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Risoluzione Agenzia Entrate n. 163 del 18.04.2008
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Obblighi degli intermediari finanziari in caso di cessazione attività - articoli 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 163 del 18.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA s.r.l. (di seguito, istante) dichiara di aver rivestito nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 la qualifica di intermediario finanziario, esercente attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in forma prevalente ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994 e, pertanto, soggetto ad iscrizione nell'apposita sezione prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico in materia bancaria e creditizia, di seguito T.U.B.) dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U.B.
L'Ufficio Italiano Cambi, in data 14 settembre 2006, ha disposto, su istanza di parte, la cancellazione della società dal predetto elenco, per il venir meno del requisito dell'esercizio prevalente di attività finanziaria.
In data 8 gennaio 2007 l'istante ha provveduto a depositare presso l'U.I.C. l'archivio unico informatico, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 15 febbraio 1979, n. 625 (articolo sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; cfr. circolare U.I.C. 20 ottobre 2000 par. 15, lett. c) e, pertanto, la stessa non è più in possesso dei dati registrati nel predetto archivio.
L'istante, in qualità di intermediario finanziario iscritto nel registro di cui al citato articolo 113 del T.U.B., rientra tra i soggetti obbligati a fornire le informazioni di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La società istante chiede di conoscere da quale data non debba essere più destinataria, per via telematica, delle richieste di informazioni di cui sopra, ferma restando la possibilità invece di richiedere le stesse informazioni in forma cartacea.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che, avendo perduto la qualifica di intermediario finanziario in data 31 dicembre 2005, non può essere destinatario, per via telematica, di alcuna richiesta di informazione dal momento che il termine di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte previste dai citati articoli 32, primo comma, n. 7, e 51, secondo comma, n. 7, è stato da ultimo prorogato al 1 settembre 2006 (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 28 aprile 2006).
Secondo l'istante, infatti, lo status di intermediario finanziario si acquista per effetto dell'esercizio, in via prevalente, dell'attività finanziaria e si perde ove tale prevalenza venga meno. Da ciò consegue che soggetti passivamente legittimati alle richieste di cui agli articoli 32 primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono gli intermediari finanziari "effettivi", cioè quelli che, indipendentemente dalla iscrizione nel registro di cui all'articolo 113 del T.U.B., rivestono la qualifica in senso sostanziale (ossia, per i quali sussista il requisito della prevalenza dell'attività finanziaria di cui al D.M. del 6 luglio 1994).
Peraltro, secondo l'istante, gli stessi dati possono, comunque, essere richiesti al soggetto in parola con la diversa procedura di cui al n. 4, primo comma, dell'articolo 32, d.P.R. n. 600 del 1973, e al n. 4, secondo comma, dell'articolo 51, d.P.R. n. 633 del 1972 (invio di questionari in forma cartacea).
Per le operazioni fuori conto effettuate fino al 31 dicembre 2005, i dati memorizzati nell'archivio unico informatico possono essere richiesti all'U.I.C. che li detiene off-line ed al quale sono stati consegnati in data 8 gennaio 2007.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli articoli 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attribuiscono all'Amministrazione finanziaria il potere di richiede agli intermediari finanziari e agli altri soggetti ivi indicati "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi."
Ai sensi, rispettivamente, dei successivi terzo e quarto comma (aggiunti dall'articolo 1, commi 402 e 403, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), le richieste di cui al primo comma (ovvero secondo comma), numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 (come modificato dal Provvedimento del 24 febbraio 2006, del 28 aprile 2006 e del 12 novembre 2007) è stabilito che, a decorrere dal 1 settembre 2006, gli operatori finanziari indicati nei richiamati articoli, devono fornire le risposte riguardanti i rapporti e le operazioni previste dagli articoli citati, esclusivamente in via telematica utilizzando il sistema di posta elettronica certificata (P.E.C.).
Nel testo previgente dell'Allegato 3 al citato Provvedimento del 22 dicembre 2005, tra gli operatori finanziari obbligati a fornire risposta per via telematica, sono individuati, con il codice 5, i "Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o casseforti di famiglia)".
Si tratta, in sostanza, degli intermediari finanziari, esercenti in via prevalente e non nei confronti del pubblico, le attività indicate nell'articolo 106 del T.U.B., iscritti in una apposita sezione, prevista dall'articolo 113 del T.U.B., dell'elenco generale tenuto dall'U.I.C. (cfr. circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E).
Alla categoria sopra definita appartiene il soggetto interpellante.
Tanto premesso, posto che l'iscrizione nella sezione speciale prevista dall'articolo 113 del T.U.B. è requisito soggettivo imprescindibile per la qualificazione e lo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria, si ritiene che presupposto affinché la società interpellante sia esonerata dall'obbligo di corrispondenza, per via telematica, delle richieste di informazioni finanziarie di cui ai citati articoli 32, n. 7) e 51, n. 7) non è l'effettiva cessazione dell'esercizio prevalente dell'attività medesima, bensì l'avvenuta cancellazione della società non soltanto dall'elenco di cui all'articolo 113 T.U.B. ma anche dal registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del Provvedimento del 22 dicembre 2005. In particolare, la data di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 113 T.U.B. rileva ai fini dell'individuazione del periodo nel quale sono stati intrattenuti i rapporti finanziari ed effettuate le operazioni, mentre la data di cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici rileva ai fini della possibilità di utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria dei canali telematici per richiedere le informazioni di cui ai citati articoli 32, n. 7 e 51, n. 7.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del Provvedimento del 12 novembre 2007, la cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici ha effetto dopo trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata da quest'Agenzia. Pertanto, trascorso tale termine l'intermediario finanziario può considerarsi non più destinatario delle richieste, in via telematica, di informazioni ai sensi dei citati articoli 32, n. 7 e 51, n. 7, potendo dismettere la casella di posta elettronica certificata.
Per le operazioni fuori conto effettuate dall'istante fino al 31 dicembre 2005, l'articolo 2, comma 14-ter, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, stabilisce che "Per i periodi di imposta antecedenti il 1 gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e dei relativi provvedimenti di attuazione."
Al riguardo, occorre richiamare la circolare n. 32/E del 2006, capitolo II, nella parte in cui chiarisce che il citato articolo 2, comma 14-ter del decreto legge n. 203 del 2005, relativamente ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 2006, ha limitato l'ambito della base informativa sulla quale gli uffici procedenti possono legittimamente fare affidamento per l'acquisizione delle operazioni non transitate in un conto, rinviando alla sola strumentazione di cui all'"archivio unico informatico" e, quindi, con possibilità acquisitiva riferita esclusivamente alle operazioni di importo superiore a euro 12.500. Ciò posto, per le operazioni fuori conto, la società interpellante dichiara di aver depositato in data 8 gennaio 2007 l'"archivio unico informatico", presso l'U.I.C. che lo detiene in modalità "off line" (in conformità alle indicazioni fornite con circolare U.I.C. 20 ottobre 2000). Al riguardo, occorre precisare che l'U.I.C. è soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2008, e le relative competenze e poteri sono trasferiti alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Si osserva, infine, che permane in ogni caso in capo all'istante l'obbligo di corrispondere, in via cartacea, le informazioni relative a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, richieste dall'Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa vigente e, in particolare degli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, e degli articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.