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Provvedimento Agenzia Entrate 19 febbraio 2002
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Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
Provvedimento Agenzia Entrate 19 febbraio 2002
GU 45 del 22/02/2002IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del
presente provvedimento;
Dispone:1. Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
1.1. E' approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari sul conto corrente postale n. 57152043, intestato alla "Tesoreria provinciale di Viterbo - Versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n. 126/2001" con visto di conformità allo standard tecnico (codice n. W128920E Ch. 8-ter) rilasciato da Poste Italiane S.p.A.2. Reperibilità dei modelli e caratteristiche tecniche.
2.1. Il modello di cui al punto 1, stampato e distribuito gratuitamente da Poste Italiane S.p.A., è disponibile presso gli uffici postali.
2.2. La stampa del modello di bollettino suddetto è consentita anche a modulo continuo, previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.A. purché ne siano rispettate le caratteristiche tecniche di cui al punto 2.3.
2.3. In tutti i modelli i dati significativi sono di colore nero mentre quelli non significativi (griglie) sono di colore rosso cieco.
Le caratteristiche tecniche e fisico-chimiche dei modelli sono quelle indicate per i tipi di documento TD 451 nel foglio delle inserzioni n. 115 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - foglio delle inserzioni - parte seconda - del 19 maggio 2001, rinvenibile sul sito internet www.poste.itMotivazioni.
Il presente provvedimento si rende necessario in conseguenza dell'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'art. 1 del citato decreto n. 126 del 2001 stabilisce che il predetto contributo sia corrisposto, mediante l'utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ovvero con un versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato o con un versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Inoltre, l'art. 3 prevede che la ricevuta del versamento di cui all'art. 1 rechi, in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito, delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente, delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti, è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifre dei restanti.
Pertanto al fine di rendere possibile il versamento in euro su conto corrente postale del contributo sopra menzionato, si approva con il presente atto l'allegato modello di bollettino.Riferimenti normativi del provvedimento.
Attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia delle entrate:
(omesse)Disciplina normativa di riferimento:
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 9, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, art. 1.
Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, art. 5, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330 recante, tra l'altro, il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari.