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Risoluzione Agenzia Entrate n. 203 del 19.05.2008
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Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Cuneo fiscale - Articolo 11, comma 1, lettera a), del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446
Risoluzione Agenzia Entrate n. 203 del 19.05.2008Quesito
La Camera del lavoro territoriale CGIL di ... opera con personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con personale in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'istante fa presente di essere soggetto passivo IRAP e di determinare la propria base imponibile con il metodo retributivo. A tale riguardo, chiede di sapere se possa fruire della agevolazione IRAP prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. n. 446/97, sia per il personale alle dirette dipendenze dell'organizzazione sindacale sia per il personale in distacco sindacale proveniente da aziende private e da enti pubblici.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante ritiene di poter fruire dell'agevolazione in esame sia per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia per i lavoratori in aspettativa sindacale.Parere della Direzione
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto nella disciplina dell'IRAP alcune nuove deduzioni volte a ridurre il cosiddetto cuneo fiscale fruibile, in generale, da tutti i soggetti passivi del settore privato e dagli enti pubblici commerciali con alcune specifiche esclusioni espressamente disciplinate dal legislatore. In particolare, possono beneficiare delle nuove agevolazioni i soggetti passivi d'imposta di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto IRAP, ad esclusione delle imprese che operano in concessione e a tariffa nel settore dei pubblici servizi e delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Le agevolazioni consistono nella possibilità per i contribuenti di dedurre dalla base imponibile IRAP un importo forfetario - attualmente pari a 4.600,00 euro (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2)) - e i contributi previdenziali e assistenziali (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4). La deduzione forfetaria di 4.600,00 euro viene maggiorata in caso di personale impiegato nelle Regioni dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a), n. 3).
L'istante rappresenta di essere un'organizzazione sindacale e, dunque, rientra tra gli enti non commerciali che determinano la base imponibile IRAP con il sistema retributivo. A tale proposito, la scrivente precisa che nell'ambito soggettivo delle agevolazioni in esame rientrano anche gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Ricorrendo tale ipotesi, tuttavia, la deduzione forfetaria di 4.600,00 euro spetta solo in relazione al personale impiegato nell'eventuale attività commerciale svolta dall'ente. In caso di personale impiegato promiscuamente sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, occorrerà riparametrare la deduzione di 4.600 euro pro-capite in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che formano il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo dei proventi dell'ente.
L'istante non può, dunque, fruire della deduzione forfetaria di 4.600,00 euro né con riferimento al personale alle dirette dipendenze dell'organizzazione sindacale né in relazione al personale in distacco proveniente da aziende private e enti pubblici, in quanto si tratta, come si desume dall'istanza, di personale impiegato esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale non commerciale propria dell'ente.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ..., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.