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Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 11.04.2008
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale degli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali in occasione delle consultazioni elettorali comunali - art. 3, comma 3 del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 11.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 3 comma 3 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'ing. X, in qualità di legale rappresentante del Comune....., rappresenta che in occasione delle consultazioni elettorali comunali sono nominati i componenti l'ufficio elettorale centrale composto da un giudice, con funzioni da presidente, e da cittadini iscritti in appositi albi.
In merito al compenso corrisposto ai componenti l'ufficio elettorale, l'interpellante fa presente che le disposizioni legislative intervenute negli anni distinguono i compensi corrisposti ai componenti gli uffici elettorali di sezione (seggi) da quelli corrisposti ai componenti l'ufficio centrale.
A tal proposito, gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 70 del 13 marzo 1980, stabilivano la corresponsione di un onorario, calcolato al lordo delle ritenute di legge, per le prestazioni svolte sia dai componenti gli uffici elettorali di sezione (seggi) che per quelle svolte dai componenti l'ufficio centrale.
Con legge n. 62 del 16 aprile 2002 il legislatore, in sede di adeguamento degli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali di sezione, ha modificato l'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, eliminando ogni riferimento normativo alle ritenute di legge.
Tale riferimento permane, invece, nei successivi articoli 2 e 3 della medesima legge n. 70 del 1980, dove è stabilito che l'onorario corrisposto ai componenti gli uffici elettorali a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione è al lordo delle ritenute di legge.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante fa presente che in riferimento agli onorari corrisposti ai componenti gli uffici elettorali centrali non è stato osservato un comportamento uniforme degli uffici elettorali in quanto alcuni di questi procedono al calcolo delle ritenute di legge, altri ritengono non applicabile tale ritenuta anche sulla scorta di sentenze di giudici di pace che ritengono estensibile, ai componenti dei citati uffici centrali, la normativa prevista per i componenti gli uffici elettorali di sezione.
A motivo delle vicende normative intervenute, tuttavia, l'istante ritiene che il compenso fissato per legge, corrisposto ai componenti gli uffici centrali, è al lordo delle ritenute.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'ufficio elettorale centrale è composto da un giudice, con funzioni di Presidente, e da cittadini iscritti in appositi albi.
Ad esso è affidato il compito di riassumere i voti scrutinati dagli uffici elettorali di sezione e di provvedere alle rettifiche di eventuali errori commessi dagli Uffici elettorali di sezione.
Il lavoro svolto in tale sede può protrarsi anche per oltre un mese. Gli uffici elettorali di sezione sono, invece, composti da un Presidente, dagli scrutatori e da un segretario.
Si fa presente che, in linea generale, i redditi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni (quali sono quelli di cui si discute) sono qualificati come redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f) del TUIR.
Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, al paragrafo 5.7, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese, fisso, non assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
La citata legge n. 70 del 1980, concernente "Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione" stabilisce, all'articolo 1, l'ammontare degli onorari corrisposti ai componenti gli uffici elettorali di sezione per tutte le consultazioni elettorali e, all'articolo 2, l'ammontare degli onorari corrisposti ai componenti degli uffici centrali.
In particolare, per i primi la citata legge n. 70 del 1980 stabilisce un onorario fisso forfetario che varia a seconda del tipo di consultazione e della carica rivestita.
Per i componenti degli uffici elettorali centrali, invece, l'articolo 2 stabilisce un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge.
La citata legge n. 70 del 1980 è stata oggetto di diversi interventi al fine di rivalutare gli importi relativi agli onorari dei componenti degli uffici elettorali.
Uno di tali interventi è stato operato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che ha aggiornato gli onorari dei componenti gli uffici elettorali.
In tale sede, il legislatore ha chiaramente specificato che la rivalutazione andava riferita agli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione di cui all'articolo 1 della legge n. 70 del 1980.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 della legge n. 53 del 1990, ha stabilito che "Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1970, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".
La circostanza che tale ultimo comma non faccia specifico riferimento agli onorari corrisposti ai componenti degli uffici di sezione potrebbe indurre a ritenere che detta esenzione sia riferita agli onorari corrisposti ad entrambi gli uffici elettorali.
Tuttavia, si rileva che il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 53 del 1990, per altro verso, sembra riguardare specificamente gli onorari dei componenti degli uffici elettorali che consistono in un rimborso spese fisso, determinato forfetariamente.
Tali sono i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione mentre gli onorari giornalieri corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali non sono stabiliti in misura fissa forfetaria ma variano in proporzione ai giorni necessari allo svolgimento delle funzioni di tale ufficio.
Inoltre, i DPR dell'8 marzo 1994 e del 10 marzo 1997, intervenuti successivamente alla legge n. 53 del 1990, hanno stabilito l'adeguamento dei soli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, rispettivamente per il periodo marzo 1994-marzo1997 e aprile 1997-marzo 2000 ribadendo che gli importi rivalutati costituiscono rimborso fisso forfetario non assoggettabile a ritenute ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 53 del 1990 e pertanto, ai fini fiscali, non concorrono alla formazione della base imponibile.
L'adeguamento degli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali è stato disposto invece con l'articolo 11 della legge n. 120 del 30 aprile 1999 concernente "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale" che sostituendo gli articoli 2 e 3 della legge n. 70 del 1980 non ha eliminato l'originario riferimento alle ritenute di legge (ha espressamente confermato che tali onorari sono corrisposti al lordo delle ritenute di legge).
Ciò porta a ritenere che il riferimento generico agli onorari degli uffici elettorali, contenuto nel comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 53 del 1990, sia riferito, coerentemente al comma precedente, ai soli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge n. 70 del 1980.
Ne è ulteriore conferma la circostanza che, diversamente da quanto disposto in relazione agli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali, per gli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali di sezione il legislatore, in sede di nuova rivalutazione delle medesime somme, disposta con legge n. 62 del 16 aprile 2002 concernente "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale", ha sostituito l'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, eliminando espressamente qualsiasi riferimento alle ritenute di legge.
Pertanto, stando al tenore letterale dell'attuale formulazione degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 70 del 1980 e tenuto pure conto degli elementi interpretativi ricavabili dal diverso contenuto delle disposizioni via via introdotte dai provvedimenti di rivalutazione degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali, si deve ritenere che gli onorari oggetto del quesito devono essere assoggettati alle ritenute di legge.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.