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Risoluzione Agenzia Entrate n. 169 del 22.04.2008
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Articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Istituzione dei codici tributo per la fruizione dei crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli
Risoluzione Agenzia Entrate n. 169 del 22.04.2008Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all'articolo 29, commi da 1 a 7 prevede, con alcune modifiche, la proroga degli interventi di salvaguardia ambientale, attraverso incentivi alla riduzione ed alla sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli di cui all'articolo 1, commi da 224 a 236 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, di seguito si riporta quanto disposto dal suddetto decreto legge 248/2007 in materia di crediti d'imposta fruibili attraverso i modelli F24:
- il comma 1, prevede un contributo, pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 150 euro, per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo ed autovettura immatricolati, prima del 1 gennaio 1999, come "euro 0", "euro 1" o "euro 2" consegnati al demolitore fino al 31 dicembre 2008. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione, che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta.
Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il codice tributo 6800 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 1".
- Il comma 2, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge 31/2008 e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0" realizzata
attraverso la demolizione, è concesso, tra l'altro, un contributo di euro 300. Inoltre, il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore. Il venditore recupera gli importi anticipati al compratore tramite credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine si istituisce il codice tributo 6801 denominato "credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2".
- Il comma 3, prevede, tra l'altro, che per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati prima del 1 gennaio 1997, come "euro 0", "euro 1" ed "euro 2", con autovetture nuove di categoria "euro 4" ed "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700. Il predetto contributo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo in parola è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi. I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6802, denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. 248/2007".
- Il comma 4, prevede che, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1 gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo di:
a) euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;
b) euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6803 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4".
Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del D.L. 248/2007, con riferimento ai codici tributo 6801, 6802 e 6803, i veicoli nuovi devono essere acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
Tutti i codici tributo sono esposti nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati" nei casi di fruizione dei crediti d'imposta, o nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno solare di fruizione del credito nel formato AAAA.
I crediti d'imposta in parola non sono soggetti al limite di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
Infine, si fa presente che, per tutto quanto non previsto, si rinvia a quanto indicato nella Risoluzione 7 febbraio 2007, n. 22.