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Legge 8 gennaio 2002, n. 2
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Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
Legge 8 gennaio 2002, n. 2
GU 11 del 14/01/2002La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:Art. 1. - Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Tipi di contratto). - 1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2".Art. 2. - Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: "agli articoli 2, 3, 4," sono inserite le seguenti: "4-bis,";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: ", che provvedono alla definizione di contratti-tipo" sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "e il loro rispetto" sono inserite le seguenti: ", unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,";
d) all'articolo 5:
1) al comma 2, le parole: "di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis";
2) al comma 3, le parole: "di contratti-tipo relativi alla" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di".La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.