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Risoluzione Agenzia Entrate n. 217 del 29.05.2008
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Istanza di interpello - ALFA - Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale Articolo 1, commi 242 - 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 217 del 29.05.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1, commi 242 - 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il 28 dicembre 2006, l'assemblea straordinaria della ALFA Spa ha deliberato un aumento di capitale pari a euro 110.000, integralmente liberato a fronte di un conferimento in natura da parte della BETA Srl, mediante l'emissione di 110.000 nuove azioni del valore nominale di 1 euro cadauna.
La conferitaria ALFA Spa ha per oggetto principale la somministrazione e vendita di gas metano; l'attività è stata svolta senza interruzione dal 2003 ad oggi.
A seguito dell'operazione alla conferente è stata attribuita una quota partecipativa dell'11%, mentre la conferitaria ha iscritto in contabilità i componenti dell'attivo e del passivo costituenti il comparto aziendale relativo alla commercializzazione di gas nella provincia di X, atteso che la riorganizzazione in esame era finalizzata proprio ad accrescere il bacino d'utenza della ALFA Spa, già operante nella provincia di Y. La delibera di modifica statutaria, redatta dal notaio Z ed iscritta nel registro delle imprese di ... il 29 dicembre 2006, prevedeva espressamente che gli effetti civili e fiscali del conferimento decorressero dal 1 gennaio 2007, compatibilmente con la circostanza che l'iscrizione non fosse avvenuta dopo tale data.
Precedentemente l'operazione straordinaria in questione, l'impresa era partecipata al 100% dalla società quotata GAMMA Spa, che, al 31 dicembre 2006, risultava a sua volta controllata al 60% dalla DELTA Holding Spa, i cui soci sono 93 Comuni, ognuno con una partecipazione non superiore al 3%.
La conferente BETA Srl, ora EPSILON Srl, ha un capitale di euro 10.200, svolge ininterrottamente dal 1985 soprattutto l'attività di distribuzione di gas metano ed è posseduta dalla ETA Spa per il 99% e dalla Comunità Montana THETA per il restante 1%. Gli azionisti della ETA Spa sono 67 Comuni, ciascuno con una partecipazione di poco inferiore all'1,5%.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In merito alle condizioni necessarie per usufruire dell'agevolazione richiesta, l'istante dichiara che, nel 2005 e 2006, la conferente e la conferitaria:
- sono state concretamente operative, come dimostrano gli allegati bilanci degli esercizi 2005 e 2006 ed i "test di operatività" eseguiti in ottemperanza alla normativa sulle cd. "società di comodo" di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- non hanno fatto parte del medesimo gruppo e non sono intercorse tra loro relazioni commerciali di qualsiasi specie;
- non sono state unite da alcun vincolo partecipativo;
- non sono state controllate direttamente o indirettamente da un'entità giuridica comune.
Per quanto riguarda il momento di efficacia giuridica della fattispecie rappresentata, l'interpellante fa presente che il codice civile permette la posticipazione degli effetti, purché l'iscrizione della delibera assembleare preceda il giorno a partire dal quale si fanno convenzionalmente decorrere gli stessi. Infatti, il conferimento costituisce una mera vicenda negoziale che, alla stregua della vendita, implica il passaggio della proprietà sul bene conferito ad un altro soggetto, il quale assegna in contropartita una partecipazione al proprio capitale.
Di conseguenza, come avviene nella compravendita, la dottrina e la giurisprudenza ritengono unanimemente che i contraenti possano liberamente fissare la data di produzione degli effetti del negozio, mancando una specifica norma limitativa dell'autonomia delle parti circa il termine d'efficacia del contratto.
In definitiva, la ALFA Spa sostiene che l'operazione delineata possa beneficiare delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 242 - 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avendo offerto tutta la documentazione all'uopo necessaria (visure camerali, bilanci d'esercizio, prospetti di calcolo per la verifica dell'operatività, ecc.) e ritenendo, altresì, soddisfatta la condizione temporale.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, commi 242 - 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotto nel sistema tributario nazionale un'agevolazione, c.d. "bonus aggregazioni aziendali", consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivamente non eccedente euro 5.000.000:
- dell'imputazione ad avviamento o ai beni strumentali materiali ed immateriali del disavanzo da concambio generato da operazioni di fusione o scissione;
- dei maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali ed immateriali a seguito del conferimento d'azienda effettuato in base all'articolo 176 del TUIR.
La concessione degli incentivi è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza formulata secondo l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella quale il contribuente dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per fruire del suddetto regime agevolativo.
