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Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 03.07.2008
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Soppressione dei codici tributo SC15, SA15, SD15, SE15, SF15, SG15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102/08
Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 03.07.2008Con le risoluzioni n. 32/E del 6 marzo 2007 e n. 188/E del 26 luglio 2007, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, sono stati istituiti i codici tributo SC15, SA15, SD15, SE15, SF15, SG15 per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione dei fabbricati adibiti a seconde case e dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102/08, ha dichiarato l'illegittimitĂ costituzionale degli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale.
Al riguardo l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate ha richiesto la chiusura dei predetti codici.
In considerazione di quanto sopra esposto si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo:
- "SC15" denominato "Imposta della Regione Sardegna sulle seconde case ad uso turistico - articolo 3, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4";
- "SA15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle seconde case ad uso turistico- articolo 3, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 -imposta, sanzioni ed interessi";
- "SD15" denominato "Imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4";
- "SE15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Imposta";
- "SF15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Sanzione";
- "SG15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Interessi".
Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.