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Risoluzione Agenzia Entrate n. 158 del 17.04.2008
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Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell'erede - articolo 68, comma 6 del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 158 del 17.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, comma 6 del Tuir, è stato esposto il seguente
QUESITO
In data...... è stata costituita la società "Farmacia Alfa s.a.s. di Omega & c." mediante conferimento, da parte di Beta (madre dell'istante), dell'azienda Farmacia Gamma e di versamento di denaro da parte degli altri due soci Omega e Delta
Il capitale sociale, pari ad euro 16.120 era così suddiviso:
- Beta: euro 15.670 pari al 97,21% del capitale sociale;
- Omega: euro 300 pari all'1,86%;
- Delta: euro 150 pari allo 0,93%.
Nel corso del 2003 la signora Beta, usufruendo di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive proroghe e modificazioni, ha rideterminato il costo di una parte della sua quota di partecipazione, pari al 66% dell'intero capitale sociale, effettuando la prescritta perizia giurata ed il versamento della relativa imposta sostitutiva.
La restante parte, pari al 31,21% del capitale sociale, è stata lasciata agli stessi valori di sottoscrizione.
In tal modo la quota della signora Beta assumeva il seguente valore:
- 66% del capitale sociale (euro 10.639,20) rivalutato ad euro 594.000
- 31,21% del capitale sociale (euro 5.030,80) non rivalutato
per un complessivo 97,21% del capitale sociale (euro 15.670) con un costo fiscale pari ad euro 599.030,80.
In data 13 luglio 2005 la signora Beta ha ceduto parte della sua quota, pari al 35% del capitale sociale, in parti uguali ai soci Omega e Delta e, in sede di dichiarazione dei Redditi (mod. Unico 2006), in sede di determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione delle quote, ha dichiarato un costo fiscale di euro 315.000.
In data 15 settembre 2006 la signora Beta è deceduta e l'istante, in forza delle disposizioni testamentarie e nella qualità di unica erede, è divenuta proprietaria della quota di partecipazione pari al 62,21% del capitale sociale della società "Farmacia Alfa s.a.s. di Omega & c.".
In data 26 luglio 2007 l'istante ha ceduto l'intera quota di partecipazione ereditata, in parti uguali ai soci Omega e Delta, per il prezzo di euro 650.000, con le seguenti modalità di pagamento:
- euro 500.000 alla stipula dell'atto di cessione quote (26 luglio 2007)
- euro 150.000 in un'unica soluzione entro il 31/12/2016.
Tanto premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione ed alla relativa tassazione.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente istante è divenuta proprietaria delle quote della società senza essere tenuta al pagamento dell'imposta di successione e ritiene, pertanto, di poter assumere come costo della partecipazione il costo sostenuto dal de cuius che, nel 2003, aveva provveduto alla rideterminazione del valore di una parte della quota posseduta nella società, previo pagamento della relativa imposta sostitutiva.
Considerato che il corrispettivo della cessione è conseguito in più rate differite nel tempo, l'istante ritiene corretto determinare la plusvalenza con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta dell'effettiva percezione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E' opportuno ricordare, in via preliminare, che le disposizioni relative alla determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria sono contenute nell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, il comma 6 del citato articolo 68 stabilisce che le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni "sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito... ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione."
Per quanto concerne l'applicazione delle imposte di successione e donazione, occorre fare riferimento alle diverse disposizioni normative che recentemente ne hanno disciplinato l'applicazione. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha infatti soppresso le imposte sulle successioni e donazioni per le successioni aperte successivamente al 25 ottobre 2001, mentre a decorrere dalla data del 3 ottobre 2006 la medesima imposta è stata reintrodotta dall'articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Nella fattispecie rappresentata in questa sede, la madre dell'istante è deceduta in data 15 settembre 2006, in un momento, quindi, nel quale il tributo in questione non era vigente.
In tale contesto normativo, come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, in caso di acquisto per successione delle partecipazioni e dei titoli di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (allora articolo 81), si doveva assumere come costo quello sostenuto dal de cuius non essendo più applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 68, comma 6 (allora articolo 82, comma 5), del Tuir, laddove è stabilito che "si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione". Ciò in quanto il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata.
Con la successiva circolare n. 27/E del 9 maggio 2003 è stata riconosciuta la possibilità per gli eredi di assumere come costo sostenuto dal de cuius il valore dallo stesso rideterminato usufruendo delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora siano stati perfezionati dallo stesso de cuius tutti gli adempimenti richiesti e semprechè non sia stata corrisposta, in quanto non dovuta, l'imposta sulle successioni.
Diversamente, nel caso di successioni aperte dal 3 ottobre 2006, vale a dire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno reintrodotto l'imposta sulle successioni, ai fini della determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, occorre far riferimento, salvo rettifica da parte dell'ufficio, al valore delle partecipazioni determinato e, quindi, indicato nella dichiarazione di successione, secondo le modalità dettate dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (cfr. circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008).
Ciò premesso, per quanto concerne il costo della partecipazione rilevante in capo al contribuente istante (in qualità di erede) ai fini della quantificazione delle plusvalenze da cessione, si ritiene che assume rilievo il costo della partecipazione così come rideterminato dal de cuius nel corso del 2003 ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001. Ciò in quanto le partecipazioni in questione sono pervenute all'istante in forza di successione aperta dopo il 25 ottobre 2001 e prima del 3 ottobre 2006.
Per quanto concerne, inoltre, le modalità di determinazione della plusvalenza da cessione delle partecipazioni ereditate, occorre tener presente che il pagamento del corrispettivo è pattuito in due tranche: la prima corrisposta nel 2007 all'atto dell'acquisto e la seconda da corrispondere entro il 2016.
In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 68, comma 7, lettera f), del Tuir, in base al quale "nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte di costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alla somme percepite nel periodo d'imposta."
Occorre tener presente, inoltre, che nella fattispecie la partecipazione ceduta si compone di una parte il cui costo è stato riderminato nel corso del 2003 e di una parte il cui costo è rimasto quello inizialmente sostenuto al momento della costituzione della società.
In tal caso, il costo della partecipazione rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza che concorre al reddito nel periodo di imposta 2007 deve essere determinato in proporzione alla quota del corrispettivo percepito nel suddetto periodo (pari a 500.000 euro e corrispondente al 77 per cento circa del corrispettivo complessivo).
In sostanza, la plusvalenza relativa alla prima tranche di pagamento del corrispettivo è determinata con riferimento al 77 per cento del costo della partecipazione rideterminato (pari a circa 214.800 euro) a cui va sommato il 77 per cento del costo della partecipazione non rideterminato (pari a circa 3.900 euro).
Di conseguenza, nel calcolo della plusvalenza relativa alla seconda tranche di pagamento, che si considera realizzata nel periodo di imposta di effettiva percezione, si dovrà tener conto delle rimanenti quote di costo della partecipazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.