-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 237 del 10.06.2008
-
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F 24, delle imposte sostitutive, previste all'articolo 1, commi 34, 37, 46, 47, 48 e 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 237 del 10.06.2008L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, che il contribuente ha la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte ad una imposta sostitutiva, nella misura disciplinata dalla norma.
Tale imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Per consentire il versamento della predetta imposta sostitutiva con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
"1122", denominato "Imposta sostitutiva per l'eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione - Art. 1, comma 34, legge n. 244/2007".
L'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, nel testo previgente alle modifiche recate dalla legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura disciplinata dalla norma.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
Per consentire il versamento della predetta imposta e dei relativi interessi, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
"1123", denominato "Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007".
L'articolo 1, comma 49 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del Tuir, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell' imposta sul reddito delle società, nella misura disciplinata dalla norma. Tale disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del Tuir. Con decreto 18 marzo 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le disposizioni attuative della disciplina sopra citata ed in particolare il comma 3 dell'articolo 1 dispone che l'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento, in unica soluzione, del relativo importo entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Per consentire il versamento della predetta imposta sostitutiva con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
"1125", denominato "Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007".
L'articolo 1, commi 46 e 47 della citata legge finanziaria 2008, prevede il versamento di un' imposta sostitutiva, nella misura disciplinata dalla norma, per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%
Per consentire il versamento della predetta imposta e dei relativi interessi, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
"1126", denominato "Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007.
Al riguardo, si precisa che il comma 47 prevede, tra l'altro, che le disposizioni attuative del citato comma 46 siano adottate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In considerazione di quanto sopra esposto, nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo, l'operatività del suddetto codice tributo rimane sospesa.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", evidenziando nel campo "anno di riferimento" l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, espresso nella forma " AAAA".
L' articolo 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi come modificato dall'articolo 38 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, stabilisce che l'imprenditore individuale, che alla data del 30 novembre 2007, possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir, può entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura disciplinata dalla norma. L'imprenditore che si avvale di tali disposizioni deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Per consentire il versamento della predetta imposta e dei relativi interessi, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
"1127", denominato "Imposta sostitutiva per l'estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 37, della legge 244/2007.
In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" evidenziando nel campo "anno di riferimento" l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione, espresso nella forma " AAAA".