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Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 02.05.2008
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Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 02.05.2008L'articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la concessione di un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore di piccole e medie imprese, rientranti in tale definizione ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, che svolgono attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande.
Nel dare attuazione alla norma citata, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2008, all'articolo 3, ha disposto che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.
L'articolo 5 del suddetto decreto prevede, inoltre, che il credito d'imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dalla data di concessione.
A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:
"6804", denominato "Credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno nel quale è stato concesso il credito.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.