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Risoluzione Agenzia Entrate n. 245 del 16.06.2008
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000 - REVERSE CHARGE - applicazione del principio dell'inversione contabile all'istallazione di impianti antincendio ed impianti idraulici. Art. 17, comma 6 del DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 245 del 16.06.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società ALFA (nel prosieguo "la Società"), chiede di conoscere, ai sensi e con gli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 11 della Legge n. 212/2000, il parere dell'Amministrazione finanziaria sulla fattispecie concreta di seguito rappresentata. La Società svolge attività nel settore della installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari ed antincendio, contraddistinta dal codice di attività ATECOFIN 45.33.0 ("Istallazione di impianti idraulico-sanitari" compresa nella sezione F intitolata "Costruzioni").
Più precisamente, l'istante svolge attività di manutenzione su impianti esistenti o installazione di impianti nuovi del tipo sopra indicato, non fatturando direttamente al cliente finale ma ad un'altra società operante nello stesso settore, che a sua volta fattura al cliente finale.
Tali condizioni, unite alle altre condizioni previste dall'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007), che ha integrato l'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72, comportano l'applicazione del regime del c.d. "reverse-charge".
In particolare, l'interpellante rileva che l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito (Risoluzione n. 154/E del 05/07/2007) che la mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente (fatta salva l'esistenza delle altre condizioni richiamate per 1'applicabilità del "reverse-charge") rientra nella più generica categoria delle "riparazioni", e può essere inquadrata tra le attività rese nel comparto delle costruzioni, con applicazione del regime del "reverse-charge".
Ciò premesso, e con riferimento, invece, alla fattispecie dell'impiantistica antincendio, l'istante chiede di conoscere se il regime del "reverse-charge", così come previsto dall'articolo 17, comma 6, DPR n. 633/72, trovi applicazione, in special modo con riferimento alle seguenti prestazioni:
a) installazione e manutenzione di un impianto antincendio di un immobile;
b) installazione e manutenzione di un impianto antincendio di altre strutture quali piattaforme marine (es. estrazione gas, etc.), impianti industriali, navi, etc.;
c) manutenzione di estintori ed altra attrezzatura antincendio (manichette, maschere di protezione, etc.).SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società ritiene che il meccanismo del "reverse-charge" non sia applicabile alle prestazioni relative alla installazione ed alla manutenzione di impianti posizionati su strutture diverse dagli immobili, di cui alla precedente lettera b), poiché in tale ipotesi viene a mancare il concetto di attività di costruzione.
Il meccanismo in argomento sarebbe invece applicabile per le fattispecie di installazione e manutenzione di impianti antincendio all'interno di immobili o comunque collegati ad essi in modo strutturale (caso identificato dalla lettera a.
Per quanto riguarda infine il caso di cui alla lettera c), cioè la manutenzione di attrezzatura antincendio come gli estintori e le manichette: se essa è posizionata su strutture diverse dagli immobili (precedente caso b), non si ritiene applicabile il meccanismo del "reverse-charge", per le medesime considerazioni già sopra esposte, mentre se posizionata all'interno o comunque a servizio di immobili essa ne forma inscindibile, necessaria e strutturale dotazione, nonché indispensabile e fondamentale equipaggiamento per le attività svolte all'interno degli immobili medesimi, e pertanto si ritiene che in questo caso l'attività di installazione ed anche manutentiva sia da ricomprendere nel campo di applicazione del "reverse-charge".
Nel caso poi di prestazioni di subappalto con manutenzioni su impianti antincendio all'interno di immobili e manutenzione su estintori, manichette o comunque altra attrezzatura, l'operazione sarà da assoggettare completamente al meccanismo del "reverse-charge", sia per la parte di corrispettivo relativa alla manutenzione sull'impianto antincendio, sia per la parte di corrispettivo per l'intervento sugli estintori e sulle altre eventuali attrezzature (manichette, maschere, etc.).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 17, sesto comma, lett. a), del DPR 633/72, come sostituito dall'art. 1 comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha esteso il regime IVA dell'inversione contabile anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile, in particolare, detto regime "si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
La circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile opera in relazione alle prestazioni rese, anche se in via non esclusiva o prevalente, da soggetti subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o, a loro volta, come subappaltatori.
Per quanto concerne l'individuazione del settore edile la medesima circolare ha precisato che sia l'appaltatore che il subappaltatore devono operare nel settore di attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, trasfuso nella sezione F della Tabella ATECO 2007.
In riferimento al caso oggetto d'interpello è utile rammentare che, la citata circolare n. 37/E del 29/12/2006, per agevolare l'individuazione del presupposto oggettivo per l'applicazione del meccanismo del "reverse charge", ha chiarito che le attività di costruzione comprendono, tra l'altro, i lavori generali di costruzione, i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento di un fabbricato, i lavori di installazione in esso di servizi.
Sono, pertanto, interessati dal regime del "reverse charge" i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonché le costruzioni temporanee.
Sulla base di queste considerazioni, la successiva Risoluzione n. 154/E del 05/07/2007, citata dall'istante, ha ritenuto che l'attività di installazione di impianti idraulico sanitari debba essere considerata "attività resa nel comparto delle costruzioni" in quanto riconducibile alla voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004.
L'attività di mera manutenzione degli impianti idraulici, primo argomento dell'istanza d'interpello, rientrando nella generica categoria delle "riparazioni", deve essere, anch'essa, inquadrata nel comparto delle costruzioni di edifici e, pertanto, assoggettata al meccanismo del "reverse charge".
Per quanto riguarda i quesiti relativi alle prestazioni di istallazione e manutenzione di impianti antincendio, ad avviso della scrivente occorre distinguere a seconda che gli interventi interessino un immobile ovvero altra tipologia di beni.
Nel primo caso, ove ricorrono gli altri requisiti previsti dall'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72, torna applicabile il regime del "reverse charge". In questo caso, infatti, l'attività può essere correttamente inquadrata nella voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004, corrispondente alla voce 43.22.03 della Tabella ATECO 2007.
Diversamente, ove i servizi in discorso siano realizzati su beni diversi dagli immobili (es. imbarcazioni, piattaforme galleggianti), l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione, atteso che l'attività non è riconducibile al settore edile.
Per quanto concerne, infine, lo specifico quesito relativo alla manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere, la scrivente ritiene che i relativi subappalti debbano essere assoggettati al regime del "reverse charge" solo nell'ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell''intero impianto.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.