-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 215 del 29.05.2008
-
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - ALFA S.r.l - Trasmissione telematica dei corrispettivi - articolo 1, commi da 429 a 432 della l. n. 311 del 2004
Risoluzione Agenzia Entrate n. 215 del 29.05.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1, commi da 429 a 432 della l. n. 311 del 2004, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante svolge, nell'ambito della "grande distribuzione organizzata" (c.d. "GDO"), un'attività prevalentemente rivolta all'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli per l'hobbistica, attraverso la realizzazione e la gestione di negozi a marchio ... organizzati con sistemi moderni di vendita a libero servizio, su medie e grandi superfici, e localizzati su tutto il territorio nazionale.
Sulla base delle disposizioni recate dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 429 a 432 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, nonché dei chiarimenti forniti con circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006, l'istante intende procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tuttavia rappresenta taluni dubbi interpretativi in ordine alle modalità operative per procedere alla predetta trasmissione.
In particolare, con riguardo al contenuto dell'invio che l'impresa è tenuta ad effettuare, per ciascun punto vendita, con cadenza settimanale, l'istante chiede quali siano gli importi da indicare nei campi 9 e 10 del "tracciato record di dettaglio" di cui al citato provvedimento 8 luglio 2005.
Inoltre, chiede quali siano le corrette modalità operative per procedere alla c.d. "defiscalizzazione" degli apparecchi misuratori fiscali, ed in particolare se occorra effettuare la comunicazione avvalendosi delle vigenti disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Con riguardo al contenuto dell'invio telematico dei corrispettivi, la società interpellante ritiene che i dati da comunicare relativi al campo 9 del "tracciato record" siano i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili effettuate con scontrino, ricevuta fiscale o titolo non fiscale, unitamente ai corrispettivi documentati con fattura emessa a richiesta del cliente (annotati nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), e a quelli documentati con sola fattura (annotati nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Inoltre, ritiene che i dati da riportare nel successivo campo 10 del "tracciato record" siano l'importo complessivo delle cessioni documentate con emissione di sole fatture e annotate nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza però comprendere i corrispettivi documentati con fattura emessa a richiesta del cliente.
Per quanto concerne la "defiscalizzazione" degli apparecchi misuratori fiscali utilizzati, l'istante intende procedere alla relativa comunicazione avvalendosi delle già vigenti disposizioni contenute nell'articolo 7 del d.m. 4 aprile 1990 rubricato, appunto, "Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali". Di conseguenza, ai sensi della lettera a) del predetto articolo, l'istante si limiterà ad inviare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la defiscalizzazione, e per ciascun misuratore defiscalizzato, apposita dichiarazione in duplice copia, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 23 marzo 1983.Parere della Direzione
L'articolo 1, commi da 429 a 432 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito, legge Finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che "le imprese operanti nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 430, della citata legge finanziaria, sono imprese di grande distribuzione commerciale quelle indicate dall'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ossia le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti di media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Le disposizioni sopra richiamate prevedono la facoltà e non l'obbligo per i soggetti della grande distribuzione di trasmettere telematicamente i corrispettivi. Infatti, sebbene l'entrata in vigore dell'articolo 37, commi da 33 a 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge n. 248 del 2006, e successive modificazioni) abbia previsto l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i contribuenti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilati in locali aperti al pubblico, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (tra cui i soggetti della grande distribuzione), tuttavia, per effetto di successive modifiche (da ultimo l'articolo 1, comma 327, della legge Finanziaria per il 2007) l'obbligo in parola non è ancora entrato in vigore.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005 sono state definite le modalità tecniche ed i termini di trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri.
Al riguardo, come evidenziato con circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, con facoltà di rilasciare titoli senza rilevanza fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. La trasmissione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata, con cadenza settimanale, entro il quinto giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento, per ciascun punto vendita, anche per quei punti vendita che non hanno le dimensioni previste dal richiamato comma 430 e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di certificare fiscalmente i corrispettivi. Una volta effettuata la scelta, la trasmissione telematica dei corrispettivi è vincolante per l'intero periodo d'imposta e deve evidenziare i dati richiesti per ciascuna giornata, anche nel caso in cui non vi siano corrispettivi.
Tanto premesso, con riferimento al primo quesito, si premette che il campo 9 del "tracciato record", così come disposto dall'allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005, prevede l'indicazione dell'"importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, con emissione di scontrino o fattura". Il successivo campo 10 prevede l'indicazione dell'"importo totale, comprensivo di IVA, delle operazioni imponibili effettuate nella giornata, per le quali è stata emessa fattura, senza emissione di scontrino".
Pertanto, nel campo 9 andrà indicato, per ciascun punto vendita, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, documentati:
- con scontrino/ricevuta fiscale o con documento non fiscale a seconda che il singolo punto vendita abbia o meno i requisiti dimensionali previsti dal comma 430. Si ribadisce che, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione telematica dei corrispettivi rende facoltativa l'emissione del documento non fiscale;
- con sola fattura;
- con scontrino e con fattura emessa su richiesta del cliente.
Nel successivo campo 10 dovrà essere, invece, indicato unicamente l'ammontare complessivo dei corrispettivi documentati con sola fattura (ossia senza emissione anche dello scontrino), ad esempio per le operazioni relative alla vendita di beni immobili e strumentali.
Con riferimento alla "defiscalizzazione" del misuratore fiscale, la menzionata circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006, ha chiarito che l'impresa può continuare a rilasciare titoli senza rilevanza fiscale - specificandolo sugli stessi - per documentare gli acquisti effettuati dalla propria clientela e per quantificare l'ammontare dei corrispettivi da comunicare periodicamente all'Amministrazione finanziaria.
Le imprese che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi non hanno, quindi, più l'obbligo di installazione ed utilizzo presso l'esercizio commerciale dei misuratori fiscali e possono chiedere la "defiscalizzazione" dei misuratori già in uso. Come correttamente evidenziato dall'istante, per procedere a tale operazione, occorre sottostare alla disciplina generale che è contenuta negli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 (così come introdotto dall'articolo 11 del d.m. 30 marzo 1992), e nell'articolo 8 del d.m. 23 marzo 1983.
In particolare, l'articolo 7 del d.m. 4 aprile 1990 dispone che: "In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti:
a) invio da parte dell'utente al competente ufficio (...), entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le modalità ed il contenuto di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale;
b) stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983, dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dall'utente;
c) annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale".
La disinstallazione effettuata da un tecnico specializzato deve essere, quindi, comunicata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il giorno successivo, con le stesse modalità utilizzate per l'installazione, ossia mediante dichiarazione redatta in duplice esemplare (di cui uno da conservarsi a cura dell'utente) e contenente i dati identificativi dell'utente e del tecnico.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.