Come chiarito dalle risoluzioni 22 agosto 2007, n. 233 e 5 ottobre 2007, n. 282, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in commento devono sussistere i seguenti requisiti:
- requisito soggettivo: il soggetto risultante dalla riorganizzazione deve rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società di mutua assicurazione, società europea di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 o società cooperativa di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residente nel territorio dello Stato italiano;
- requisito oggettivo: l'aggregazione di più aziende deve realizzarsi tramite fusioni, scissioni e conferimenti di azienda "neutrali";
- requisito temporale: le operazioni devono essere effettuate nel 2007 o 2008;
- requisito dell'operatività: le entità partecipanti all'operazione devono aver svolto un'effettiva attività imprenditoriale nel biennio precedente la data d'efficacia giuridica dell'evento aggregativo;
- requisito dell'indipendenza: le imprese non devono essere legate da rapporti partecipativi, non devono appartenere al medesimo gruppo, né essere controllate, neanche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- requisito dell'anzianità delle condizioni: è necessario che "le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243".
Nel caso di specie si rileva quanto segue.
Per quanto concerne il requisito soggettivo, la società conferitaria ALFA Spa, in capo alla quale è realizzata l'operazione di aggregazione aziendale, è una società per azioni residente in Italia.
In merito al requisito oggettivo, l'operazione di aggregazione, secondo quanto prospettato nell'istanza, è realizzata tramite un conferimento di ramo d'azienda. Come si evince dalla relazione giurata predisposta dalla IOTA Srl (nella persona dell'amministratore delegato dr. K) a norma dell'articolo 2343 del codice civile, il complesso dei beni conferito alla ALFA comprende:
- fondi per rischi e oneri per euro 153.750;
- debiti verso fornitori per euro 1.398.111;
- debiti verso controllanti per euro 811.661;
- altri debiti per euro 862.956;
- rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (trattasi di giacenze totalmente composte da gas naturale in rete) per euro 11.764;
- crediti verso clienti per euro 3.162.214;
- avviamento (derivante dall'acquisizione della clientela in occasione del trasferimento di un ramo aziendale siglato il 23 dicembre 2002, con efficacia dal 1 gennaio 2003) iscritto al valore netto contabile di euro 162.500 e valutato euro 6.252.500.
Nello specifico, con riserva di riscontro nella competente sede accertativa, si prende atto che la perizia di stima asseverata qualifica l'insieme conferito come "ramo d'azienda" già esistente e non come semplice pluralità di beni. Identiche considerazioni assumono rilievo anche con riferimento alla conferitaria, atteso che, come si desume dal tenore del testo normativo che richiama inequivocabilmente il concetto di "aggregazione aziendale", è indispensabile la partecipazione all'operazione di più aziende preesistenti da almeno due anni.
Per quanto concerne il requisito temporale, si osserva che il conferimento ed il conseguente aumento di capitale sociale sono stati effettuati nell'assemblea straordinaria della ALFA Spa del 28 dicembre 2006 ed è stato pattuito che la delibera "avrà efficacia dal 1 gennaio 2007 o dalla data di iscrizione presso il competente Registro imprese, ove successiva". Il relativo verbale è stato iscritto presso il registro delle imprese il 29 dicembre 2006.
Al riguardo, si ritiene che la data del 1 gennaio 2007 di efficacia giuridica del conferimento assume rilievo anche ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in commento. Nel caso di specie, quindi, deve considerarsi rispettato anche il requisito temporale sopra indicato sulla base delle considerazioni che seguono.
Nelle circolari n. 11 del 16 febbraio 2007 e n. 16 del 21 marzo 2007, in ordine al requisito temporale dell'agevolazione in commento, la scrivente ha precisato che il momento di effettuazione delle operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni e conferimenti) deve essere individuato in relazione alla data di efficacia giuridica delle medesime, secondo la disciplina civilistica.
Per quanto riguarda le operazioni di fusione e scissione, l'articolo 2504-bis e l'articolo 2506-quater del codice civile dispongono che dette operazioni hanno efficacia giuridica dalla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dalla legge da effettuarsi presso il registro delle imprese. Nelle ipotesi di fusione per incorporazione e di scissione a favore di beneficiarie preesistenti, le medesime disposizioni prevedono esplicitamente la facoltà che sia stabilita una data di efficacia giuridica anche successiva all'ultima iscrizione.
Con riferimento al conferimento, nella predetta circolare n. 16/E del 2007, la scrivente ha affermato che il momento di effettuazione dell'operazione coincide con la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436, comma 5, del codice civile. In particolare, la disposizione citata, con riferimento alle delibere assembleari che comportano modificazioni dello statuto sociale, stabilisce che "La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione."
