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Risoluzione Agenzia Entrate n. 168 del 21.04.2008
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Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex legge 3 aprile 1979, n. 95 - sentenza di opposizione allo stato passivo - sentenza di definizione del giudizio con cui le società del Gruppo BETA hanno promosso azione di responsabilità nei confronti della Holding - trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro
Risoluzione Agenzia Entrate n. 168 del 21.04.2008Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'istante ha formulato il seguente
QUESITO
La società istante, ALFA. Costruzioni S.p.A. ("Società del Gruppo BETA") in amministrazione straordinaria, ex legge 3 aprile 1979, n. 95, rappresentata dai commissari liquidatori chiede chiarimenti in ordine al corretto trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di registro, ai seguenti provvedimenti giudiziari:
- sentenza di definizione del giudizio con cui le procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo BETA hanno promosso azione di responsabilità - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 2043 e 2394 del codice civile - nei confronti del Cav.Omega BETA e della Holding BETA, anch'essa sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria;
- sentenza che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo. Con separati ricorsi, ex articolo 98 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito L F. Legge Fallimentare) tutti riuniti nel procedimento, le Società del BETA - ciascuna per il proprio credito - hanno proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l'ammissione dei crediti "senza riserva".
Nell'interpello presentato, la società istante ha ricostruito la vicenda che l'ha condotta ad avvalersi della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, precisando quanto segue:
A) la Holding individuale BETA Omega e le società del Gruppo BETA (tra cui ALFA Costruzioni S.p.A.) sono state poste in amministrazione straordinaria, ex legge 3 aprile 1979, n. 95, recante "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi";
B) con ricorso innanzi al Tribunale di ....., le società del Gruppo BETA hanno promosso azione di responsabilità nei confronti del Cav.Omega BETA e della Holding BETA, al fine di accertare la responsabilità della Holding, relativamente ai danni causati alle società del Gruppo, con conseguente condanna al pagamento della somma complessiva di Euro ............In tale giudizio si è costituita la Holding BETA che ha chiesto l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie proposte;
C) il credito vantato dalle società del Gruppo, pari all'importo complessivo di Euro ..., è stato ammesso, in sede di approvazione dello stato passivo della Holding BETA, per gli importi richiesti in via chirografaria, con riserva all'esito del relativo giudizio;
D) con separati ricorsi ex articolo 98 L.F., depositati presso il Tribunale di....., successivamente riuniti nel procedimento le società del Gruppo - ciascuna per il proprio credito - hanno proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l'ammissione dei crediti "senza riserva". La Holding ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dei predetti ricorsi.
Tali giudizi sono tuttora in corso. La società istante, tuttavia, manifesta dubbi interpretativi in relazione ai criteri da adottare per la liquidazione dell'imposta di registro da applicare ai provvedimenti che definiranno i predetti giudizi e, segnatamente, alla determinazione del momento impositivo ed alla quantificazione dell'imposta dovuta.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, in relazione alla fattispecie prospettata, propone la seguente soluzione interpretativa:
- con riferimento alla sentenza che definirà il giudizio di responsabilità della Holding, l'istante ritiene che solo nel momento dell'approvazione del piano di riparto finale e, quindi, con la determinazione del quantum da distribuire, sorge l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 14 e 27, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR). In tal caso, il termine per la richiesta di registrazione della predetta sentenza decorre dall'approvazione del piano di riparto finale;
- con riferimento alla sentenza che definirà il giudizio di opposizione allo stato passivo si applica l'imposta di registro in misura fissa, in quanto "...volta a modificare lo stato passivo alla cui omologa si applica l'articolo 8, comma 1, lettera d) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986...".RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
Al riguardo, si precisa che l'istanza in esame si riferisce alla medesima questione giuridica rispetto alla quale la scrivente si è già espressa in risposta all'istanza di interpello presentata dalla Holding BETA (di cui fa parte la Alfa. Costruzioni S.p.A.) in data ........... (nota prot. ....... del ........). In quella sede, le parti avevano chiesto parere in merito al trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro, ad eventuali accordi di conciliazione giudiziale volti a definire la procedura concorsuale in corso e il giudizio di responsabilità per danni proposto nei confronti della Holding BETA e del Cav. Omega BETA.
