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Risoluzione Agenzia Entrate n. 241 del 12.06.2008
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Interpello ai sensi dell'art. 11, legge n. 212 del 2000 - Regime dei contribuenti minimi - articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 241 del 12.06.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente
Quesito
L'istante svolge attività di lavoro autonomo di traduttrice ed interprete nei confronti di soggetti nazionali e comunitari. Nell'anno 2007 ha emesso due fatture per prestazioni effettuate all'Istituto universitario europeo (di seguito "IUE") per le quali, ai fini Iva, trova applicazione l'articolo 72, comma 2, n. 5) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate all'Istituto universitario europeo nell'esercizio delle proprie funzioni sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8 (Cessioni all'esportazione) 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del decreto Iva.
Ciò posto, l'istante ha chiesto di sapere se può accedere al regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, comma 96 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (di seguito "legge finanziaria per l'anno 2008").Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante evidenzia che per avvalersi del regime dei contribuenti minimi è necessario, tra l'altro, non aver effettuato - nell'anno solare precedente - cessioni all'esportazione, ovvero, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino ed operazioni nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da Trattati ed accordi internazionali di cui rispettivamente agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò posto, l'interpellante ritiene che l'effettuazione di prestazioni all'Istituto universitario europeo che, ai sensi del citato articolo 72 del decreto Iva, non sono soggette all'imposta e sono equiparate alle operazioni non imponibili, non sia causa ostativa all'accesso al regime dei contribuenti minimi in quanto, le predette prestazioni, nella sostanza, non possono considerarsi operazioni di esportazione o assimilate, né servizi internazionali.
Analogamente, l'interpellante ritiene che l'effettuazione di prestazioni di traduzione e interpretariato rese a soggetti comunitari, per le quali, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, non sussiste ai fini Iva il requisito della territorialità non preclude l'accesso al regime dei contribuenti minimi.
Di conseguenza, l'interpellante ritiene di potersi avvalere, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, del regime dei contribuenti minimi.Parere della direzione
Come è noto, i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2008 hanno introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti previsti dalla normativa predetta, alla nozione di "attività minima".
Per avvalersi del predetto regime è necessario che il contribuente rispetti determinate condizioni. In particolare, il comma 96, numero 2, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge finanziaria per l'anno 2008, prevede, tra l'altro, che il contribuente nell'anno solare precedente non abbia effettuato cessioni all'esportazione.
Analogamente, il successivo comma 111 del predetto articolo 1 prevede che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere efficacia dall'anno successivo quando, tra l'altro, il contribuente effettui una cessione all'esportazione (cfr. Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, punto 2.4.2.1).
In proposito, il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 recante "modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi", all'articolo 2, comma 2, ha specificato che "agli effetti del n. 2 della lettera a) del medesimo comma 96 dell'art. 1 della legge, costituiscono cessioni all'esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto". Gli articoli richiamati fanno riferimento oltre che alle cessioni all'esportazione anche alle operazioni assimilate a queste, ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, alle operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da Trattati e accordi internazionali.
In quest'ultima categoria di operazioni, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, n. 5, del decreto Iva, sono ricomprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - di importo superiore ad euro 258,00 - effettuate all'IUE nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
La previsione di non imponibilità ad Iva delle operazioni effettuate all'IUE trova fondamento nelle disposizioni finalizzate ad agevolare le attività ufficiali dell'Istituto, contenute nella convenzione istitutiva dell'IUE ratificata con legge 23 dicembre 1972, n. 920 - nel testo risultante dalla revisione effettuata con convenzione ratificata con legge 28 ottobre 1994, n. 637 - e nel D.P.R. 13 ottobre 1976, n. 990, recante "esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo...".
Tanto premesso, riguardo al quesito posto con l'istanza di interpello, si osserva che ai fini dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi, in base al combinato disposto dell'articolo 1, comma 96, n. 2, lettera a), della legge finanziaria per il 2008, e dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 2 gennaio 2008, costituiscono cessioni all'esportazione anche le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti dell'IUE nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
L'ampia formulazione della norma della legge finanziaria per l'anno 2008 che si riferisce alle "cessioni all'esportazione" fa ritenere, infatti, che il rinvio contenuto nell'art. 2 del D.M. 2 gennaio 2008 debba intendersi riferito a tutte "quelle" operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto Iva.
In base alle considerazioni sin qui svolte, nel caso di specie, si ritiene, pertanto - conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale - che l'effettuazione, nell'anno solare precedente, di attività di lavoro autonomo consistente in prestazioni di servizi di traduzione ed interpretariato rese all'IUE, in regime di non imponibilità, precluda l'accesso al regime dei contribuenti minimi.
La risposta di cui alla presenta nota viene resa dalla scrivente Direzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.