-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 154 del 15.04.2008
-
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dell'ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 154 del 15.04.2008L'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede un'ulteriore detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per le abitazioni principali, con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, pari all'1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200 euro.
L'importo della detrazione, fruibile fino a concorrenza del suo ammontare, è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
Il comma 7 dello stesso articolo prevede che il minor gettito derivante dall'applicazione di tale detrazione è rimborsato ai comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'atto del versamento delle somme dovute a titolo di ICI mediante il modello F24, i contribuenti indicano l'importo dell'ulteriore detrazione in oggetto utilizzando il seguente codice tributo a tal fine istituito:
"3900" - denominato "ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il nuovo codice tributo è esposto esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione ICI ed altri tributi locali" unitamente al codice catastale del comune ove è ubicato l'immobile adibito ad abitazione principale (e le eventuali pertinenze) nonché all'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Tale codice tributo è utilizzato soltanto in presenza di somme esposte, per il medesimo comune e per il medesimo anno di riferimento, nella colonna "importi a debito versati", identificate con i codici tributo 3901 - "ICI per abitazione principale" e 3904 - "ICI per altri fabbricati".
L'importo dell'ulteriore detrazione, a parità di codice catastale, non deve essere superiore agli importi a debito relativi all'abitazione principale ed alle eventuali pertinenze.
Inoltre, la detrazione non può superare l'importo complessivo annuale di 200 euro e mensile di 16,67 euro, come indicato nella risoluzione n. 11/DF del 10 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
Si riporta di seguito un esempio di compilazione del modello F24 formulato in base alle ipotesi sotto indicate.
- Versamento eseguito in unica soluzione per un'abitazione principale senza pertinenze, ubicata nel comune di Roma;
- aliquota ICI: 4,6 per mille;
- valore imponibile ICI: 105.000,00 euro;
- importo ICI lordo: 483,00 euro;
- detrazione ICI a carico del comune: 103,29 euro;
- ulteriore detrazione ICI a carico dello Stato: 139,65 euro (1,33 per mille calcolato sulla base imponibile).
In tale caso, nella colonna "importi a debito versati", con il codice tributo 3901 deve essere riportata l'imposta (379,71 euro), determinata quale differenza tra l'importo lordo ICI calcolato sull'abitazione principale (483,00 euro) e l'importo della detrazione a carico del comune (103,29 euro) riportato nell'apposito campo "detrazione ICI abitazione principale". Con il codice tributo 3900, nella colonna "importi a credito compensati" è evidenziata l'ulteriore detrazione a carico dello Stato (139,65 euro), da sottrarre all'importo esposto nella colonna "importo a debito versati" (379,71 euro). L'importo risultante da tale operazione, pari a 240,06 euro (379,71 - 139,65 = 240,06 euro) deve essere riportato nella colonna relativa al saldo.Nel caso in cui siano da esporre esclusivamente somme dovute a titolo di ICI per abitazione principale e relative pertinenze, totalmente compensate per effetto dell'ulteriore detrazione a carico dello Stato, la "Sezione ICI ed altri tributi locali" a saldo zero non deve essere compilata, ferma restando l'eventuale compilazione delle altre sezioni del modello F24. Si precisa che l'efficacia operativa di tale codice tributo decorre dal 12 maggio 2008.