-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 198 del 16.05.2008
-
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Comune di. .....- Art. 72, comma 3, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 198 del 16.05.2008Con istanza di interpello, presentata il 23 maggio 2007 (documentazione integrativa ricevuta il 27 dicembre 2007), concernente l'esatta applicazione del comma 3 n. 3) dell'articolo 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
Il Comune di............ ha sottoscritto specifici accordi con la Commissione Europea, sia come Ente capofila sia come singolo Partner, per la realizzazione di progetti nell'ambito dei Programmi di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione transnazionale.
In particolare, i programmi di cooperazione allo sviluppo (denominati URBAL, MED-PACT e WARM) sono coordinati, a livello europeo, dall'Ufficio della Commissione Europeaid, mentre quello di cooperazione transnazionale è finanziato da fondi strutturali e rientra nel programma denominato INTERREG III MEDOCC B.
Gli accordi prevedono l'attuazione di vari progetti quali, ad esempio, l'elaborazione di una strategia di sviluppo locale sostenibile, la definizione e sperimentazione di misure e strategie innovatrici per la gestione di un trasporto pubblico più efficace e rispettoso dell'ambiente, e sono finalizzati alla divulgazione ed alla pubblica condivisione dei risultati.
Il Comune di ....ha evidenziato che i Programmi sono finanziati dalla Commissione Europea e che, in base agli accordi sottoscritti, gli stipulanti hanno assunto precisi impegni giuridici.
L'Ente chiede se le operazioni connesse all'esecuzione degli stessi beneficino della non imponibilità prevista dall'articolo 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
"Il Comune di .....ritiene che la fattispecie considerata possa correttamente integrare l'ipotesi dei contratti di studio e ricerca conclusi con la Comunità Europea per i quali risulta applicabile l'art. 72, comma terzo, numero 3, del D.P.R. 633 del 1972", che per tali rapporti prevede un regime di non imponibilità all'IVA.
A parere del Comune istante, infatti, l'esistenza di un vincolo contrattuale, conseguente alla sottoscrizione di una convenzione-tipo che definisce obiettivi, tempi e modalità di esecuzione nonché rimborso delle spese, proprietà dei prodotti e diritto di rescissione, permette di qualificare, in via preliminare, i finanziamenti erogati dalla Comunità non come contributi elargiti a fondo perduto, ma come corrispettivi pagati a fronte di specifiche prestazioni di servizi richieste ai membri dei partenariati costituitisi per la realizzazione dei vari progetti.
Peraltro, l'istante ricorda che, con la risoluzione n. 50 del 4 aprile 2006 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. n. 633 del 1972 anche ad accordi rispondenti a schemi non strettamente riconducibili al modello contrattuale definito dal codice civile, ma aventi, comunque, ad oggetto la promozione dell'attività di ricerca.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 72, comma 3, punto 3) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 estende la non imponibilità ad IVA, prevista dal precedente comma 2 con riferimento agli articoli 8, 8-bis e 9, alle operazioni poste in essere nei confronti delle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2006, n. 50/E ha chiarito che l'agevolazione dell'articolo 72, comma 3, punto 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 trova applicazione sia ai "contratti di ricerca" sia agli "accordi di promozione e ricerca".
Tale previsione di non imponibilità trova applicazione anche qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano effettuate a favore di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione ad essi della Comunità medesima.
Detto regime è basato sulla "esigenza che i fondi investiti dall'Unione Europea arrivino ai settori beneficiari senza essere decurtati del prelievo IVA", per cui il beneficio fiscale risulta applicabile anche nel caso in cui l'Ente pubblico non eserciti attività commerciale e stipuli con l'Unione Europea un contratto su schemi giuridici diversi da quelli disciplinati dal codice civile, tra i quali "accordi di promozione della ricerca aventi natura tendenzialmente collaborativa" da inquadrare nella categoria dei contratti di ricerca in senso lato.
Nel caso in esame, il Comune di ....ha stipulato alcuni contratti con la Comunità Europea, sia come singolo partner sia come capofila, che potrebbero rientrare nei contratti di ricerca in senso lato. Infatti, come rammentato nella citata risoluzione n. 50 del 2006 il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72 è "applicabile per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'esecuzione dei programmi di ricerca, anche nel caso in cui siano stipulati con l'Unione europea accordi di promozione della ricerca, aventi natura tendenzialmente collaborativa, ma inquadrabili nella categoria dei contratti di ricerca, intesa in senso lato".
La considerazione che gli Organismi Comunitari, nel perseguimento delle loro finalità istituzionali utilizzano, per il coinvolgimento di soggetti terzi, schemi in prevalenza diversi rispetto al modello contrattuale definito dal nostro codice civile, porta a ritenere, al fine di consentire il perseguimento della ratio di cui all'art. 72, comma 3, punto 3), del D.P.R. n. 633/1972, che il regime dallo stesso previsto sia applicabile per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'esecuzione dei programmi di ricerca, anche nel caso in cui siano stipulati con l'Unione Europea accordi di promozione della ricerca, che pur avendo natura tendenzialmente collaborativa, sono inquadrabili nella categoria dei contratti di ricerca, intesa in tal senso.
A seguito di quanto riscontrato, resta da verificare se i suddetti contratti possano essere individuati nella tipologia dei contratti di ricerca o di promozione e ricerca.
A tal proposito, è necessario rilevare che la Comunità europea, con quattro Decisioni del Consiglio del 19 dicembre 2006, ha adottato quattro programmi specifici di attuazione del VII Programma Quadro indirizzato a promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel periodo 2007-2013. Il VII Programma Quadro, che è il principale strumento dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca in Europa nel periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, si propone la realizzazione di sei grandi obiettivi che sono stati raggruppati in cinque programmi specifici:
1) Cooperazione
2) Idee
3) Persone
4) Capacità
5) Ricerca Nucleare.
Gli specifici programmi saranno sviluppati per promuovere ed incoraggiare, congiuntamente, la creazione di poli scientifici di eccellenza. In particolare, i programmi specifici nello svolgimento dei quali sembrerebbero, ad una prima lettura, rientrare quelli in cui è impegnato il Comune di ...sono quelli dedicati alla "Cooperazione" ed alle "Capacità". Tuttavia, i programmi concordati dall'Ente con la Comunità europea non rientrano fra quelli, propriamente di ricerca (solitamente sottoscritti da Università ed Enti di ricerca), di realizzazione del VII Programma Quadro, bensì in quelli previsti dai Programmi di Cooperazione EuropeAid e di Cooperazione transnazionale.
Per quanto sopra esposto, la scrivente ritiene, in conformità con il parere espresso dalla Direzione Regionale, che la soluzione proposta dal soggetto istante non possa essere accolta in quanto i programmi da quest'ultimo realizzati non rientrano fra quelli contemplati dall'articolo 72, comma 3, punto 3) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.