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Risoluzione Agenzia Entrate n. 254 del 20.06.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Risoluzione Agenzia Entrate n. 254 del 20.06.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente
QUESITO
La ALFA NV - con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell'amministrazione e gestionale in via ... n. ..., .... - riferisce di avere intenzione di cedere gratuitamente alcuni dei prodotti da essa commercializzati alle ONLUS.
In particolare la ALFA specifica di voler cedere gratuitamente alle ONLUS alcuni prodotti di telefonia mobile quali telefoni cellulari e relativi accessori, connect card, internet box e palmari, non più in alcun modo commercializzabili o oggetto di vendita sul mercato di riferimento per il completo superamento degli stessi.
L'istante riferisce, al riguardo, che trattasi di modelli obsoleti in quanto non più in linea con gli attuali standards di mercato in termini di tecnologia (ad es. funzionalità disponibili nei prodotti, velocità di connessione, etc) e/o di design (ad es., forma, dimensione e colore dei prodotti, etc.) e che verranno utilizzati dalle ONLUS in conformità alle proprie finalità istituzionali.
Ciò posto, l'istante chiede se alle cessioni gratuite alle ONLUS dei beni sopra descritti sia applicabile la disposizione agevolativa recata dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 197, n. 460, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
L'istante ritiene che alla cessione gratuita alle ONLUS di beni di telefonia mobile non più commercializzabili perchè obsoleti (da un punto di vista tecnologico e/o di design), sia applicabile la disposizione agevolativa recata dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Secondo l'interpellante detti beni, destinati ad essere esclusi dal mercato o distrutti, devono essere trattati alla stregua dei beni che presentano "imperfezioni, alterazioni, danni o vizi".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, così come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce quanto segue:
"I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".
L'agevolazione recata dal comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, in sostanza neutralizza, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti dell'art. 85, comma 2, del TUIR, il quale considera ricavi, tra l'altro, il valore normale dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa.
In base all'art. 13, comma 3, citato è, pertanto, consentito alle imprese cedere gratuitamente alle ONLUS beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, senza che il valore normale dei beni ceduti venga considerato tra i ricavi dell'impresa stessa, a condizione che vengano rispettati i requisiti e i limiti stabiliti dalla norma stessa. Ai fini dell'IVA i beni oggetto delle suddette cessioni si considerano distrutti.
Chiarimenti in merito alle cessioni gratuite di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS sono stati forniti con circolare n. 26/E del 26 marzo 2008.
L'anzidetta circolare ha precisato, tra l'altro, che i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS, al fine dell'applicabilità delle disposizioni recate dal richiamato art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997, devono avere i seguenti requisiti:
1) deve trattarsi di beni "non di lusso";
2) detti beni devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi;
3) dette anomalie devono essere tali da non modificare l'idoneità di utilizzo degli stessi beni;
4) le imperfezioni, le alterazioni, i danni o vizi devono essere tali, tuttavia, da non consentire la commercializzazione o la vendita dei beni, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione.
Come precisato nella citata circolare n. 26/E del 2008, il legislatore ha circoscritto l'agevolazione alle cessioni gratuite, in favore delle ONLUS, di beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, sebbene ancora idonei all'uso, presentino difetti originari o sopravvenuti che ne rendano necessaria l'eliminazione dal circuito commerciale.
Ciò premesso, riguardo alla fattispecie in esame, si osserva che i beni che l'interpellante intende cedere gratuitamente a favore delle ONLUS sono prodotti di telefonia mobile (quali telefoni cellulari e relativi accessori, connect card, internet box e palmari) che, sebbene ancora idonei all'uso, sono esclusi dal mercato in quanto obsoleti.
L'obsolescenza comporta in sostanza, nel caso di specie, una rilevante alterazione del valore economico del prodotto tanto da costituire per il bene stesso una anomalia sopravvenuta che ne impedisce la commercializzazione o la vendita.
Si ritiene, pertanto, che alle cessioni gratuite alle ONLUS di beni di telefonia mobile, i quali, ancorché idonei all'uso, a causa della obsolescenza, non sono più commercializzabili o oggetto di vendita, possano essere applicate le disposizioni agevolative recate dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 460 del 1997 nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi espressamente previsti nonché delle procedure richiamate nella citata circolare n. 26/E del 26 marzo 2008.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.