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Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 05.06.2008
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Istanza di Interpello Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Commissario delegato emergenza canali di Venezia. IVA. Art. 9 D.P.R. n. 633/72
Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 05.06.2008Con l'interpello in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell' art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 03/12/2004 è stata disposta la nomina del Segretario Regionale all'ambiente quale Commissario Delegato.
Il Commissario ha il compito di provvedere alla individuazione e alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il porto di Venezia.
Tra le attività demandate al Commissario la citata ordinanza individua, in particolare, "la realizzazione del dragaggio dei canali di grande navigazione portuale", "il reperimento dei siti di recapito finale dei sedimenti" e "il reperimento dei siti di stoccaggio provvisorio".
L'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n......del 2006 ha già avuto modo di precisare che il dragaggio dei canali di grande navigazione portuale, la localizzazione dei siti di stoccaggio provvisorio e il recapito finale dei sedimenti, come descritti nell'ordinanza, costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA ex articolo 9, numero 6, del D.P.R. 633 del 1972.
Nel prosieguo delle attività del Commissario, è stato di recente promosso un accordo di programma tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei sedimenti di scavo dei canali portuali di Venezia e alla realizzazione degli interventi idraulici, viabilistici e ambientali dell'area di Malcontenta.
Più in dettaglio, con il pre-accordo di programma "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 03/08/2007, è stata concordata la realizzazione di una serie di interventi che consentono la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale della zona.
Nello specifico gli interventi consistono in:
- interramento di 4 elettrodotti;
- interventi sulla viabilità comunale, provinciale, regionale e statale;
- interventi sulla rete idraulica con creazione di bacini di espansione attrezzati a bosco;
- realizzazione di un parco urbano sopra ad una vecchia discarica dimessa a ridosso dell'abitato di Malcontenta;
- bonifica di altre discariche dimesse;
- creazione di una cintura verde nel quadrante sud-occidentale di Marghera;
- delocalizzazione del deposito di carburanti ubicato a ridosso dell'abitato di Malcontenta.
Considerato che il comma 992 dell'articolo 1 delle legge Finanziaria 2007 ha esteso il regime di non imponibilità IVA ex articolo 9, numero 6, del D.P.R. 633 del 1972, alla realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, viene chiesto di conoscere il regime IVA applicabile alle seguenti attività:
a) infrastruttuazione nell'area "43 ettari" comprendente: infrastrutture per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei fanghi di dragaggio; impianti di inertizzazione/stabilizzazione; impianto di smaltimento definitivo; impianto per la gestione transitoria;
b) interventi sulle linee elettriche comprendenti: interramento e razionalizzazione della rete elettrica; ampliamento e risistemazione di esistenti stazioni elettriche; realizzazione di un ulteriore nodo di connessione;
c) interventi sulla viabilità, consistenti in: realizzazione di svincoli a rotatoria e di nuove carreggiate; percorso ciclabile; adeguamento della viabilità di accesso nell'area portuale;
d) interventi sulla rete idraulica;
e) tombinamento di un canale di scarico e trasformazione della sede in pista ciclabile;
f) ulteriori interventi sulla rete idraulica;
g) realizzazione di un parco urbano;
h) realizzazione di un bosco;
i) sistemazione dell'area di smaltimento dei rifiuti; demolizioni di impianti esistenti, bonifica di area, realizzazione di banchina e di nuovi serbatoi per lo stoccaggio carburanti;
l) interventi di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Commissario interpellante è dell'avviso che tutti gli interventi sopra descritti si configurino quali adeguamenti tecnico-funzionali alle attività del Porto di Venezia e che quindi vadano fatturati in regime di non imponibilità IVA ex articolo 1, comma 992, della Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prevede il trattamento di non imponibilità ad IVA per i "servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto".
Detta norma è stata interpretata dall'art. 3, comma 13, del D.L. n. 90 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990, con cui si è precisato che nell'agevolazione sono da comprendere anche i lavori relativi "al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente".
La prassi ministeriale ha costantemente interpretato la norma citata nel senso che il beneficio in questione non possa essere concesso per la realizzazione di un'opera ex-novo (tra le altre, risoluzione n. 465298 del 23/12/1991 e n. 257 del 17/11/1994).
Sulla materia è intervenuta la norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), secondo cui "ai sensi per gli effetti dell'art. 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi".
Come evidenziato con la circolare n. 41 del 2008 "la norma introdotta dalla finanziaria chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 13 del decreto legge n. 90 del 1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente".
Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, come chiarito con risoluzione n. 118 del 31 marzo 2008 "dal tenore delle norme in esame, che riguardano le prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, si evince che il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato alle predette prestazioni solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale; dette prestazioni possono quindi essere rese:
- dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
- dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
- per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto (ad esempio prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto)."
Si segnala, infine, che la riconducibilità dei predetti interventi nelle ipotesi ammesse dalla norma al beneficio della non imponibilità IVA, attiene a questione di fatto non rientrante nelle competenze esercitabili dall'Agenzia in sede di interpello, quale istituto volto alla delimitazione della portata e dell'ambito operativo delle norme tributarie ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.