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Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 08.05.2008
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Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alle Società non operative che hanno deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi della legge finanziaria 2007 e terminano la procedura di liquidazione nel 2008 - articoli 1, commi 111-117, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e 1, comma 129, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 189 del 08.05.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 129 della L n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società in accomandita semplice "ALFA di X e Y & C.", con sede in ....., ha formulato un'istanza di interpello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, della Legge n. 212 del 2000, con la quale intende ottenere chiarimenti in merito alla corretta applicazione del regime agevolato previsto dall'articolo 1, commi 111 -118, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per lo scioglimento e la trasformazione in società semplici delle società non operative.
L'interpellante è una società non operativa, posta in liquidazione volontaria dal 17 maggio 2007, che beneficia della disciplina sullo scioglimento agevolato delle società non operative, prevista dal citato articolo 1, comma 112, della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale "Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 182 TUIR o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP nella misura del 25% (---) le riserve ed i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10% e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione".
Successivamente a tale disciplina, l'art. 1, comma 129 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto una procedura di scioglimento agevolato delle società non operative che stabilisce un trattamento di maggior favore.
In particolare, si prevede che possano beneficiare del regime agevolato "le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché ... quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.
La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1[ novembre 2007."
Elemento di maggior favore rispetto al passato è dato dalle aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
La società istante chiede di sapere se le società non operative al 2007 ma ancora esistenti, per le quali è stata già deliberato lo scioglimento prima del 1 gennaio 2008, possano avvalersi del regime più favorevole previsto dal comma 129, dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che nella fattispecie descritta siano applicabili le più favorevoli aliquote di tassazione previste dall'articolo 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007.
In particolare si osserva che lo scioglimento deliberato prima del 1 gennaio 2008 non osterebbe all'applicazione della nuova e più favorevole disciplina sulle società non operative, poiché si potrebbe comunque revocare la delibera già adottata e procedere ad una nuova procedura di scioglimento ex novo.
La revocabilità della delibera di scioglimento sarebbe la dimostrazione che la modifica normativa adottata dall'art. 1, comma 129 della legge finanziaria per il 2008 non costituirebbe una distinta procedura di scioglimento agevolato per le società non operative, ma solo la proroga della disciplina di cui alla legge finanziaria 2007 (in particolare dell'art. 1, commi 111 -118 della legge n. 296 del 2006).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base all'articolo 1, comma 129, della legge finanziaria 2008 "Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (...) entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta".
La Circolare n. 9/E del 14 febbraio 2008, paragrafo 7, emanata successivamente alla proposizione del presente interpello, ha chiarito che possono avvalersi del regime agevolato di cui al comma 129 solo le società che abbiano deliberato la messa in liquidazione (o, a seconda dei casi, la trasformazione in società semplice) a decorrere dall'entrata in vigore di tale disposizione, ovvero dal 1 gennaio 2008, sempre che esse risultino non operative con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La questione è stata ulteriormente approfondita dalla Circolare 21/E del 17 marzo 2008, che al paragrafo 3 tratta espressamente il problema delle aliquote d'imposta sostitutiva applicabili alle società non operative che hanno deliberato lo scioglimento agevolato entro il 31 maggio 2007 - secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - e chiudono la procedura di liquidazione nel 2008.
La citata circolare esclude l'applicazione delle aliquote introdotte dall'articolo 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007, a tali società, che pertanto "devono applicare l'imposta sostitutiva nelle misure previste dalla legge finanziaria 2007, vale a dire nella misura del 25 per cento sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione determinato ai sensi dell'articolo 182 del TUIR e sulla distribuzione delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta e nella misura del 10 per cento sull'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione."
Tale conclusione si desume, peraltro, dalla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008, nella quale si legge che: "Per incentivare lo scioglimento o la trasformazione di quelle società non operative che non hanno provveduto entro il precedente termine del 31 maggio 2007, è prevista una consistente riduzione delle imposte sostitutive originariamente previste dall'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Come chiarito dalla citata Circolare n. 21/E, ciò sta a significare che lo scopo della norma è quello di "incentivare ulteriormente, tramite la riduzione delle aliquote di imposta sostitutiva, lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative che ancora non abbiano adottato una delibera in tal senso. Al contrario, la norma non può incentivare in alcun modo la propensione allo scioglimento o alla trasformazione dei soggetti che vi hanno già provveduto sulla base dell'agevolazione prevista dalla legge finanziaria 2007".
Si ritiene, pertanto, sulla base di quanto sin qui argomentato che l'istanza della società interpellante non possa trovare accoglimento.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.