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Risoluzione Agenzia Entrate n. 194 del 16.05.2008
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Imposta di bollo - Art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Allegati agli atti da registrare con procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463
Risoluzione Agenzia Entrate n. 194 del 16.05.2008Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione dell'art. 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente
QUESITO
Con riguardo all'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 22 febbraio 2007 si chiede di conoscere se - a seguito della introduzione della modalità di pagamento dell'imposta di bollo in sede di registrazione degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai e da altri pubblici ufficiali mediante Modello Unico Informatico - si debba ritenere che l'imposta di bollo assolta in tale sede ricomprenda anche quella dovuta per tutti gli allegati all'originale.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il notaio istante ritiene che la registrazione in via telematica, con la conseguente applicazione dell'imposta di bollo in via forfetaria, riguardi l'atto originale nella sua interezza e quindi anche gli allegati allo stesso.
Diversamente si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia trattato in modo difforme il caso in cui alcuni elementi dell'atto stesso siano in esso contenuti da quello in cui i medesimi risultino ad esso allegati; il che, come ovvio, può dipendere esclusivamente dalla tecnica redazionale dell'atto. Tale diversa valutazione da parte del legislatore sarebbe, ad avviso dell'istante, priva di ogni fondamento. Il notaio istante, in conclusione, afferma che ritenere ancora applicabile, in via autonoma ed ulteriore, l'imposta di bollo sugli allegati, nonostante la registrazione in via telematica dell'atto di cui gli stessi fanno parte, e ciò anche qualora essi siano documenti autentici, rilasciati prima dell'atto al fine della sua attuazione (procure, certificati di destinazione urbanistici etc.), non solo vanifica l'intento innovatore del legislatore che ha mirato ad omogeneizzare, regolandola e modernizzandola, l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti ricevuti da pubblici ufficiali e registrati in via telematica, ma potrebbe addirittura risultare contrario, in quanto costituirebbe una duplicazione, alla equa applicazione del tributo de quo.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si evidenzia, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza in esame in quanto non riferita a fattispecie concreta e personale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del ministero delle finanze 26 aprile 2001 n. 209.
La risposta che si fornisce non è produttiva, pertanto, degli effetti tipici dell' "interpello del contribuente" di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale con procedure telematiche per gli atti relativi a diritti sugli immobili è stata prevista con l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidaizone) nel decreto legislativo 18 dicembre 18 dicembre 1997, n. 463.
Lo stesso articolo del decreto legislativo n. 9/2000, intervenendo sul decreto legislativo n. 463/1997 (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo), ha modificato l'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo e la relativa nota 1-bis.
La circolare n. 3 del 2 maggio 2002, nell'illustrare il servizio telematico per gli atti immobiliari, ha chiarito che "Per effetto delle disposizioni della nota 1-bis del predetto articolo 1 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, è consentito il pagamento in misura forfetaria, in un unico contesto, dell'intero ammontare relativo all'imposta di bollo, connesso agli atti relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche e cioè: imposta di bollo per l'atto rogato, ricevuto o autenticato e relative copie conformi uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti, nonché l'imposta per l'iscrizione nel registro generale d'ordine di cui all'articolo 2678 del codice civile. La nota aggiunta al menzionato articolo 1-bis, precisa, peraltro, che l'imposta è dovuta in misura cumulativa all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità di pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica."
Successivamente, con il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, articolo 1, comma 3, - convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81- è stata prevista "la progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/97 a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti". I termini e le modalità dell'estensione di tale disciplina sono stati stabiliti con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia del 6 dicembre 2006.
Il comma 4 dello stesso articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2006 ha previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero " stabilite a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura e all'entità degli adempimenti correlati, sugli atti" per i quali si utilizza la procedura telematica.
Conseguentemente, con il decreto 22 febbraio 2007, "ravvisata la necessità di determinare, a parità di gettito, gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati", sono state modificate le tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
Come risulta dalla relazione di accompagnamento al decreto del ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, "le diverse misure dell'imposta sono state determinate tenendo conto del dettato della norma che impone la parità di gettito nonché del "peso" medio dei documenti relativi alle varie macrotipologie nelle quali sono stati suddivisi gli atti. In primo luogo è stato sostituito il comma 1-bis dell'articolo 1 della suddetta tariffa che concerne gli atti relativi a beni immobili redatti da notai o altri pubblici ufficiali, inserendo anche gli atti delle società e degli enti diversi dalle società. La disposizione prevede diverse misure dell'imposta di bollo a seconda che l'atto: 1) abbia ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili; 2) debba essere iscritto nel registro delle imprese in quanto riguarda una società 3) comporti solo la formalità della trascrizione; 4) abbia ad oggetto immobili, siti nei territori ove vige il sistema del libro fondiario che, come è noto, non sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari ma ad iscrizione nel libro ..."
I notai e gli altri pubblici ufficiali presentano le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica (articolo 3-bis, comma 3, d. lgs. 18/12/1997, n. 463).
Tali formalità sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione.
Relativamente alle modalità di trasmissione telematica degli atti, l'articolo 2 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 (Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari), ha disposto che il modello unico informatico di cui all' art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, deve essere trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell' atto e al prospetto in cui devono essere elencati "gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione", mentre la documentazione originale viene conservata dal pubblico ufficiale.
Quanto sopra premesso, si ritiene che gli importi forfetari indicati nell'art. 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo devono intendersi riferiti all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).
Resta inteso che gli atti o documenti esterni all'atto principale che, per tecnica redazionale, siano dal medesimo richiamati come allegati non vanno assoggettati autonomamente all'imposta di bollo qualora per gli stessi l'assolvimento del tributo non sia dovuto sin dall'origine, ossia, dal momento della loro formazione (ad esempio, fotografie).
Al contrario, altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica,ecc), ancorché allegati all'atto principale, devono assolvere l'imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.