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Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 29.04.2008
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Istanza di interpello - liquidazione IVA di gruppo - disciplina delle società non operative - art. 30, comma 4, legge n. 724 del 1994
Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 29.04.2008QUESITO
La società ALFA S.r.l. partecipa alla liquidazione IVA di gruppo effettuata dalla controllante BETA S.p.a. alla quale, nel corso del 2006, ha trasferito crediti IVA per complessivi 8.611 euro. Di questi, la controllante ha utilizzato in compensazione, per debiti relativi alla stessa imposta, 1.899 euro. In sede di predisposizione del modello Unico 2007, per l'anno d'imposta 2006, la Società è risultata non operativa.
Ciò premesso, considerati i limiti e i vincoli all'utilizzo dell'eccedenza del credito IVA da parte delle società non operative previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'istante ha annullato il trasferimento del credito infragruppo mediante l'effettuazione di apposite note di variazione IVA e ha versato l'IVA utilizzata in compensazione dalla capogruppo, gli interessi e le sanzioni, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
L'istante, inoltre, fa presente che in sede di trasmissione della dichiarazione IVA per l'esercizio 2006, il sistema informatico ha riconosciuto i crediti IVA alla società istante esclusivamente mediante l'indicazione in dichiarazione della cessazione del controllo della BETA S.p.a. nel corso dell'esercizio.
La società chiede di conoscere se le scelte operate siano corrette e, diversamente, quale sia il comportamento da tenere anche in prospettiva degli adempimenti per l'anno 2007.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTA DALL'ISTANTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1998 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi".
Con riferimento al caso concreto, si pone il problema se tale norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la società non operativa, nella qualità di controllata, si avvalga della procedura della cosiddetta liquidazione IVA di gruppo disciplinata dal combinato disposto dell'art. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e del decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
In proposito, si ricorda che secondo tale procedura facoltativa, le società controllate trasferiscono alla controllante debiti e crediti d'imposta risultanti dalle liquidazioni periodiche; mediante la loro somma algebrica, la società controllante determina l'imposta da versare o il credito del gruppo da utilizzare in detrazione, salva la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 al verificarsi di uno dei presupposti di cui al precedente art. 30. Si tratta, pertanto, di una particolare forma di compensazione di situazioni creditorie di alcune società con quelle debitorie di altre società, volta ad agevolare, sotto il profilo finanziario, i gruppi societari.
Ciò premesso, la risoluzione n. 26 del 30 gennaio 2008 ha evidenziato che i limiti e i vincoli all'utilizzazione dell'eccedenza del credito IVA da parte delle società non operative previsti dall'art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, si applicano anche nel caso in cui la società non operativa, nella qualità di controllata, si avvalga della procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo.
Ne consegue che l'eccedenza di credito IVA della società controllata non operativa non può essere correttamente utilizzata in compensazione dell'imposta dovuta dalle altre società del gruppo, né può essere chiesta a rimborso dalla controllante. Tale conclusione trova applicazione anche nel caso in cui la società controllata sia risultata non operativa successivamente all'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo e che, medio tempore, l'eccedenza di credito IVA sia stata utilizzata in compensazione.
In tal caso, la società controllante nella liquidazione IVA annuale del gruppo non può tenere conto delle eccedenze detraibili trasferite e, qualora le stesse siano state anche parzialmente utilizzate in compensazione, deve riversare all'Erario gli importi utilizzati, maggiorati degli interessi, senza applicazione delle sanzioni (cfr. circolare 4 maggio 2007, n. 25). Le eccedenze non utilizzate dal gruppo devono essere ritrasferite alla società controllata non operativa che deve indicarle nella propria dichiarazione annuale IVA. Per eseguire tale operazione non si rende necessario emettere nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si precisa, inoltre, che nell'eventualità in cui la società controllata ritorni in attività nel previsto triennio di cui all'art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, il credito in questione potrà essere trasferito alla controllante in sede di prima liquidazione Iva per essere utilizzato dal gruppo.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, conformemente al parere della Direzione regionale ..., si ritiene corretto il comportamento prospettato dal contribuente, con la sola eccezione riferibile all'emissione delle note di variazione. Lo stesso contribuente potrà chiedere la restituzione delle somme, in quanto non dovute, versate a titolo di sanzioni, anche alla luce dei chiarimenti di cui sopra.
Le difficoltà riscontrate nella compilazione del modello di dichiarazione IVA 2007 conseguono alla circostanza che le modifiche normative e i relativi chiarimenti sono intervenuti successivamente all'approvazione del modello medesimo. Al riguardo si evidenzia che l'attuale modello IVA 2008 è già stato aggiornato al fine di tenere conto, nell'ambito della proceduta della liquidazione dell'IVA di gruppo, dell'eventuale verificarsi della fattispecie sopra descritta.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.