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Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 16.05.2008
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Interpello - ALFA Srl - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Territorialità operazioni di intermediazione - Articolo 7, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 16.05.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'intepretazione dell'articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
La società istante, che opera nel settore turistico, raccoglie, tramite un proprio sito web installato presso due server condotti in locazione esclusiva e gestiti da un fornitore americano, prenotazioni per ostelli ed alberghi ubicati in Italia ed in altri Paesi del mondo.
La società americana, oltre a noleggiare le predette apparecchiature, provvede alla manutenzione di queste ultime assicurando assistenza (24 ore su 24 per 7 giorni su 7) e provvedendo ad apportare eventuali modifiche al sistema, implementazioni e correzioni.
In sostanza, come precisato nella nota pervenuta il 23 gennaio 2008, la società italiana "si limita solamente a gestire la mera corrispondenza tramite e-mail nei confronti del soggetto che prenota e dell'albergatore".
I privati si collegano al sito tramite il server situato nel New Jersey per effettuare la prenotazione dell'ostello o dell'albergo da essi stessi scelto.
All'atto della prenotazione (tramite internet), i clienti pagano, mediante carta di credito, il 10% di quanto dovuto per l'intero soggiorno alla società interpellante che emette la relativa fattura.
La società istante chiede se sul corrispettivo ricevuto dai clienti debba essere applicata l'IVA.SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
L'istante, considerato che al server situato e gestito in America vengono collegati sia il soggetto privato che l'albergatore, non venendo quindi effettuata alcuna prestazione di mediazione in Italia, ritiene che, in base a quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 in riferimento al luogo di utilizzazione del servizio reso (che nel caso specifico sarebbe identificabile nel Paese in cui è presente il server), le operazioni da essa effettuate nei confronti dei soggetti privati siano da considerare fuori dal campo di applicazione dell'IVA.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La società istante svolge la propria attività avvalendosi, esclusivamente, della rete Internet. Essa prenota stanze d'albergo a favore di una clientela (cui vengono fatturate le operazioni) che formula le proprie richieste via e-mail.
La società, quindi, svolge un'attività di intermediazione nella quale il mezzo elettronico costituisce un mero strumento mediante il quale la stessa raccoglie le domande dei propri clienti ed effettua, per essi, le prenotazioni.
In sostanza, ai fini dell'effettuazione della prestazione di servizi l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell'operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico.
Pertanto, considerato che le prestazioni di intermediazione in esame sono riferite a beni immobili, le stesse sono disciplinate, sotto l'aspetto della territorialità, dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 45 Direttiva 2006/112/CEE) e soggette ad IVA qualora la prenotazione si riferisca ad alberghi od ostelli situati in Italia.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.