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Risoluzione Agenzia Entrate n. 259 del 23.06.2008
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Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - limite annuale di utilizzazione crediti d'imposta - art. 1, comma 53, legge n. 244 del 2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 259 del 23.06.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA svolge in diverse città italiane l'attività di esercente sale cinematografiche maturando, nel corso del 2007, il credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, rientrante nella categoria dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
ALFA rappresenta di aver integralmente utilizzato, al 31 dicembre 2007, il credito d'imposta maturato nei primi tre trimestri solari del 2007, mentre non ha utilizzato il credito maturato nel quarto trimestre 2007 in quanto i relativi presupposti si sono realizzati solo al 31 dicembre 2007.
Considerato che l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che, a partire dal 1 gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, la società istante chiede se tale limite annuale sia riferibile ai soli crediti d'imposta maturati ed utilizzati a far data dal 1 gennaio 2008, ovvero se lo stesso sia riferibile anche ai crediti maturati prima del 1 gennaio 2008, ma utilizzabili solo successivamente a tale data.
In altre parole, la società istante chiede se il credito d'imposta maturato in ragione della propria specifica attività nel corso del quarto trimestre 2007 possa essere utilizzato dall'anno 2008 senza tener conto del limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'interpellante ritiene che l'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 non ha efficacia retroattiva e, dunque, il limite annuale di 250.000 euro non opera nei confronti del credito d'imposta maturato nel corso del 2007 e non ancora utilizzabile al 31 dicembre 2007. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il predetto credito può essere detratto in sede di liquidazione e di versamento dell'Iva dovuta, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza alcun limite.
Una diversa interpretazione sarebbe contraria all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), ai sensi del quale le norme tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo cui "l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica."PARERE DELLA DIREZIONE
L'articolo 1, comma 53, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce "A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza."
Al riguardo, si osserva che dalla lettura testuale della norma in commento ("A partire dal 1 gennaio 2008... i crediti d'imposta... possono essere utilizzati") appare evidente, che, per espressa volontà del legislatore, il riferimento temporale al 1 gennaio 2008 riguarda esclusivamente il momento dell'utilizzo del credito d'imposta, prescindendo dal momento in cui il credito viene ad esistenza.
In tal senso, la relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 chiarisce che la limitazione introdotta dal citato comma 53 determina per le imprese solo un sacrificio di carattere finanziario e temporaneo, ed opera, a partire dal 1 gennaio 2008, "anche con riferimento ai crediti già esistenti, per i quali l'anno 2008 si considererà come il primo anno del triennio" (cfr. anche la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 3 aprile 2008, n. 9/D).
Le istruzioni per la compilazione del modello Unico 2008 (anno d'imposta 2007), chiariscono, inoltre, che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU, ossia quelli maturati nel corso del 2007, possono essere utilizzati in sede di dichiarazione, in diminuzione delle imposte e delle ritenute normativamente individuate (c.d. compensazione interna), ovvero in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mediante il modello F24), tenendo conto del limite complessivo, introdotto dal citato comma 53, valido per tutta la massa dei crediti d'imposta. A tal fine, è stata aggiunta, al quadro RU del modello Unico 2008, la sezione XXV da compilare per la verifica del suddetto limite di utilizzo dei crediti d'imposta.
Tuttavia, con la citata risoluzione n. 9/D del 2008 è stato precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro) potendosi, quindi, effettuare compensazioni per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro. Inoltre, qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare completamente il limite generale dei 516.456,90 euro sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta da quadro RU anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che, conformemente al parere reso dalla Direzione Regionale ..., nel caso in esame, le disposizioni di cui al citato comma 53 siano applicabili anche al credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche, maturato nel quarto trimestre 2007 e utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici