-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 15.04.2008
-
Interpello ai sensi dell' articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Elenco clienti e fornitori - comma 4-bis dell'articolo 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Risoluzione Agenzia Entrate n. 153 del 15.04.2008Con l'interpello di cui in oggetto - concernente l'esatta applicazione dell'articolo 8-bis, comma 4-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ente Nazionale delle Sementi Elette, così come emerge dall'istanza di parte, è stato costituito quale ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura" ne ha disposto il riordino.
L'istante, nel precisare che svolge attività commerciale in via residuale, chiede chiarimenti in ordine all'esonero dall'obbligo di trasmissione degli elenchi clienti e fornitori.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ente Nazionale delle Sementi Elette è dell'avviso di rientrare a regime nell'esonero dall'obbligo dell'invio dell'elenco clienti e fornitori, oltre che in quello temporaneo, previsto per l'anno 2006.
A sostegno di tale convincimento l'istante richiama il paragrafo 2.2.2. della circolare 3 ottobre 2007, n. 53/E, nel quale è stato chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dell'esonero di trasmissione degli elenchi limitatamente al 2006, ed in particolare il punto a) ove viene precisato che:" (..) destinatari dell'esonero in disamina, per l'anno 2006, sono tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (ossia ad esempio, anche i produttori agricoli (..) ovvero gli altri organismi di diritto pubblico".
Al riguardo, l'istante sottolinea di essere assoggettato alle disposizioni in materia di contabilità pubblica e di non adottare una contabilità ordinaria (anche separata) per le attività commerciali che esercita in via residuale in ragione della sua natura pubblicistica prevista dal vigente statuto, dell'esclusione del perseguimento di finalità di lucro, dell'attribuzione di compiti statali, esercitati in applicazioni di norme nazionali e comunitarie.
La contabilità pubblica ed unica utilizzata ai fini IRES, non assimilabile alla tenuta della contabilità ordinaria di cui al paragrafo 2.2.2. lettera a) sopra richiamato, fa ritenere all'ente istante di rientrare non solo nell'esonero previsto per l'anno 2006 per gli organismi di diritto pubblico, ma nell'esonero a regime.
Peraltro, l'ente è dell'avviso che l'assenza della tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette, e di una idonea separazione contabile tra funzioni statali e altre attività, determini la scarsa significatività delle informazioni desumibili dagli eventuali elenchi clienti e fornitori.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si osserva che l'obbligo di trasmissione degli elenchi clienti e fornitori è previsto da una disposizione Iva (comma 4-bis dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998) per cui la verifica della sussistenza dei presupposti, necessari al configurarsi dell'obbligo in disamina deve avvenire in base alle disposizioni Iva.
In proposito, l'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone che, per gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici (indicati al numero 2) del precedente secondo comma), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività commerciali.
Inoltre, gli enti pubblici che pongono in essere, prevalentemente, servizi nell'ambito della propria attività istituzionale e che solo marginalmente esercitano un'attività commerciale rientrano tra gli enti non commerciali, cui si applica, per effetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.
Tanto premesso, gli enti non commerciali, come sopra definiti, tra i quali sembra potersi ricomprendere, sulla base di quanto asserito nell'istanza, anche l'Ente Nazionale delle Sementi Elette, sono stati esonerati dall'obbligo di trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, per il solo anno 2006, se ricorrevano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 (art. 15, comma 3-ter del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007). Il dettato letterale della normativa (art. 8-bis, comma 4-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 25 maggio 2007) che disciplina l'obbligo in parola non consente, tuttavia, di esonerare a regime tali soggetti dall'invio degli elenchi riferiti alle attività commerciali poste in essere, anche se in via residuale. Né rileva la circostanza che per l'attività commerciale non sia utilizzata una contabilità ordinaria, con conseguente difficoltà nel separare i dati rilevanti da quelli concernenti l'attività istituzionale.
In conclusione, come già precisato nella circolare n. 53 del 2007, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esonerati a regime dalla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori per le sole operazioni effettuate e ricevute nell'ambito delle attività istituzionali. Allo stesso modo, sono esonerati tutti quegli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro. Resta in ogni caso fermo, per tutti i predetti soggetti e, conseguentemente anche per l'ente istante, l'obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori per le attività commerciali e agricole poste in essere, ancorché in via residuale.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.