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Risoluzione Agenzia Entrate n. 323 del 30.07.2008
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Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate - articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 323 del 30.07.2008L'articolo 1[leggi 2 - nota T&L, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la concessione di un credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, di importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010. Nel caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2, lettera f), punto xi, del regolamento (CE) n. 2204/2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Ai sensi dell'articolo 1 [leggi 2], comma 542 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il decreto del 12 marzo 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel dare attuazione alla citata norma istitutiva, ha previsto, all'articolo 6, che, per fruire del credito d'imposta, i soggetti beneficiari inoltrino al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un'apposita istanza telematica, il cui contenuto è stato stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008.
Per consentire la fruizione del credito d'imposta, si istituisce il seguente codice tributo:
"6807", denominato "credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate - art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno nel quale è stato concesso il credito.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.