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Provvedimento Agenzia Entrate 12 novembre 2002
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Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Provvedimento Agenzia Entrate 12 novembre 2002
GU 286 del 06/12/2002 - SO n. 226IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:1. Approvazione dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni:
a) Modello AA7/7: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) Modello AA9/7: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività che le persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2. Al fine di consentire la predisposizione da parte degli operatori interessati delle connesse procedure informatiche, i modelli di cui al punto 1.1 sono utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003.2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).
2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato A) e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonchè gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A). A tale fine i modelli sono resi disponibili nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.3. Modalità per la presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate.
3.1. I soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.4. Dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività presentate all'ufficio del registro delle imprese.
4.1. Le dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) possono presentare all'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono redatte su modelli approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, contenenti, oltre agli elementi richiesti dagli articoli 11, 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, anche tutti gli elementi richiesti nei modelli di cui al punto 1.
4.2. Nel medesimo decreto di cui al punto 4.1, saranno disciplinate le modalità di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, presso l'ufficio del registro delle imprese, la reperibilità dei predetti modelli, nonché le modalità per la presentazione in via telematica delle stesse nei casi in cui tale modalità è prevista, fermi restando i termini di presentazione e le modalità di conservazione delle predette dichiarazioni come previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Saranno altresì definite le specifiche tecniche riguardanti i dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate nonché i dati che l'Agenzia stessa deve fornire all'ufficio del registro delle imprese ai fini del rilascio della certificazione prevista dal comma 8 dell'articolo 35.Motivazioni.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, ha sostituito l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nella nuova formulazione disciplina in modo completo e sistematico gli adempimenti richiesti ai contribuenti in materia di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA, prevedendo peraltro nuove modalità di presentazione delle predette dichiarazioni, con particolare riguardo all'utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.
Pertanto, al fine di adeguare la struttura e il contenuto dei modelli da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, approvati da ultimo con decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1994, pubblicato nel S.O. n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1994, alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, il presente provvedimento approva i modelli AA7/7 e AA9/7, con le relative istruzioni, che saranno utilizzabili a decorrere dal 1 gennaio 2003 in considerazione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione delle connesse procedure informatiche da parte di tutti gli operatori interessati e dell'Amministrazione finanziaria.
Con il presente provvedimento si fa rinvio ad un successivo atto del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione delle specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati delle dichiarazioni che verranno presentate in via telematica.
Viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Il provvedimento fa inoltre rinvio ad un successivo decreto dirigenziale per la trasmissione dei dati nell'ipotesi di presentazione delle dichiarazioni medesime all'ufficio del registro delle imprese, sulla base di modelli che saranno approvati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e comprensivi dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 di cui al presente provvedimento.Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
(omesse)Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, come sostituito dal Decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539: modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Decreto ministeriale 16 dicembre 1994, pubblicato nel S.O. n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1994, concernente l'approvazione dei modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato e per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività, in materia di imposta sul valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonchè per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441: regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto;
Decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
(omesse)
vedere Modelli da pag. 8 a pag. 41 del S.O.