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Risoluzione Agenzia Entrate n. 307 del 21.07.2008
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Interpello art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Note di variazione - Art. 26, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 307 del 21.07.2008Con istanza concernente l'esatta applicazione dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Quesito
La società "ALFA S.p.A." (di seguito "la Società") ha ricevuto dal Consorzio BETA (di seguito "il Consorzio") una richiesta di applicazione di IVA al 10%, ex n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sulle forniture di energia elettrica destinate ai consorzi di bonifica (di seguito "i consorziati") per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque dagli stessi utilizzati.
Prendendo atto del contenuto della risoluzione 24 luglio 2007, n. 183 - la quale ha chiarito che tale aliquota ridotta spetta fin dalla entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) che ha introdotto tale agevolazione - il suddetto Consorzio ha chiesto alla Società di procedere al rimborso della maggiore IVA precedentemente addebitata ai suoi consorziati, considerato che le forniture loro effettuate per il periodo 1 gennaio 2006 - 24 luglio 2007 sono state assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 20%.
Ciò in quanto il chiarimento dell'amministrazione finanziaria è avvenuto solo in data 24 luglio 2007, vale a dire dopo la pronuncia comunitaria in materia, peraltro richiesta dalla norma stessa che ha introdotto l'agevolazione.
Tanto premesso la Società chiede se debba procedere ad effettuare, per il suddetto periodo, il rimborso della maggiore IVA addebitata, tenendo conto che il termine dell'anno ("dall'effettuazione dell'operazione imponibile") previsto per l'emissione delle note di variazione dall'art. 26, comma 3 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, è attualmente decorso.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante fa presente che l'aliquota ridotta per le forniture di energia elettrica in esame è stata:
a) prevista dall'art. 1, comma 42, della menzionata legge n. 266 del 2005 (entrata in vigore il 1 gennaio 2006);
b) in un primo momento dichiarata temporaneamente inapplicabile dalla risoluzione 18 aprile 2007, n. 72/E, mancando a tale ultima data la pronuncia comunitaria di autorizzazione, cui la menzionata disposizione di diritto interno espressamente subordinava l'applicazione dell'aliquota agevolata in parola;
c) successivamente dichiarata operativa dalla risoluzione 24 luglio 2007, n. 183/E (emanata a seguito della predetta pronuncia comunitaria), condecorrenza dal 1 gennaio 2006, in coerenza con la posizione espressa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (nota del 6 giugno 2007, prot. 7555).
In merito la Società ritiene che ai consorziati spetti il suddetto rimborso in quanto:
1) stante l'inoperatività della norma i consorziati non avrebbero potuto chiedere l'applicazione dell'agevolazione per il periodo 1 gennaio 2006 - 24 luglio 2007; pertanto, nell'ottica della correttezza che sovraintende i rapporti tributari, dovrebbe consentirsi ai consorziati medesimi di presentare una dichiarazione di responsabilità "ora per allora" (avente efficacia per il periodo 1 gennaio 2006 - 24 luglio 2007) in ordine all'utilizzo delle suddette forniture per le finalità di cui al predetto n. 103), della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; 2) ai fini della restituzione da parte della Società dell'imposta non dovuta dai consorziati non opererebbe il limite temporale posto dal menzionato art. 26, c. 3; quest'ultimo, infatti, sarebbe previsto, tra l'altro, per i casi di errori nella fatturazione, eventualità non ricorrente nel caso di specie, essendosi correttamente applicata in via cautelativa l'aliquota IVA del 20% (per analogia al caso di specie, tra le altre, v. circolare 21 giugno 2004, n. 28).
Con riferimento a tale ultimo aspetto la Società ritiene che, conformemente a quanto affermato dalla risoluzione 18 marzo 2002, n. 89, vadano, tuttavia, rispettati i termini temporali dell'art. 19, 1 c. del D.P.R. n. 633 del 1972 ("dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto" il diritto alla detrazione), cui fa rinvio il successivo art. 26 che regola le procedura di rettifica dell'IVA.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La questione posta con l'interpello in esame è stata oggetto della recente risoluzione 22 maggio 2008, n. 212/E, successiva alla presentazione del medesimo e relativa alla risposta resa ad altro soggetto. In tale risoluzione si è chiarito che al fine di fruire dell'agevolazione in esame:
1) è necessario che - qualora non indicato al momento della conclusione del contratto con il fornitore - l'effettiva destinazione dell'energia elettrica (vale a dire l'utilizzo per le finalità agevolate di irrigazione, scolo o sollevamento delle acque) sia dichiarata al fornitore dal consorzio anteriormente alla fatturazione della fornitura relativamente alla quale viene chiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta (analogamente a quanto previsto per la fruizione di altre aliquote IVA ridotte; v., tra le altre, la circolare 19 marzo 1985, n. 26, parte 2). Con riferimento alla specifica fattispecie rappresentata, si è, tuttavia, ritenuto nella predetta risoluzione n. 212/E che per le forniture effettuate dal 1 gennaio 2006 fino al 24 luglio 2007 sia sufficiente una dichiarazione di responsabilità "ora per allora" (detta dichiarazione di responsabilità assumerà evidentemente valenza anche per le forniture successive a tale data ove non siano mutate le condizioni per la fruizione dell'agevolazione);
2) la restituzione della maggiore imposta addebitata relativamente all'intervallo temporale 1 gennaio 2006 - 24 luglio 2007 spetterà con la procedura di cui all'art. 26, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972; ciò, senza tenere conto del limite temporale di un anno dalla realizzazione dell'operazione (previsto dal terzo comma di tale norma per le ipotesi in cui si proceda alla correzione degli errori commessi nella fatturazione, oltre che nel caso di variazioni per effetto del "sopravvenuto accordo tra le parti"). Nella fattispecie de qua non si verte, infatti, nell'ipotesi di errore di fatturazione, essendosi correttamente applicata l'IVA nella misura ordinaria del 20%.
Come riconosciuto dalla parte la suddetta procedura di variazione dovrà, tuttavia, avvenire nei termini di cui all'art. 19, essendo tale norma richiamata dal menzionato art. 26 (sul punto v. risoluzione 18 marzo 2002, n. 89).
Resta inteso che per le forniture effettuate successivamente all'emanazione della risoluzione n. 183/E, qualora abbia trovato applicazione l'aliquota ordinaria del 20 per cento, potrà farsi luogo alla rettifica di cui al predetto art. 26 entro e non oltre l'ordinario termine dell'anno dall'effettuazione dell'operazione di cui al terzo comma della disposizione da ultimo citata.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.