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Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 09.05.2008
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24-Accise, della quota di competenza delle regioni a statuto ordinario dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione ai sensi dell'articolo 1, commi 298 e 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 09.05.2008La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 28, comma 7, prevede che, a decorrere dal 1 marzo 2001, i pagamenti delle accise possono essere effettuati, tra gli altri, anche attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che a partire dall'anno 2008 è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 aprile 2008, sono state definite le relative modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 1 del suddetto decreto prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1 maggio 2008, il versamento della quota dell'accisa in parola è effettuato mensilmente, dai soggetti obbligati, contestualmente e con le stesse modalità di pagamento dell'accisa.
Tutto ciò premesso, per consentire il versamento della parte della predetta accisa, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a debito versati" nella specifica sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello di versamento "F24-Accise", reperibile in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it:
- "2837" denominato "Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298 ".
I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione di detto modello di versamento dovranno indicare nel campo "ente" il carattere D, nel campo "provincia" la sigla della provincia competente per l'imposta, nel campo "codice identificativo" il codice ditta.