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Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 18.04.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Detrazione di imposta - articolo 19, comma 1, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 18.04.2008Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA srl, avvalendosi della qualifica di esportatore abituale, ha effettuato nel 2006 importazioni di beni senza il pagamento dell'Iva, così come previsto dall'articolo 8, primo comma, lettera c) del dPR 633 del 1972. La verifica fiscale effettuata dalla Dogana di ... ha rilevato che la società istante si è avvalsa della qualifica di esportatore abituale senza averne i presupposti.
A fronte di tale violazione, l'Agenzia delle Dogane ha emesso un avviso di accertamento con il quale ha richiesto il pagamento dell'Iva non versata, oltre ad interessi e sanzioni. La società ha correttamente provveduto ad effettuare il pagamento nei termini normativamente previsti.
La ALFA srl chiede di conoscere se sia possibile portare in detrazione l'imposta accertata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto in materia di Iva.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene di poter effettuare la detrazione dell'imposta versata nel 2007 a seguito di avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006, assumendo di rientrare nei termini previsti dall'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di un corretto inquadramento giuridico del caso prospettato, è necessario, preliminarmente, determinare il momento in cui l'imposta diviene esigibile, e, successivamente, verificare se l'emissione di un avviso di accertamento precluda o meno l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta versata, appunto, a seguito di un atto impositivo da parte dell'Amministrazione.
A tal proposito, si osserva che, relativamente alle importazioni soggette ad Iva ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta assolta o dovuta in base al documento doganale attestante l'importazione (soggetto agli obblighi di registrazione di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972) è detraibile secondo le regole generali di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972.
L'esercizio di tale diritto, in particolare, è condizionato alla esigibilità dell'imposta e, quindi, al momento di effettuazione della operazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che, per i beni importati l'Iva dovuta diventa esigibile e, quindi, detraibile, con l'accettazione della predetta dichiarazione da parte della autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta. Per i beni importati, in pratica, l'importatore ha, da un lato, l'obbligo di assolvere l'Iva in dogana e, dall'altro, il diritto di esercitare la detrazione dell'Iva medesima ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, previa annotazione della bolletta doganale nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto.
L'obbligo di assolvimento dell'Iva e il diritto alla detrazione, quindi, sorgono al momento di effettuazione della originaria operazione di importazione che coincide con l'accettazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale (cfr. risoluzione del 21 agosto 2007, n. 228).
In particolare, per quanto concerne l'esportatore abituale, l'articolo 8, secondo comma, lettera c), del dPR n. 633 del 1972, consente a coloro che effettuano cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate, in presenza di determinate condizioni, di poter acquistare e importare beni e servizi senza pagamento di imposta.
Qualora tali condizioni non vengano rispettate (per esempio nell'ipotesi di superamento del plafond o di un suo utilizzo improprio) colui che beneficia della facoltà di acquistare o importare merci senza il pagamento dell'imposta, sarà tenuto a corrispondere, oltre al pagamento del tributo, le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.
Nel caso di specie, l'importatore si è avvalso, pur non avendone i requisiti, delle disposizioni previste per gli esportatori abituali di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del dPR n. 633 del 1972, e quindi ha importato senza pagamento dell'imposta. Di conseguenza, l'ufficio ha proceduto alla rettifica delle bollette doganali e ne ha dato comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso.
Ciò premesso, conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale del ..., si ritiene che il diritto alla detrazione dell' Iva addebitata alla società in sede di accertamento notificato nel corso del 2007, relativo alle operazioni di importazione effettuate nell'anno 2006, potrà essere esercitato, secondo le modalità ordinariamente previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Tale conclusione è peraltro in linea con le precisazioni contenute nella risposta del Governo resa in data 20 novembre 2007 all'interrogazione presentata dall'onorevole ... n. 5-01796.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.