-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 211 del 22.05.2008
-
Istanza di interpello - ALFA S.r.l. - Deducibilità accantonamento indennità di fine mandato - Articolo 105 del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 211 del 22.05.2008La società ALFA. S.r.l. ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa all'applicazione dell'articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Quesito
La società ALFA S.r.l. (di seguito, in breve, "Società") ha chiesto di sapere se gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato (tfm) degli amministratori - i quali, al pari dei compensi a questi ultimi corrisposti, rappresentano parte della retribuzione ad essi spettante - possano essere dedotti dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 105 del TUIR, secondo il criterio di competenza.Soluzione prospettata dal contribuente
La Società - "stante l'assenza di un esplicita deroga in tema di deducibilità dell'accantonamento tfm per competenza ex art. 105 del T.U.I.R" - ritiene che l'accantonamento in questione "sia deducibile per competenza, quindi, prescindendo dalla effettiva erogazione".
In particolare, la Società chiede se anche ai fini della deducibilità dell'accantonamento, sia necessario che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR (richiamato dal comma 4 dell'articolo 105 citato) in ordine all'applicazione della tassazione separata in capo al percettore relativamente al compenso in questione.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 105, comma 4, del TUIR consente, in ordine alla determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del citato testo unico: trattasi, in particolare, delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c-bis, dello stesso TUIR, vale a dire le indennità dovute "in relazione agli uffici di amministratore".
Appare evidente, quindi, come gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di trattamento di fine mandato (tfm), per effetto del rinvio contenuto nel citato articolo 105, comma 4, rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza.
Più in particolare, il citato comma 1, lettera c), dell'articolo 17 del TUIR prevede, ai fini della tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l'applicazione del beneficio della tassazione separata solo "se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".
Si ritiene che il rinvio a quest'ultima disposizione debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato.
La deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.