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Risoluzione Agenzia Entrate n. 172 del 24.04.2008
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Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Adempimenti Iva per l'immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario - articolo 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006
Risoluzione Agenzia Entrate n. 172 del 24.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ditta "ALFA" ha chiesto di sapere se le disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, trovano applicazione per gli autoveicoli di provenienza comunitaria assoggettati al regime speciale Iva (c.d. regime del margine) previsto dall'articolo 36 e seguenti del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
La ditta interpellante ha chiesto di sapere, inoltre, se le citate disposizioni in materia di immatricolazione di cui al decreto legge n. 262 del 2006 trovano applicazione per le cessioni di autoveicoli effettuate dall'operatore italiano ad altro commerciante italiano prima del 3 dicembre 2007, ossia prima dell'entrata in vigore del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) con il quale è stata data attuazione alle predette disposizioni.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che la disciplina di cui al citato articolo 1, commi 9, 10 e 11, del decreto legge n. 262 del 2006 sia applicabile alle cessioni di autoveicoli che siano stati assoggettati - nello Stato membro di provenienza - al regime speciale Iva c.d. del margine. In particolare, l'interpellante è del parere che, indipendentemente dalla circostanza che il bene sia stato assoggettato al predetto regime Iva del margine, all'atto della prima immatricolazione o della prima cessione interna debba essere versata l'imposta calcolata sul costo di acquisto dell'autoveicolo.
La ditta istante ritiene, inoltre, che per gli autoveicoli ceduti prima del 3 dicembre 2007, ossia prima dell'entrata in vigore del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, non siano applicabili le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 262 del 2006 e che, pertanto, l'immatricolazione possa essere effettuata secondo le ordinarie procedure già vigenti.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
I commi 9, 10 e 11, dell'articolo 1 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno introdotto alcune disposizioni di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da paesi comunitari e rivenduti in Italia.
In particolare, il comma 9, del citato articolo 1 del decreto legge n. 262 del 2006 prevede che "Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24".
La predetta disposizione condiziona l'immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, oggetto di acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, alla contestuale presentazione di copia del Modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.
Al riguardo, con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione - a decorrere dal 3 dicembre 2007 - alle disposizioni introdotte dal citato decreto legge n. 262 del 2006, prevedendo una particolare modalità di versamento dell'Iva posta a carico dell'acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario. A tal fine, con i citati provvedimenti è stato, tra l'altro, approvato il modello "F24 IVA immatricolazione auto UE" che prevede, per ciascun mezzo di trasporto, l'indicazione del tipo di veicolo, numero di telaio ed ammontare dell'Iva versata relativa alla prima cessione interna.
Tanto premesso, riguardo ai quesiti posti con l'istanza di interpello, conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale del ......, si evidenzia che l'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 41 del 1995 dispone espressamente che gli acquisti dei beni assoggettati al regime Iva del margine nello stato membro di provenienza "...non sono considerati acquisti intracomunitari".
Ne consegue che le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 9, 10 e 11, del citato decreto legge n. 262 del 2006, non trovano applicazione per l'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, rientranti nel regime speciale Iva c.d. del margine.
Si evidenzia, tuttavia, che al fine di evitare l'abusivo ricorso al regime del margine, con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 sono state fornite istruzioni per l'immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel predetto regime speciale. In particolare, con la citata circolare è stato precisato che l'operatore nazionale che effettua l'acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei paesi membri dell'Unione Europea dovrà, prima di richiedere l'immatricolazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate una documentazione dalla quale si possa evincere l'esistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime Iva del margine.
A seguito dell'esito positivo dei riscontri, l'Ufficio provvederà - attraverso un apposito canale informatico - alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al CED del Dipartimento dei trasporti terrestri, al fine di consentire l'immatricolazione del veicolo.
Con riguardo, infine, al secondo quesito posto con l'istanza di interpello, concernente la decorrenza temporale della procedura per l'immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria introdotta dal decreto legge n. 262 del 2006, si evidenzia che con circolare n. 64/E del 30 novembre 2007 è già stato precisato che la stessa si applica ai veicoli la cui comunicazione telematica di acquisto intracomunitario agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri - prevista dall'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e disciplinata dal decreto del Ministero dei trasporti del 30 ottobre 2007 - è effettuata a decorrere dal 3 dicembre 2007.
In proposito si rammenta che il comma 378 della legge n. 311 del 2004 prevede che "...i soggetti d'imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti d'imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. (...)".
Ciò posto, per tutti i veicoli che siano stati oggetto della predetta comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prima del 3 dicembre 2007, ancorché la richiesta di immatricolazione sia presentata successivamente, non trova applicazione la particolare modalità di versamento dell'Iva posta a carico degli operatori commerciali del settore auto introdotta dal decreto legge n. 262 del 2006. In tali casi, ai fini dell'immatricolazione, sarà sufficiente, da parte dei soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, effettuare la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal comma 378, della legge n. 311 del 2004, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del .... è resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 Aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.