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Risoluzione Agenzia Entrate n. 179 del 29.04.2008
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell'imposta di bollo agli attestati rilasciati dall'INAIL
Risoluzione Agenzia Entrate n. 179 del 29.04.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente la corretta applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, ai certificati di frequenza ai corsi di formazione per gli addetti ed i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione rilasciati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 8-bis del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ente pubblico non economico, organizza, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni, corsi di formazione per "Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione".
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza e di qualifica necessario per poter svolgere l'incarico di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione presso amministrazioni pubbliche o datori di lavoro privati.
Premesso che gli attestati rilasciati a soggetti privati vengono assoggettati all'imposta di bollo con onere a carico dei partecipanti al corso, si chiedono chiarimenti in merito agli attestati rilasciati ai dipendenti statali.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante prospetta due possibili soluzioni relativamente al trattamento da riservare ai fini dell'imposta di bollo ai certificati rilasciati a fine corso dall'INAIL:
1. esenzione in base all'articolo 16 della Tabella, allegato B, del DPR n. 642 del 1972, indipendentemente dall'utilizzo del fruitore;
2. assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine, in base all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, con onere a carico dell'INAIL ex articolo 8 del predetto decreto.
Qualora fosse adottata quest'ultima soluzione, si chiede se sia applicabile la previsione dell'articolo 13, terzo comma, punto 15), del DPR n. 642 del 1972, che prevede il pagamento di una sola imposta per un atto che contenga più certificazioni redatte in un unico contesto.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In riferimento al quesito in trattazione non è applicabile il disposto dell'articolo 16 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli " Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, ... semprechè vengano tra loro scambiati."
Il predetto articolo 16 non trova applicazione nel caso in esame in quanto l'INAIL è un ente pubblico non economico che non rientra tra le amministrazioni dello Stato.
Viceversa, deve ritenersi applicabile l'articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, il quale stabilisce l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine e per ogni foglio, nella misura di euro 14,62, per gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi".
Considerato che il corso di formazione viene erogato al dipendente statale che lo frequenta su incarico dell'amministrazione di appartenenza, trova altresì applicazione l'articolo 8 del DPR n. 642 del 1972, in base al quale "Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario". Ne consegue che nel caso in trattazione l'imposta di bollo dovrà essere assolta dall'INAIL.
In riferimento all'ulteriore quesito posto in subordine dall'interpellante, e cioè se nel caso rappresentato sia possibile applicare il terzo comma dell'articolo 13, punto 15), del DPR n. 642 del 1972, si osserva che quest'ultima disposizione stabilisce che "In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio ... 15) gli atti contenenti più ... certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.".
Pertanto, posto che la condizione di unicità del contesto deve riferirsi all'aspetto formale (stesso foglio e stessa data), deve ritenersi che qualora la certificazione rilasciata dall'INAIL avvenga con le modalità previste da quest'ultima disposizione l'imposta di bollo è assolta con il pagamento di una sola imposta. In senso conforme devono intendersi le affermazioni rese con risoluzione 18 maggio 2006, n. 70.
Ovviamente, qualora la certificazione rilasciata dall'INAIL riguardi il singolo partecipante, l'imposta di bollo dovrà essere corrisposta per ogni attestato rilasciato.
Parimenti, in forza di quanto stabilito dall'articolo 1, primo comma, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, l'imposta di bollo dovrà essere assolta fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio qualora l'INAIL rilasci al singolo partecipante al corso un " ... estratto di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale ...".
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.