La disciplina civilistica sopra richiamata, quindi, per la fusione e la scissione contempla esplicitamente la possibilità che i relativi effetti si producano anche in data successiva all'ultima delle iscrizioni dell'atto nel registro delle imprese.
Per il conferimento, invece, l'articolo 2436, comma 5, individua solo un termine, coincidente con la data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese, dal quale possono decorrere gli effetti giuridici della modificazione statutaria. Implicitamente anche tale disposizione contempla la facoltà che sia stabilita una data successiva di efficacia della deliberazione di aumento del capitale sociale, come nel caso in esame.
La citata circolare n. 16/E, nella quale si è affermato che il momento d'efficacia giuridica del conferimento d'azienda coincide con l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, si riferisce, a ben vedere, all'ipotesi in cui le parti non abbiano deliberatamente pattuito una data futura.
Sotto il profilo della disciplina tributaria, inoltre, l'articolo 109, comma 2, lettera a), primo periodo, del TUIR dispone, tra l'altro, che le spese di acquisizione di un' azienda - ma tale previsione vale anche per il conferimento assimilato alla cessione dall'articolo 9, comma 5, del TUIR - si considerano sostenute alla data della stipulazione dell'atto "ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale".
Anche il legislatore fiscale, quindi, ha contemplato l'eventualità che gli effetti della cessione o del conferimento d'azienda possano decorrere da un momento successivo alla stipula dell'atto; in tale ipotesi l'esercizio di competenza dell'operazione coincide con quello in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà.
In sostanza, quindi, anche la decorrenza degli effetti fiscali di un conferimento può essere differita rispetto alla stipulazione dell'atto, fermo restando che la postergazione dell'efficacia fiscale presuppone sempre quella civilistica e deve inevitabilmente accompagnarsi a questa, non potendosi dare immediata attuazione all'accordo e rimandarne i soli effetti tributari. In altre parole, viene riconosciuta rilevanza fiscale soltanto all'eventuale proroga dell'efficacia giuridica del conferimento, dipendendo la prima dalla seconda.
Per quanto concerne il requisito di operatività delle società partecipanti all'operazione, dai volumi dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi ai bilanci 2005 e 2006, nonché dai prospetti di calcolo relativi al "test di operatività" rilevante per l'applicazione della disciplina sulle società di comodo, si desume che la ALFA Spa e la BETA Srl sono state stabilmente operative nel corso del biennio che ha preceduto il conferimento.
In merito al requisito dell'indipendenza dei soggetti interessati dalla ristrutturazione, l'istante ha dichiarato che gli stessi, nel 2005 e 2006:
- non hanno posseduto partecipazioni l'uno nell'altro;
- non hanno fatto parte del medesimo gruppo, in quanto, non essendo intercorsi tra loro rapporti contrattuali di alcun tipo, non si è verificato neppure il controllo esterno definito dall'articolo 2359, comma 1, numero 3), del codice civile;
- non sono stati controllati in via diretta o indiretta da un soggetto comune, essendo il controllo sulla conferente e sulla conferitaria costantemente riconducibile, rispettivamente, in capo alla ETA Spa e alla DELTA Holding Spa, indipendenti l'una dall'altra (non è possibile percorrere ulteriormente la catena societaria, poiché le anzidette controllanti sono partecipate da numerosi Comuni, ciascuno dei quali con una quota troppo marginale per poter influenzare autonomamente la volontà imprenditoriale).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte e delle informazioni ed evidenze documentali in precedenza analizzate, assunte acriticamente nel presupposto della loro veridicità e completezza, si ritiene che sussistano tutte le condizioni prescritte dalla misura agevolativa illustrata, con riserva di adeguati riscontri nell'eventuale fase d'accertamento.
Dunque, in deroga all'ordinaria irrilevanza fiscale dei maggiori valori susseguenti al conferimento d'azienda in neutralità, la ALFA Spa potrà usufruire del beneficio consistente nel dedurre fiscalmente i più elevati ammortamenti della voce "avviamento" iscritta fra le immobilizzazioni immateriali, mentre nulla cambia nella posizione del conferente, che "deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita" (articolo 176, comma 1, secondo periodo, del TUIR).
Tuttavia, si osserva che, in base all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "la società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III,capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
La presente risposta è resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, ai soli fini del riconoscimento del c.d. "bonus aggregazioni aziendali". Resta impregiudicata, pertanto, la potestà dell'Amministrazione Finanziaria di disconoscere, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, eventuali vantaggi fiscali derivanti dall'operazione di conferimento e da altri atti, fatti o negozi ad essa collegati, che non hanno costituito oggetto dell'istanza.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.