-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 268 del 03.07.2008
-
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Deducibilità degli interessi passivi. Articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 268 del 03.07.2008Quesito
Il Consorzio ... è stato costituito nel ... al fine di realizzare degli interventi che hanno come obiettivo la salvaguardia di ... e della sua laguna. L'istante è Concessionario del Ministero delle Infrastrutture - Magistrato delle Acque di ... e svolge attività esterna, agendo in nome proprio e per conto delle imprese consorziate, svolgendo, oltre alle funzioni proprie del rapporto concessorio, anche un'attività di coordinamento dell'attività dei consorziati. Nello svolgimento della propria attività, il Consorzio istante non persegue alcun fine lucrativo
Al fine di ottenere le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività rientranti nello scopo consortile, il Consorzio stipula contratti bancari di finanziamento, solitamente garantiti dalle imprese consorziate. Posto che il reperimento di dette risorse comporta la corresponsione di interessi passivi, il consorzio istante chiede se rientra tra i soggetti cui si rende applicabile la disciplina fiscale degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In via subordinata, qualora si ritenga che l'istante sia incluso fra i soggetti passivi di cui all'articolo 96 del TUIR, l'istante chiede la disapplicazione della norma oggetto di interpello, ai sensi dell'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Seppure il comma 5 dell'articolo 96 del TUIR non prevede che i consorzi siano compresi tra i soggetti esclusi dal suo ambito soggettivo, l'esclusione dovrebbe evincersi dalla stessa norma che prevede specifiche deroghe per i soggetti che esercitano attività destinate al reperimento di capitale di debito al fine di realizzare specifici progetti. Di conseguenza, posto che l'attività dell'istante presenta nella sostanza le medesime caratteristiche di quelle svolte dai soggetti per i quali l'articolo 96 del TUIR prevede espressamente la non inclusione fra i soggetti passivi, ritiene di poter essere escluso dal campo di applicazione dell'articolo 96 del TUIR
Da ultimo, il soggetto istante, in considerazione del fatto che l'articolo 96 del TUIR è una norma antielusiva, è dell'avviso che sia possibile chiedere la sua disapplicazione. Al riguardo, il Consorzio ... fa presente di essere un ente senza scopo di lucro e che lo stesso non provvede a distribuire alcun dividendo, dato che l'attività svolta si limita a coordinare e rappresentare le imprese consorziate. Infatti, le imprese consorziate, non avendo aspettative di dividendi, non hanno nessun interesse a garantire operazioni di finanziamento per sostituire illegittimamente dividendi reali con dividendi fittizi.Parere della Direzione
L'articolo 96 del TUIR prevede limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES. In particolare, il comma 1 stabilisce che gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi. L'eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile sino a concorrenza del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica, ossia dalla differenza fra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
Il comma 5 dell'articolo 96 del TUIR dispone che tale disciplina non trova applicazione nei riguardi di:
- banche e altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (ad eccezione delle società esercenti in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività diversa da quella creditizia e finanziaria);
- imprese di assicurazione;
- società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni;
- società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
In considerazione del tenore letterale della norma ed in forza dei puntuali riferimenti normativi da essa richiamati, si ritiene che l'elenco dei soggetti cui non si applica l'articolo 96 del TUIR sia tassativo. Non è, infatti, ravvisabile alcuna implicita volontà del legislatore di estendere il campo di applicazione della previsione di esclusione di cui al menzionato comma 5 dell'articolo 96 del TUIR anche a soggetti che svolgono attività assimilabili a quelle effettuate dai soggetti ivi elencati. La previsione in questione, per la verità, operando in veste di limitazione (rectius, depotenziamento) della disciplina ordinariamente applicabile ai componenti (interessi passivi) dalla stessa contemplati, configura una norma di stretta interpretazione, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica.
L'istante è un consorzio svolgente attività esterna e, come tale, non è incluso nell'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 96 del TUIR. Di conseguenza, si ritiene che allo stesso sia applicabile la norma in commento.
Tuttavia si può tener conto delle particolari modalità con le quali il consorzio istante fronteggia gli oneri di gestione necessari al suo funzionamento. In particolare, come si desume dalla documentazione allegata all'istanza di interpello, i corrispettivi conseguiti dal consorzio sono erogati dalle Pubbliche Amministrazioni concedenti in base al sistema di liquidazione degli acconti, basato sui certificati relativi allo stato di avanzamento dei lavori e aventi cadenza periodica. A causa del ritardo con il quale le Pubbliche Amministrazioni liquidano le somme relative alle stato di avanzamento lavori (senza, peraltro, che maturino interessi di mora), il consorzio, esecutore dell'opera pubblica, per far fronte ai propri impegni nei termini stabiliti, è costretto a ricorrere a finanziamenti esterni.
Ciò premesso, è opportuno considerare che il comma 3 dell'articolo 96 stabilisce che per i soggetti operanti con le Pubbliche Amministrazioni è possibile considerare quali "interessi attivi rilevanti ai soli fini del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al mancato pagamento dei corrispettivi".
Con tale disposizione il legislatore, tenendo conto dell'eventuale ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte di Pubbliche Amministrazioni, ammette la possibilità di aumentare l'ammontare degli interessi passivi deducibili mediante l'incremento del plafond degli interessi attivi.
In tal modo, il creditore che riceve i pagamenti in ritardo e che di conseguenza è indotto ad incrementare il proprio indebitamento, può considerare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, imputabili ai pagamenti tardivi.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che gli interessi attivi virtuali debbano essere calcolati con decorrenza dal giorno in cui il Consorzio matura il diritto a percepire i corrispettivi (in forza del provvedimento che individua e assegna alla specifica opera pubblica le risorse stanziate dalle leggi di finanziamento) e fino alla data di incasso degli stessi.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di disapplicazione dell'articolo 96 del TUIR ai sensi dell'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si fa presente quanto segue.
Dalla relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 emerge in modo chiaro che l'articolo 96 del TUIR non ha natura di norma antielusiva. Con detta norma, infatti, il legislatore ha inteso perseguire una finalità di carattere sostanziale, consistente nell'incentivare la capitalizzazione delle imprese, senza tuttavia penalizzare in modo irreversibile l'impresa caratterizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata. Tale ultimo risultato è stato conseguito fornendo al contribuente la possibilità di riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli interessi passivi indeducibili in un determinato esercizio. Nell'ambito del trattamento fiscale degli interessi passivi, come chiarito dalla citata relazione illustrativa, l'unica disposizione di carattere antielusivo è quella contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, che equipara il trattamento degli interessi passivi riportati in avanti a quello delle perdite nell'ambito delle operazioni di fusione e scissione.
Pertanto, si ritiene che la norma in commento non sia suscettibile di disapplicazione ai sensi dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.