dell'articolo 10, n. 22) del DPR n. 633 del 1972.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.