Il caso concreto e personale prospettato con l'interpello in esame, sempre riferito ai medesimi procedimenti giudiziali, riguarda la corretta applicazione di disposizioni tributarie alla sentenza di definizione del giudizio di responsabilità intentato dalle società del Gruppo nei confronti della Holding BETA e del Cav. Omega BETA, nonché alla sentenza che dovrà essere emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Atteso ciò, si osserva che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che assumono rilevanza ai fini dell'imposta di registro e che vanno registrati in termine fisso, sono individuabili in base al combinato disposto degli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso. Infatti, ai sensi dell'articolo 37 citato, sono soggetti all'imposta di registro "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato". L'articolo 8 della Tariffa Parte I, poi, contiene un'elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Un'ulteriore precisazione concernente gli atti giudiziari riguarda il principio della tassazione definitiva unica: in base a tale principio, l'imposta di registro viene riscossa in relazione ai singoli provvedimenti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. Solo l'imposta corrisposta in relazione al provvedimento che chiude il giudizio (sentenza passata in giudicato) assume un carattere di definitività.
Nello specifico, la sentenza di definizione del giudizio di responsabilità promosso dalle società del Gruppo BETA nei confronti del Cav. Omega BETA e della Holding BETA, nell'elencazione recata dal predetto articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, rientra nella categoria degli "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria o speciale ... b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura". Ai predetti atti, su di una base imponibile costituita "... dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta..." (articolo 43 del TUR), si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento. In ragione di tale precisazione deve ritenersi, pertanto, che nel caso rappresentato con l'istanza di interpello in esame la base imponibile è determinata dall'ammontare del risarcimento del danno liquidato dal giudice a favore delle società ricorrenti.
In riferimento al secondo quesito avanzato dall'interpellante, e cioè il trattamento tributario da riservare alla sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo, si osserva che tale provvedimento giudiziale ha una propria autonomia processuale che lo rende indipendente rispetto ad eventuali ed ulteriori azioni finalizzate a contestare il piano di riparto dell'attivo fallimentare. In ragione di tale peculiare natura, la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata anch'essa all'obbligo della registrazione in termine fisso e l'imposta di registro dovuta è quella di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa, parte prima, del TUR, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento agli atti dell'autorità giudiziaria "... di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ...".
La soluzione in esame è motivata dalle seguenti considerazioni: il procedimento contenzioso di opposizione allo stato passivo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 1 del DL 30 gennaio 1979, n. 26 e dell'articolo 98, della Legge Fallimentare, è " ...il rimedio giurisdizionale previsto per le determinazioni assunte nello stato passivo esecutivo disposto dal commissario alla procedura di amministrazione straordinaria ..." (cfr. Cass. civ. 20 dicembre 1990, n. 12080). Si tratta di una fase giurisdizionale di cognizione, ex articolo 98 L.F., volta all'accertamento dell'esistenza e dell'efficacia dei crediti, che si inserisce nella procedura concorsuale di verifica dei crediti, effettuata dall'organo commissariale (cfr. Cass. civ. 29 novembre 1986, n. 7084).
Per completezza di argomento, si precisa che anche il provvedimento che approva il piano di riparto, in presenza di determinati presupposti, è soggetto autonomamente ad imposta di registro. In proposito, ai fini dell'individuazione del trattamento tributario cui vanno assoggettati i provvedimenti approvativi dei piani di ripartizione dell'attivo nelle procedure concorsuali, si rinvia alle precisazioni fornite dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 30 luglio 1990, n. 58, la quale, relativamente all'ipotesi di un fallimento, ha precisato che il provvedimento di riparto dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro "...solo per la parte in cui, eventualmente decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori mentre - per il resto - si sottrae a detta tassazione perché atto di giurisdizione esecutiva, priva di effetti traslativi ..." (Cass. civ. 25 giugno 1988, n. 4284).
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.